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Transcript:

SENTENZA 29. 2. 1996 CAUSA C-215/94 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 febbraio 1996 * Nel procedimento C-215/94 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jürgen Mohr e Finanzamt Bad Segeberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e L. Sevón, giudici, * Lingua processuale: il tedesco. I-972

MOHR avvocato generale: F. G. Jacobs cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per il governo tedesco, dai signori Ernst Roder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti; per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean- Louis Falconi, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti; per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, e dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jürgen Grünwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza, I-973

SENTENZA 29. 2. 1996 CAUSA C-215/94 sentite le osservazioni orali del signor Mohr, rappresentato dal signor Ronald Hansen, consulente fiscale in Amburgo, del Finanzamt Bad Segeberg, rappresentato dal signor Rolf Karl Krauss, Ministerialrat presso il ministero delle Finanze e dell'energia del Land Schleswig-Holstein in Kiel, in qualità di agente, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, del governo francese, rappresentato dal signor Frédéric Pascal, incaricato di missione presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Jürgen Grünwald, all'udienza del 12 ottobre 1995, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 novembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ordinanza 21 aprile 1994, pervenuta in cancelleria il 25 luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Jürgen Mohr e il Finanzamt Bad Segeberg (in prosieguo: il «Finanzamt»). I - 974

MOHR 3 Il signor Mohr era proprietario di un'azienda agricola nella quale praticava l'allevamento di mucche da latte. Nel marzo 1987 egli presentava al Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e la silvicoltura) una domanda di indennità ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1336, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (GU L 119, pag. 21). Nella domanda egli si impegnava ad abbandonare la produzione lattiera, rinunciando ad ogni diritto a un quantitativo di riferimento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini. 4 Il 23 settembre 1987 il Bundesamt accettava la domanda, accordandogli la somma di 385 980 DM, versata in un'unica soluzione. Successivamente, il signor Mohr vendeva il suo bestiame e riconvertiva la propria azienda in centro di equitazione, cessando così definitivamente la produzione di latte nel corso dello stesso anno. 5 Nella dichiarazione ai fini dell'imposta sulla cifra d'affari per il 1987 il signor Mohr non menzionava la somma percepita a titolo di indennità di abbandono della produzione. 6 Il Finanzamt decideva di assimilare tale indennità al corrispettivo per una prestazione imponibile, ossia l'abbandono della produzione lattiera, e di assoggettarla all'imposta sulla cifra d'affari. 7 Dopo aver contestato invano dinanzi al Finanzgericht la decisione del Finanzamt, il signor Mohr portava la controversia dinanzi al Bundesfinanzhof. I-975

SENTENZA 29. 2. 1996 CAUSA C-215/94 8 Il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se un imprenditore agricolo soggetto passivo di imposta che abbandoni definitivamente la produzione di latte effettui una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, e 2) se l'indennità a tal fine ottenuta in base al regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1336, costituisca una prestazione in denaro imponibile ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva». 9 Con tali questioni, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva debbano essere interpretati nel senso che l'impegno di abbandonare la produzione lattiera assunto da un imprenditore agricolo in base al regolamento n. 1336/86 costituisca una prestazione di servizi, così che l'indennità a tal fine percepita è soggetta all'imposta sulla cifra d'affari. 10 Ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». I-976

MOHR 11 L'art. 6, n. 1, dispone che: «Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5. Tale operazione può consistere tra l'altro: (...) in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione; (...)». 12 L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), stabilisce che la base imponibile è costituita «per le forniture di beni e le prestazioni di servizi (...) da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». 13 Il regolamento n. 1336/86 fa parte, come ha rilevato l'avvocato generale nei paragrafi 12-19 delle sue conclusioni, di una serie di provvedimenti adottati dalla Comunità al fine di limitare la produzione di latte. I-977

SENTENZA 29. 2. 1996 CAUSA C-215/94 14 In base al terzo 'considerando' di questo regolamento, per facilitare la diminuzione delle consegne e delle vendite dirette risultante dalla riduzione dei quantitativi globali garantiti, occorre stabilire un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera mediante assegnazione a ciascun produttore, a sua richiesta e sempreché soddisfi talune condizioni per beneficiare della misura in questione, di un'indennità, dietro suo impegno a cessare definitivamente la totalità della produzione lattiera. 15 L'art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento stabilisce così che «A richiesta dell'interessato e alle condizioni definite nel presente regolamento (...) viene concessa un'indennità a ciascun produttore (...) che si impegna ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera». L'art. 2, n. 2, dispone che, nei limiti degli importi indicati nell'allegato II, «gli Stati membri sono autorizzati a versare un'indennità di importo massimo di 4 ECU per anno e per 100 kg di latte o di equivalente latte (...)». Ai sensi dell'art. 2, n. 3, gli Stati membri possono contribuire al finanziamento dell'azione aumentando il livello dell'indennità. 16 I governi tedesco e italiano sostengono che un produttore di latte che si impegna all'abbandono definitivo della produzione effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi degli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva. 17 I due governi fanno valere al riguardo che il versamento dell'indennità e l'impegno all'abbandono della produzione sono reciprocamente dipendenti e che sussiste quindi il nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto, prescritto dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 5 febbraio 1981, causa 154/80, Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, Racc. pag. 445, e 3 marzo 1994, causa C-16/93, Tolsma, Racc. pag. I-743). La prestazione consisterebbe in un obbligo di non fare, ai sensi dell'art. 6, n. 1, secondo trattino, della direttiva, vale a dire l'obbligo di astenersi dal proseguire la produzione di latte, e l'indennità ricevuta avrebbe carattere di corrispettivo per l'assunzione di tale impegno, costituendo così la base imponibile ai sensi dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva. I-978

MOHR 18 Questa interpretazione della direttiva non può essere accolta. 19 Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), l'iva è un'imposta generale sul consumo applicata ai beni e ai servizi. 20 Ora, in un caso come quello di specie, non sussiste consumo nell'accezione del sistema comunitario dell'iva. 21 Come osserva l'avvocato generale nel paragrafo 27 delle sue conclusioni, assegnando un'indennità ai produttori agricoli che si impegnano a cessare la produzione lattiera, la Comunità non acquista beni né servizi a proprio uso, ma agisce nell'interesse generale, che è quello di promuovere il corretto funzionamento del mercato comunitario del latte. 22 Di conseguenza, l'impegno del produttore agricolo di abbandonare la produzione lattiera non apporta né alla Comunità né alle autorità nazionali competenti vantaggi tali da far ritenere questi soggetti destinatari di un servizio. L'impegno di cui si tratta non costituisce, quindi, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva. 23 Le questioni pregiudiziali vanno pertanto risolte come segue: gli artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva devono essere interpretati nel senso che l'impegno di abbandonare la produzione lattiera assunto da un imprenditore agricolo in base al regolamento n. 1336/86 non costituisce una prestazione di servizi. Di conseguenza, l'indennità percepita a tal fine non è soggetta all'imposta sulla cifra d'affari. I-979

SENTENZA 29. 2. 1996 CAUSA C-215/94 Sulle spese 24 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 21 aprile 1994, dichiara: Gli artt. 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che l'impegno di abbandonare la produzione lattiera assunto da un imprenditore agricolo in base al regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio I-980

MOHR 1986, n. 1336, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera, non costituisce una prestazione di servizi. Di conseguenza, l'indennità ricevuta a tal fine non è soggetta all'imposta sulla cifra d'affari. Edward Puissochet Moitinho de Almeida Gulmann Sevòn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 febbraio 1996. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Quinta Sezione D. A. O. Edward I - 981