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UNIONE TERRE DI CASTELLI (PROVINCIA DI MODENA) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI (D.L. 174 DEL 10.10.2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 7.12.2012, n. 213) Approvato con Delibera di Consiglio dell Unione Terre di Castelli n. 056 del 13.12.2012, esecutiva ai sensi di legge a seguito di pubblicazione all Albo on-line dal 20.12.2012 1

Il sistema dei controlli interni Art. 1 Finalità e principi costituzionali e legislativi Le finalità del sistema dei controlli interni è quella di garantire il costante monitoraggio sull attuazione dei programmi e degli obiettivi dell Ente, sul rispetto costante della normativa vigente, sul perseguimento dell economicità e della trasparenza dell azione amministrativa, sull efficacia e l efficienza del sistema gestionale e sull orientamento costante dell Ente alla tutela e valorizzazione dell interesse pubblico, attraverso la sostanzialità delle decisioni nel rispetto dei principi di legalità e del giusto procedimento introdotti dall art. 97 della Costituzione e dalla Legge 241/1990 e succ. modd. ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni abbraccia tutta l attività dell Ente in coerenza con gli artt. 100 e 103 della Carta Costituzionale. In base alla vigente normativa, contenuta nel D.Lgs. 286/99 e completata dall art. 147 e 148 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012, si distinguono le seguenti tipologie di controllo: - controllo di regolarità amministrativa e contabile - controllo strategico - controllo sulle Società Partecipate - controllo sugli equilibri finanziari - controllo di gestione - controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali - controllo sulla qualità dei servizi - controllo della Corte dei Conti Art. 2 Controlli di regolarità amministrativa e contabile Queste modalità di controllo vengono effettuate in forma preventiva e successiva: Controllo preventivo Il controllo preventivo si esercita nel rispetto degli artt. 49 e 147-bis 1 comma del vigente ordinamento degli Enti Locali. Concetto del controllo (Art. 147-BIS 1 comma) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Esercizio del controllo (Art. 49) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Controllo successivo Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale. Sono soggetti al controllo: - le determinazioni di impegno di spesa - i contratti - gli altri atti amministrativi quali deliberazioni della Giunta e del Consiglio e i Decreti e le Ordinanze del Presidente Il Segretario Generale, avvalendosi dei propri uffici, effettua il controllo amministrativo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi Collegiali e sui Decreti e sulle Ordinanze del Presidente. Tale controllo, di carattere successivo, viene esercitato seguendo tecniche di campionamento, definite preliminarmente alle fasi di controllo, sulle determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi Collegiali e sui Decreti e sulle Ordinanze del Presidente. Dei risultati emersi viene stilata un apposita relazione semestrale, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire. Tale relazione è inviata dal Segretario Generale al Consiglio dell Unione, ai Revisori dei Conti, ai Responsabili dei Servizi ed agli Organi di Valutazione delle performance dei risultati dei dipendenti (come documenti utili per la valutazione). 2

Art. 3 Controllo strategico Il controllo strategico disciplinato dall art. 147-ter del vigente ordinamento degli Enti Locali è volto a verificare lo stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio rilevando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico/finanziari rispetto ai risultati ottenuti, le procedure operative attuate a confronto con i progetti elaborati. L Ufficio di controllo compilerà annualmente un rapporto sull attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell Amministrazione. Al fine di favorire tale controllo il Consiglio dell Unione individuerà annualmente, su proposta della Giunta dell Unione, in sede di approvazione del Bilancio i programmi, i progetti e gli obiettivi strategici riferiti all esercizio finanziario oggetto di controllo. In tale occasione, per i programmi pluriennali verrà definita la fase progettuale che ricade nell anno di riferimento. Il rapporto riguarderà contemporaneamente anche gli obiettivi strategici affidati dall Amministrazione, a seguito dell approvazione del PEG, ai propri Dirigenti e/o Responsabili di Servizio. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dall anno 2015. Art. 4 Controllo sulle Società Partecipate Il controllo sull attività delle Società interamente partecipate, o comunque controllate dall Ente, viene esercitato, con cadenza semestrale, dall Ufficio di controllo interno alle dipendenze del Segretario Generale sulla corretta tenuta della contabilità sociale, avvalendosi della collaborazione e competenza dell Ufficio dell Organo di Revisione della Società e del Responsabile interno incaricato alla tenuta della contabilità. Il controllo sarà rivolto a verificare: - il rispetto degli obiettivi assegnati dall Amministrazione alla Società - la regolarità delle scritture contabili - le decisioni degli Organi societari in rapporto ai contratti di servizio e di affidamento conclusi dalla Società - la gestione dell indebitamento - le decisioni in materia di assunzione e spesa del personale. Il controllo verrà effettuato seguendo la tecnica del campionamento e si concluderà con apposito referto da trasmettere all Organo di Revisione dell Unione e al Consiglio dell Unione. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dall anno 2015. Art. 5 Controllo sugli equilibri finanziari L equilibrio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione. L Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL e dal Regolamento di contabilità. In sede di controllo sugli equilibri finanziari devono essere altresì valutati gli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni partecipati dall Unione. In particolare entro il 30 settembre di ogni anno si deve effettuare una approfondita verifica del P.E.G. da parte dei dirigenti/responsabili dei centri di responsabilità, e ciascuno trasmette al Settore Finanziario le eventuali segnalazioni di carattere contabile (variazioni di stanziamento, nuove esigenze, etc ) e predispone per il Consiglio dell Unione la relazione sullo stato di attuazione dei progetti nei termini di tempo stabiliti di volta in volta dal Responsabile del Servizio Finanziario che invia apposita richiesta. Il responsabile del Servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari sotto la vigilanza dell organo di revisione ed è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; é tenuto altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 3

Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate al Presidente e al Segretario Generale in forma scritta e con riscontro dell avvenuto ricevimento. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio finanziario contestualmente comunica ai soggetti di cui al comma precedente la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all art. 151, c. 4 del TUEL. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all ente. Art. 6 Controllo di gestione Il controllo di gestione è attuato dall apposito servizio ed è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell organizzazione dell Ente, l efficacia e l efficienza ed il livello di economicità nell attività di realizzazione degli obiettivi predetti. Il controllo di gestione ha per oggetto l attività amministrativa e gestionale dell Ente, specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento. Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese almeno una volta all anno con riferimento al 30 settembre e sono tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari per consentire: a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; b) ai dirigenti, la valutazione dell andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell operato dei dirigenti. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento: a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione); b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica); c) dati extracontabili. Il Servizio finanziario collabora con il servizio controllo di gestione in particolare per i punti a) e b) di cui al comma 4. La rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, alle spese e alle entrate, la loro elaborazione secondo le direttive del servizio controllo di gestione sono effettuate sotto la responsabilità del dirigente del Servizio medesimo o altro soggetto incaricato dell Amministrazione. Del controllo effettuato viene redatto apposito Referto a norma degli artt. 198 e 198bis del vigente Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, da trasmettere annualmente alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti. Art. 7 Controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali Il controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali viene effettuato dal Nucleo di valutazione e sottoposto all approvazione della Giunta dell Unione. Il Nucleo di valutazione effettua il controllo sulla base di apposita relazione del Segretario/Direttore Generale cui compete la verifica periodica sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta dell Unione. Gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono di norma di carattere strategico, ordinario/di PEG e comportamentali. Il resoconto viene presentato al Nucleo di Valutazione due volte l anno. Una a metà esercizio e l altra alla sua conclusione. La valutazione sull appropriatezza degli obiettivi e sulle capacità dei Dirigenti di raggiungerli spetta alla Giunta che si esprime sulla base delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni illustrative dei Dirigenti, atte ad evidenziare ogni elemento utile per una corretta valutazione dei risultati dell esercizio. Nell esprimere la propria valutazione, contenuta in apposita deliberazione, la Giunta tiene conto della complessità di realizzazione dei diversi obiettivi, dei mutamenti nell ambiente esterno favorevoli e sfavorevoli, avvenuto nel corso del periodo di valutazione, della diligenza dei diversi Dirigenti nell esercizio delle loro funzioni, del tasso di cambiamento degli obiettivi definiti dall inizio di ogni esercizio nonché delle sinergie tra i diversi Servizi dell Ente necessarie al raggiungimento dei risultati. Nello svolgimento delle competenze sopra specificate la Giunta si avvale del supporto tecnico consultivo del Segretario/Direttore Generale e del Nucleo di Valutazione. Art. 8 Controllo sulla qualità dei servizi Il controllo sulla qualità dei servizi erogati dall ente è attuato con l impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all ente. Questo controllo può essere svolto seguendo metodologie interne o avvalendosi di organismi gestionali esterni. La Giunta all inizio di ogni anno individua quali servizi sottoporre al controllo definendo nel contempo le sue modalità di svolgimento. Il Direttore Generale/Segretario Generale conseguentemente organizzerà, previa apposita conferenza interna e con proprie direttive, lo svolgimento dei controlli individuati avvalendosi di volta in volta degli Uffici che erogano i servizi. In rapporto alle risultanze ottenute l Ufficio del controlli interni redigerà apposito referto. 4

Il primo anno di svolgimento di questa tipologia di controllo avrà carattere sperimentale e si svilupperà nel primo triennio con gradualità in rapporto ai servizi più importanti e significativi. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dall anno 2015. Art. 9 Controllo della Corte dei Conti Il controllo della Corte dei Conti è esercitato a livello locale, a norma dell art. 148 del vigente ordinamento degli Enti Locali, dalle sezioni regionali della Corte stessa che verificano la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e di pareggio del Bilancio, nonché il Piano Esecutivo di Gestione, i Regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione. Il controllo è esercitato con cadenza semestrale. A tal fine il Presidente, avvalendosi del Direttore Generale/Segretario Generale, trasmette semestralmente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull efficacia dell adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Tale referto è altresì inviato al Presidente del Consiglio dell Unione. 5

INDICE Art. 1 Finalità e principi costituzionali e legislativi pag. 2 Art. 2 Controlli di regolarità amministrativa e contabile pag. 2 Art. 3 Controllo strategico pag. 3 Art. 4 Controllo sulle Società Partecipate pag. 3 Art. 5 Controllo sugli equilibri finanziari pag. 3 Art. 6 Controllo di gestione pag. 4 Art. 7 Controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali pag. 4 Art. 8 Controllo sulla qualità dei servizi pag. 4 Art. 9 Controllo della Corte dei Conti pag. 5 6