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CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 42 del 05/05/2016 OGGETTO: DELIBERA DI CC.9 DEL 12.03.2012 - REGOLAMENTO PER L`OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CHE INCIDO SUL DECORO URBANO - MODIFICA L'anno 2016 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg. P 1 BRUNO MAURIZIO Si 2 CAFUERI MARCELLO Si 3 ZECCHINO FABIO Si 4 ANDRIULO ALFONSO Si 5 LATARTARA SERAFINA Si 6 SPORTILLO CARMELO Si 7 PAPPADA' RAFFAELE Si 8 DI NOI ANGELO Si 9 LOPALCO CARMELA Si 10 FORLEO COSIMA Si 11 PASSARO MARIA FONTANA Si 12 FANIZZA LUIGI Si 13 MODUGNO EMANUELE Si A P A 14 CAMARDA ANTONIO Si 15 ANDRISANO ANTONIO Si 16 BUNGARO COSIMO Si 17 GALLONE GIACOMO Si 18 CAPUANO GIOVANNI Si 19 ATTANASI DOMENICO Si 20 CAVALLO GIUSEPPE Si 21 CURTO EUPREPIO Si 22 GIACOVELLI GIUSEPPE Si 23 MANCINO DARIO Si 24 MILONE SARA Si 25 VOZZA COSIMO Si Partecipa il segretario generale Dott. Antonio Bianchi. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. Pareri ai sensi dell Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N 267 Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 1 di 8

REGOLARITA TECNICA Parere Favorevole. Addì, 05/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Budano Gianluca Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 2 di 8

Il Capogruppo PD avv. Cafueri, nonché Presidente della 5^ Commissione Consiliare così relaziona: - Lo sviluppo delle attività commerciali del settore alimentare, di somministrazione ed artigianali del settore alimentare, verificatosi a seguito della normativa di liberalizzazione delle attività economiche a cominciare dai decreti Bersani di fine anni 90, hanno posto l esigenza di armonizzare le norme di riferimento che regolamentano le diverse fattispecie imprenditoriali, al fine di permettere un ordinato sviluppo delle stesse ed, in particolare, sulla possibilità di consentire il consumo sul posto dei prodotti sia all interno dei locali che sul suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali del settore alimentare e da parte degli artigiani dello stesso settore; - il Ministero per lo Sviluppo Economico (in seguito MISE) già con circolare n. 3603/C del 28.09.2006, interveniva nella problematica relativa alle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato o attività artigianali ribadendo che, secondo il dettato dell art. 3 comma 1 let. f bis del D.L. n. 223/06 convertito nella legge 248/06, è consentito presso le attività commerciali di vicinato del settore alimentare il consumo immediato dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell azienda con l esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie ; - il MISE specificava inoltre, che non può essere limitato il consumo sul posto di prodotti di gastronomia, se svolto secondo quanto disposto dalla legge, per cui per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25.08.1991 n. 287, dal momento che l art. 1 di detta legge dispone che: per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che si esplica in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzati ; - il Ministero concludeva nei seguenti termini: nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 3 di 8

tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito. Fermo restando quanto sopra si ritiene ammissibile, per consentire l effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l utilizzo negli esercizi di vicinato di piani d appoggio di dimensioni congrue all ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere ; - al punto 10, la circolare specificava inoltre, che tali conclusioni erano applicabili anche ai titolari di impianti di panificazione per il consumo sul posto; - a seguito di ulteriore specifica richiesta di parere, il MISE con risoluzione n. 230596 del 08.11.2012 chiariva che: la produzione artigianale di pizza, focacce ed analoghi prodotti è assimilabile all attività di produzione di pane per cui ribadiva che le modalità del consumo sul posto devono essere ritenute analoghe a quelle appartenenti al settore merceologico alimentare di vicinato e non agli esercizi di somministrazione e pertanto per garantire le condizioni minime di fruizione è stato infatti ritenuto ammissibile solo l utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere ; - l ulteriore risoluzione adottata dal MISE n. 75839 il 08.05.2013, in risposta a successivo quesito di una Regione, con riferimento agli arredi tipo per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato, afferma che si deve escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, fatta salva solo la necessità di un interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio ; - nuovamente il MISE, con risoluzione n. 113325 del 04.07.2013, riguardo all applicabilità di quanto già esplicitato per gli esercizi di vicinato anche a favore di un attività artigianale di gelateria, sostiene che la possibilità di consentire il consumo sul posto non sia estensibile alle attività artigianali di gelateria e che ritiene, comunque di precisare che l occupazione del suolo pubblico nel caso di attività artigianali, rientra nella potestà dell Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo ; - da ultimo, la Regione Puglia è intervenuta con la Legge Regionale n. 24/13 art. 7 comma 3 che dispone : l impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell azienda medesima, quale Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 4 di 8

attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Pertanto, alla luce di quanto esplicitato dal MISE nonché di quanto disposto dalla Regione Puglia, risulta evidente che la generica disposizione dell art. 1 comma 2 del vigente regolamento comunale circa la possibilità di autorizzare l occupazione del suolo pubblico da parte di commercianti ed artigiani, non ha esplicitato e definito le modalità eventualmente accordabili a tali operatori del settore alimentare per il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. Considerato il dettato normativo del D.L. 223/06 convertito nella legge 248/06 e della LR n. 24/13 nonché delle interpretazioni ministeriali in materia, unitamente a quelle del D.L. 84/14 (decreto cultura), risulta necessario intervenire sulla normativa regolamentare di questo Ente che non ha definito tale fattispecie e fatte salve le norme igienico sanitarie, nonché i vigenti vincoli urbanistici. Ritenuto che, per garantire ad ogni operatore e nel rispetto di quanto specifico del proprio ambito imprenditoriale, le migliori opportunità di esercizio della propria attività e la possibilità di una corretta concorrenza, si propone di autorizzare l occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali del settore alimentare e dei titolari di licenza artigianale di panificazione, nonché da parte degli artigiani del settore alimentare, consentendo il consumo sul posto con esclusione delle attrezzature tipiche della somministrazione cioè, la contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, consentendo di conseguenza, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili a tavoli o piano d appoggio ( parere MISE n. 75893 del 08.05.2013); Ritenuto altresì che, per l istruttoria dell istanza e l autorizzazione di dette autorizzazioni l Atea Tecnica Settore Urbanistica disponga delle competenze tecniche specifiche e necessarie al caso; Sentiti gli interventi; VISTO il D.gls. 31/3/1998, n. 114; VISTO il D.Lgs 26.03.2010 n. 59 ss.mm.ii.; VISTA la L.R. 05.08.2013 n. 24 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI i verbali della V Commissione Consiliare Permanente datati 28.04.2016 e 04.05.2016; VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 dal Dirigente Servizio Attività Produttive e dal Dirigente Area Tecnica nonché dal Dirigente Comando di P.L e dal Dirigente Servizi Finanziari; Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 5 di 8

Con voti: Favorevoli n.11; Contrari n.3 (Passaro, Modugno e Fanizza); Astenuti n.3 (Andrisano, Bungaro e Milone); Alla votazione erano presenti il Sindaco ed i Consiglieri:Pappadà, Passaro, Latartara, Cafueri, Zecchino, Vozza, Sportillo, Lopalco, Andriulo, Camarda, Modugno, Fanizza, Andrisano, Milone, Bungaro e Mancino; D E L I B E R A 1. fare propria la relazione del Presidente della V^ Commissione Consiliare avv. Cafueri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che chiarisce l interpretazione delle norme da applicarsi ; 2. aggiungere all art. 1 del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico che incidono sul decoro urbano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2012 dopo il comma 4) il comma 5) che dispone: Le attività di commercio di vicinato del settore alimentare, le attività artigianali del settore alimentare nonché quelle di panificazione, tra le quali sono da ricomprendere quelle di produzione di pizze e focacce e simili, nonché le attività su aree pubbliche del settore alimentare per somministrazione di alimenti e bevande con mezzo attrezzato, possono essere autorizzate all occupazione del suolo pubblico mediante appoggi di cortesia ( tavolini alti oppure sedie/panchine comunque non abbinabili) per il consumo sul posto di prodotti di gastronomia o di produzione artigianale, che permettano la presenza contemporanea di massimo n. 6 (sei) posti, senza comunque, servizio all esterno e con il solo utilizzo di stoviglie e tovaglioli a perdere. E obbligatoria l installazione di stalli onde delimitare con certezza la parte di suolo pubblico concessa (art. 19 comma 6). Non è permessa autorizzazione per la presenza sul suolo pubblico di tavoli. Tanto perché deve essere marcata la differenza con gli altri esercenti. 3. prendere atto che, a seguito dell emanazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di liberalizzazione dell insediamento di attività economiche, in sede di autorizzazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non è più applicabile il limite di superficie minima previsto come necessario dalla deliberazione di Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 6 di 8

Consiglio Comunale n. 11 del 15.04.2011; 4. sostituire all art. 23 comma 4 le parole Ufficio Tecnico- Settore Urbanistica con SUAP 5. stante la presente modifica del regolamento, per il solo anno 2016, la presentazione di nuove istanze da parte di commercianti ed artigiani è prorogata al 30.06. c.a.; 6. Con la medesima votazione innanzi riportata il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo. Di dare atto che dopo la relazione del Presidente Consigliere Cafueri sono intervenuti Consiglieri: Fanizza, Sindaco, Camarda, Andrisano, Di Noi, Zecchino, Attanasi. Alle ore 19,01 entra la Consigliera Milone ( presenti n.22 Consiglieri). Intervengono ancora i Consiglieri: Pappadà, Modugno, Bungaro, Cafueri, il Funzionario delle Attività Produttive dott.galiano che risponde ad alcune domande dei Consiglieri Comunali. Alle ore 19,25 la Presidente Passaro lascia la Presidenza al Vice Presidente Camarda e siede tra i banchi dei Consiglieri. Interviene Pappadà ( alle ore 19,42 esce il Consigliere Di Noi, presenti n.21 Consiglieri), Passaro e subito dopo alle ore 19,46 riprende a presiedere. Intervengono ancora l'assessore Resta ed il Consigliere Andrisano e poi per dichiarazione di voto i Consiglieri: Cavallo, Cafueri e Milone. Alle ore 20,10 entra in sala l'assessore Cavallo. Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge. LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Dott.ssa Passaro Maria Fontana Segretario Generale f.to Dott. Antonio Bianchi Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio Francavilla, lì 06/05/2016 Segretario Generale Dott. Antonio Bianchi C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 7 di 8

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la copia della presente deliberazione e' stata affissa all'albo Pretorio comunale il 06/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione: ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000); al collegio dei Revisori dei Conti; che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 comma, T.U. 267/2000); decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3 comma, T.U. 267/2000); Francavilla, lì 06/05/2016. N.1463 Reg. Pubbl. IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Antonio Bianchi Delibera di CC n. 42 del 05/05/2016 Pag. 8 di 8