SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA



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SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 155!) presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (DE VITO) di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DE MICHELIS) col Ministro del Tesoro (GORIA) col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA) e col Ministro delle Partecipazioni Statali (DARIDA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1985 Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150) (Mezzogiorno e aree depresse Occupazione)

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Nel novembre dello scorso anno il Governo ha presentato al Parlamento, nel quadro delle iniziative a sostegno dell'occupazione concordate con le parti sociali e previste nel protocollo del 14 febbraio 1984, il disegno di legge (atto Senato n. 1014) contenente norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, per avviare a soluzione il problema occupazionale di un'area dove la disoccupazione giovanile presenta preoccupanti aspetti di rilevanza sociale ed economica, che le dinamiche demografiche e la sempre più carente domanda di lavoro tendono a far aggravare. Il disegno di legge prevedeva in realtà misure agevolative sia per la creazione di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno sia per favorire l'assunzione dei giovani da parte delle imprese meridionali con contratti di formazione e lavoro. Senonchè, in sede di esame da parte delle Commissioni congiunte bilancio e lavoro del Senato, la parte riguardante le norme sui contratti di formazione e lavoro è stata stralciata e inserita nel disegno di legge (atto Senato n. 1041) che prevede tali contratti per tutto il territorio nazionale, per cui le norme sull'imprenditorialità giovanile sono rimaste nel disegno di legge originario (atto Senato n. 1014), che è stato assegnato alla Commissione bilancio. Tale ultimo disegno di legge trovasi, pertanto, in prima lettura all'esame del Senato, che, impegnato nell'annuale sessione di bilancio, si trova purtroppo nell'impossibilità di provvedere in tempi brevi alla sua approvazione. Il Governo ha ritenuto di emanare il presente decreto, che propone al Parlamento per la necessaria conversione in legge. E ciò in quanto la gravità del problema occupazionale e i conseguenti effetti negativi richiedono interventi di rapida attuazione per non aggravare ulteriormente la già critica situazione del Mezzogiorno. Infatti gli squilibri crescenti del mercato del lavoro meridionale, specie nella fascia giovanile, l'incremento demografico, che ancora per molti anni renderà assai consistenti le quote aggiuntive di offerta di lavoro, la tendenza della domanda del tutto insufficiente, gli effetti dei processi di ristrutturazione e di riconversione industriale, evidenziati dall'elevato numero di lavoratori in Cassa integrazione guadagni, configurano una situazione che nel suo complesso presenta caratteristiche molto preoccupanti dal punto di vista economico, sociale e politico. Una intera generazione di giovani meridionali rischia di rimanere estranea ai processi di sviluppo con pesanti conseguenze sul tessuto sociale delle regioni meridionali e con possibili ripercussioni sulla stessa crescita democratica. Accanto alla riconfermata esigenza di una politica generale capace di concentrare nel Mezzogiorno più cospicui volumi di investimenti produttivi ed alla necessaria definizione di interventi di flessibilizzazione del mercato del lavoro, è indispensabile realizzare rapidi interventi specifici e mirati per l'occupazione giovanile. L'intervento da attuare con il decreto presenta pertanto i motivi straordinari di necessità ed urgenza per allargare la base produttiva e realizzare rapidamente nuove occasioni di impiego non assistenziale per numerosi giovani del Mezzogiorno. Per l'impostazione e il contenuto del provvedimento, il Governo si è preoccupato di individuare interventi agevolativi di rapida efficacia e un meccanismo organizzativo di attuazione il più snello e razionale possibile, per consentire a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di inserirsi direttamente e attivamente nella realtà produttiva del Mezzogiorno, attraverso la partecipazione, con la loro prevalente presenza, sia in cooperative di produzione e lavoro sia in società al-

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI M LCGGE E RELAZIONI DOCUMENTI l'uopo costituite. Pertanto i progetti che saranno predisposti e realizzati dalle predette cooperative e società per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei vari settori produttivi (agricoltura, artigianato, turismo, industria e servizi alle imprese) potranno beneficiare di contributi in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature, di finanziamenti agevolati per buona parte delle spese non coperte dal contributo, di contributi triennali decrescenti per la gestione, nonché dell'assistenza tecnica progettuale e di attività di formazione funzionalmente connesse alla realizzazione del progetto. Il meccanismo organizzativo, a sua volta ispirato all'esigenza di pervenire rapidamente al finanziamento dei progetti, a garantirne la validità e la effettiva realizzazione, prevede una qualificata presenza del sistema delle partecipazioni statali nella attuazione degli interventi, utilizzando così un vasto patrimonio di esperienze manageriali nel quadro di un loro più generale e qualificato impegno in direzione del potenziamento dell'apparato produttivo nel Mezzogiorno. Le domande per ottenere le agevolazioni saranno presentate in sede locale e successivamente inoltrate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che delibererà la loro ammissibilità alle agevolazioni stesse, sulla scorta di una valutazione tecnica, economica e finanziaria effettuata da un apposito comitato di esperti e di rappresentanti delle partecipazioni statali. Il comitato si avvarrà di un nucleo di valutazione e di un supporto organizzativo agile e snello, comunque strettamente indispensabile per una rapida istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, che sarà posto a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti a partecipazione statale. All'erogazione dei contributi in conto capitale e dei mutui agevolati provvederà la Cassa depositi e prestiti, fungendo da sportello unico per i relativi pagamenti, avvalendosi delle tesorerie provinciali e con le modalità che saranno ritenute più adeguate per assicurare la massima efficacia del sistema delle agevolazioni. Appositi controlli saranno effettuati sulle iniziative ammesse alle agevolazioni per verificarne la effettiva realizzazione e la rispondenza agli obiettivi del decreto, con possibilità di revoca per il venir meno dei requisiti previsti dal decreto stesso per ottenere i benefici previsti.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno,

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica - 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985. Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Articolo 1. 1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dei servizi alle imprese, possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse; b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare; e) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno; d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative; e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto. 2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali contabilità, marketing, consulenza organizzativa e fiscale, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica. 4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni. 5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'iri, dell'eni, dell'efim, dell'unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati. 6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed altri organismi pubblici e privati.

Atti Parlamentari ~ 7 Senato della Repubblica 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 7. Il comitato, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può articolare a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, d'intesa con le regioni meridionali. 8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. 9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che può esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo. 11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto. 12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso. 14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro si provvede mediante riduzione dello stanzia-

Atti Parlamentari 8 Senato della Repubblica 1551 IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile», a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88. 15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1985. COSSIGA CRAXI DE VITO DE MICHELIS GORIA ROMITA DARIDA Visto, il Guardasigilli; MARTINAZZOLI