STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

Documenti analoghi
STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO ASSOCIATIVO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Battaglione Estense. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione di Promozione Sociale

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

Camperisti senza Frontiere

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT

Comitato Cittadino per la Vivibilità di Maddaloni STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIO-ASSISTENZIALE. Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

STATUTO. Art. 1. Art. 2

dell'associazione di volontariato NOI NUOVA ONCOLOGIA INTEGRATA

Statuto della Regione Piemonte

1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

A.D.U.I.C. Associazione Diritti Umani In Cammino

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO svoltare Associazione di volontariato

A.S.D. BE FIT CLUB PALESTRA A.P.S. Tel Via Circonvallazione nord est Sassuolo (MO) C.F STATUTO

STATUTO. ART. 2 (Scopi e attività)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

STATUTO dell Associazione di volontariato

STATUTO dell associazione di volontariato PUGLIA LAB

STATUTO ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) ART. 2 (Scopi e attività)

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea Via caduti per la libertà Albinea (RE) codice fiscale

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE GRAFICAMENTE

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

CISV, Centro Italiano Studi Vessillologici STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede Art. 2 - Scopi e attività

STATUTO. Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SALVIAMO PAGANICA"

ALLEGATO A. STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale -APS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO C.A.M.A.P. COORDINAMENTO AUTO MUTUO AIUTO PIEMONTE S T A T U T O

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata. 1) E' costituita in Bologna l Associazione denominata I.S.G.

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

Statuto Associazione Sodales ODV

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SALUTE E LIBERTA. Art.1. Costituzione, denominazione e sede

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FUTURO DONNA" STATUTO

Statuto Associazione G.U.C.S. Gruppo Unità Cinofile da Soccorso, Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI di FORMIGINE

ATTO DI COSTITUZIONE. ASSOCIAZIONE DAFNE Associazione a tutela dei diritti dei bambini. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

TRACCIA DI STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI CHE RICHIEDONO L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE STATUTO

Statuto Associazione

Statuto associazione di volontariato

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

GRUPPO MICOLOGICO AVIS DI BOLOGNA

STATUTO della SOCIETA FRIULANA DI ARCHEOLOGIA

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ALLEGATO A. STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale PsicoArt - Associazione di Psicologia dell arte APS

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede Art. 2 Scopi e attività a. La promozione della cultura come bene comune

STATUTO SOCIALE Dell Associazione ELFO AVVENTURE

VOLONTARIA ONLUS Art. 1 (Denominazione e sede) Art. 2 (Statuto) Art. 3 (Finalità dell'associazione)

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO

ALLEGATO A. STATUTO dell Organizzazione di Volontariato SOS ORTOPEDIA -ODV

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO dell Associazione di promozione sociale Icaro I Care. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) ART. 2 (Scopi e attività)

Statuto di Associazione di promozione sociale

STATUTO dell Associazione AMICI DEL DAY-HOSPITAL ONCOLOGICO DI GUASTALLA ODV

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

67$7872'(// $662&,$=,21(³$5&2%$/(12

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO. Associazione di Promozione Sociale AmicinBici-bik&motion

STATUTO. Associazione di promozione sociale SuoniAMO Associazione Musicisti Ossolani. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Mangia e Viaggia

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

S T A T U T O GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER. Art. 1 Costituzione e denominazione sede. Art. 2 Scopi e finalità. Art.

Atto costitutivo e Statuto. Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE

STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale APS LA GILDA DEI BARDI. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede. Art. 2 - Scopi e attività

ALLEGATO A. STATUTO dell Organizzazione di Volontariato Il Giardino degli Angeli -ODV

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SCUOLAMICA LECCO 3 VIA ACHILLE GRANDI 35 LECCO

Associazione Per il Fermi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Rotellando

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

Transcript:

STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita l Associazione denominata UNIVERISITA POPOLARE APPIA (UPA) con sede provvisoria nel Comune di Genzano di Roma, Via Giuseppe Garibaldi, 20 2) L Associazione non ha fini di lucro. E fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2. 3) La durata dell Associazione è illimitata. Art. 2 Scopi e attività 1) L Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare attività culturali, professionali e commerciali. 2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l Associazione si propone di raggiungere i propri fini istituzionali tramite l autofinanziamento. 3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Art. 3 Risorse economiche 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici; d) contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. 3)L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. 4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di ottobre. 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Art. 4 Soci 2) Possono essere membri dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati che abbiano interesse a contribuire e a promuovere la realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto. 3) Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari. 4) Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all associazione. 5) Sono soci ordinari coloro che, avendone i requisiti, su loro domanda, sono stati ammessi a far parte dell associazione con delibera del Consiglio Direttivo. 6) Sono soci onorari coloro che per particolari meriti scientifici, culturali e morali sono ammessi a tale categoria a tempo indeterminato, su indicazione del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 1)L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati; 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. 3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Comitato direttivo per: a) per i soci ordinari, il mancato versamento della quota associativa per 1 anno. b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione; c) persistenti violazioni degli obblighi statuari. 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 6 Doveri e diritti degli associati 1) I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; c) per i soci fondatori ed i soci ordinari, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. 2) I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) al rimborso spese, definito da UniAuser Provincia di Roma. 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione. 1) Sono organi dell'associazione: a) L'Assemblea dei soci; b) il Comitato direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Collegio dei probiviri; e) il Presidente. Art. 7 Organi dell'associazione 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo in proprio. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute. Art. 8 L'Assemblea 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo; b) nomina i componenti del Comitato direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e dei Collegio dei probiviri e ne determina i compensi; c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d) delibera l'esclusione dei soci; e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo. 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dal presenti. 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati 8) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati. Art. 9 Il Comitato direttivo. 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a quindici componenti. I soci fondatori ed il Rettore nominato fanno parte di diritto del Comitato direttivo. I restanti componenti sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci ordinari, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni. 2) I membri del Comitato direttivo, ivi compresi i soci fondatori, decadono automaticamente dall incarico dopo tre assenze ingiustificate. 3) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. 4) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Rettore, un Vice-Presidente e un Segretario. 5) Al Comitato direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; b) predisporre il bilancio consuntivo; c) nominare il Presidente, il Rettore, il Vice-Presidente e il Segretario; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni; e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. 6) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. 7) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno il 51% dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Comitato. 9) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza, vengono conservati agli atti. Art. 10 Il Presidente 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci. 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano. 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Rettore è nominato dal consiglio direttivo. Art. 11 Il Rettore a) Dura in carica quattro anni. b) Designa le cariche di almeno tre Presidi delle aree culturali previste. c) Nomina i docenti, su proposta dei Presidi e ne controlla gli aspetti esecutivi e formativi. d) Il Rettore progetta l attività dei corsi e dei laboratori. Art. 12 Approvazione Bilancio

L anno sociale e l esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi alla chiusura di ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo procede alla convocazione dell Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l anno sociale in corso. E fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell associazione o riserve o altre poste di capitale netto. Il divieto di cui al comma che procede non si applica nel caso la destinazione o la distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell attività sociale. I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione. Art. 13 Collegio dei probiviri 1) Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci stessi. 1) Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'associazione o di singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'assemblea. 2) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti. Art. 14 Collegio dei revisori dei conti. 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. 2) Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza dei bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Art. 15 Norma finale 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale. Art. 16 Rinvio 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo. Genzano, 31 marzo 2015