Adempimenti enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche per accedere al contributo del cinque per mille dell IRPEF

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Adempimenti enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche per accedere al contributo del cinque per mille dell IRPEF di Giovanna Greco Anche per il 2015 e' prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell'irpef a finalità di interesse sociale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014. Con la Circolare n.13 del 26 Marzo 2013 l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione agli adempimenti posti a carico degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche per accedere al beneficio del 5xmille dell IRPEF con riferimento alle dichiarazioni per l anno 2014. E' importante sottolineare che per effetto della Legge di stabilità 2015 da quest anno - il beneficio è stato posto a regime - ed entrano tra gli enti che possono accedere al contributo le Onlus che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. L art. 1 c. 154 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha provveduto a confermare, in relazione all Istituto della destinazione del 5 per mille dell IRPEF l applicabilità delle disposizioni anche per l esercizio 2015 e successivi e le modalità ed i termini già applicati negli scorsi anni rinviando ad apposito DM, ancora da emanare, le disposizioni relative alla sua trasparenza e alle modalità di redazione del Rendiconto. La recente CM n. 13 del 26/03/2015, in particolare, ha fornito chiarimenti in relazione all iscrizione negli appositi elenchi da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Destinatari del beneficio Le categorie di soggetti alle quali i contribuenti possono destinare nel 2015 il 5 per mille della propria IRPEF sono: a) ENTI DEL VOLONTARIATO si tratta in particolare di ONLUS (DLgs. 460/97), iscritte nella relativa Anagrafe, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. In particolare: organizzazioni di volontariato, iscritte nei relativi registri (L. 266/91) - organizzazioni non governative (cd. ONG) riconosciute idonee ex L. 49/87 al 29/08/2014 - cooperative sociali (L. 381/91) iscritte nel relativo Albo nazionale (DM 23/06/2004) - associazioni di promozione sociale

(cd. APS) iscritte negli appositi registri nazionali/regionali/provinciali (art. 7 L. 383/00) - associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS (art. 10 DLgs 460/97) - enti ecclesiastici delle confessioni religiose iscritti nell Anagrafe delle onlus in quanto onlus parziali. b) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE che possiedano una rilevante attività di interesse sociale e cioè presentino determinati requisiti (DM 2/04/2009): - costituite ex art. 90 L. 289/2002 - possesso del riconoscimento del CONI per fini sportivi e che siano affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgano in via prevalente una delle seguenti attività: - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. c) Enti legalmente riconosciuti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali paesaggistici. d) Enti di ricerca scientifica e università. e) Enti di ricerca sanitaria Modalità e termini di presentazione istanza La domanda di iscrizione va trasmessa all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato a partire dal 26/03/2015 (data di apertura del canale telematico) ed entro il 7/05/2015. L Agenzia entro il 14/05/2015 pubblica sul proprio sito web l elenco dei soggetti che hanno presentato la domanda. Nel caso, il rappresentante legale dell ente rilevi la presenza di errori nei dati degli elenchi pubblicati, entro il successivo 20 maggio può chiederne la correzione alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell ente utilizzando i normali modelli: - AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA - AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA. Entro il 25 maggio verrà pubblicato l elenco aggiornato. Successivamente alla domanda di iscrizione gli enti di volontariato sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a presentare all'agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione. Invece, le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva (art. 47, DPR 445/2000) all Ufficio del

CONI territorialmente competente. La dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa entro il 30/06/2015 con raccomandata A/R alla DRE territorialmente competente (per gli enti del volontariato ) e all ufficio del CONI competente (per le associazioni sportive dilettantistiche) insieme alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale firmatario (la copia del documento di identità va sempre allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all anno precedente) In alternativa, l invio alla DRE della dichiarazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata, sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell Agenzia riportando nell oggetto l indicazione dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2015 e allegando: - copia della dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal rappresentante legale - copia del documento di identità. Per semplificare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione dell Agenzia permette agli enti di volontariato ed alle associazioni sportive dilettantistiche la stampa di un modello di dichiarazione sostitutiva precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L ente che intende utilizzare tale modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione con la sottoscrizione e la compilazione dei rimanenti campi. Modelli da utilizzare Per quanto riguarda rispettivamente i modelli da utilizzare per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva occorre precisare che il modello per l iscrizione al 5 x mille è unico e si compone di 2 sezioni: Sezione I riservata alle ONLUS ed enti del volontariato, il soggetto interessato deve barrare la casella relativa alla tipologia di ente di appartenenza Sezione II riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, va indicato il numero di iscrizione al registro del CONI e barrata la casella corrispondente all attività prevalente svolta dall associazione. I modelli da utilizzare per la dichiarazione sostitutiva sono 2, di cui, rispettivamente, uno per gli enti del volontariato e l altro per le associazioni sportive dilettantistiche.

Scadenze e adempimenti Enti del Volontariato e ASD 26 marzo 2015 Apertura procedura iscrizione 7 maggio 2015 Termine iscrizione telematica per gli enti del volontariato e ASD 14 maggio 2015 Prima pubblicazione degli elenchi da parte dell`ade 20 maggio 2015 25 maggio 2015 30 giugno 2015 Termine per la correzione di errori di iscrizione elenco enti del volontariato e ASD Pubblicazione da parte dell`ade degli elenchi definitivi dopo a sla correzione di errori Termine invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e delle ASD da effettuarsi: - a mezzo pec o raccomandata a/r per gli enti di volontariato - a mezzo raccomandata a/r al coni per le associazioni sportive Regolarizzazione e sanatoria domanda e dichiarazione sostitutiva Anche per il 2015 resta immutata la possibilità di procedere, entro il 30/09/2015, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell ammissione al beneficio. In particolare, possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti e hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti e hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. Ai fini della regolarizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti per l ammissione al riparto della quota del 5 per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d identità) entro il 30/09/2015. Per la regolarizzazione e necessario versare contestualmente la sanzione di. 258,00 mediante modello F24 e con il codice tributo 8115. La sanzione non può essere compensata con gli eventuali crediti disponibili.

I controlli I controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato sono effettuati dalle DRE, mentre quelli sulle dichiarazioni trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche sono di competenza dell Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni. Accredito coordinate bancarie o postali Per l accredito sul c/c bancario o postale della quota del 5xmille spettante, i rappresentanti legali degli enti del volontariato possono comunicare le coordinate bancarie/postale dell ente all'agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata utilizzando il modello riservato ai soggetti (diversi dalle persone fisiche) per la richiesta di accreditamento dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione. Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non posseggono un C/C, vengono pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro. 18 aprile 2015 Giovanna Greco