COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 09-XI-2006 C(2006) 5457 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Bolzano) - Aiuto n. N 404/2006 - Aiuti per gli investimenti nel settore dell agricoltura (Provincia autonoma di Bolzano) Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all aiuto in oggetto, la Commissione desidera informare l Italia della decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell aiuto considerato, in quanto compatibile con il trattato CE. Nell adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate qui di seguito: PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 22 giugno 2006, protocollata lo stesso giorno, l Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Con lettera del 1 settembre 2006, protocollata il 5 settembre 2006, e con lettera del 2 ottobre 2006, protocollata lo stesso giorno, sono state ricevute ulteriori informazioni. (2) L aiuto notificato è una modifica del regime di aiuto n. N 689/2001, approvato dalla Commissione il 5.3.2002 con lettera C(2002)690 (in prosieguo: "il regime di aiuto approvato"). (3) La modifica è stata effettuata con deliberazione del governo provinciale n. 2072 del 12.6.2006 (in prosieguo: la deliberazione ). (4) La deliberazione è applicabile soltanto previa approvazione della Commissione (articolo 12 della deliberazione). S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11. Fax: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.
DESCRIZIONE Titolo (5) Aiuti agli investimenti nel settore agricolo (Provincia autonoma di Bolzano). Stanziamento (6) 5 milioni di euro (finanziamento nazionale). Durata (7) Fino al 31.12.2006. Beneficiari (8) Aziende che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli. Misura di aiuto (9) Le autorità italiane hanno spiegato che il regime di aiuti approvato sarebbe stato esteso in modo da includere gli aiuti agli investimenti per le aziende che trasformano o commercializzano prodotti agricoli (articolo 4, comma 2, della decisione). (10) Alla misura suddetta sarà riservato uno stanziamento di bilancio di 5 milioni di euro. (11) L aiuto verrebbe concesso unicamente ad aziende agricole le quali soddisfino tutte le condizioni fissate dal piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 (articolo 4, comma 1, della deliberazione) in merito alla loro redditività e al rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (articolo 4, comma 1, della deliberazione). (12) Con lettera del 1. 9.2006 le autorità italiane hanno spiegato che l articolo 4, comma 2, della deliberazione sarebbe stato modificato in modo da prevedere che le aziende beneficiarie debbano fornire prove sufficienti dell esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati. (13) L intensità massima dell aiuto per i suddetti investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli sarebbe pari al 20 % delle spese ammissibili. (14) Per il resto il regime di aiuti esistente rimarrà immutato. Fondamento giuridico (15) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modificazioni; Deliberazione n. 2072 del 12-06-2006. Intensità dell aiuto (16) 20 % delle spese ammissibili. 2
VALUTAZIONE AI SENSI DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (17) Ai fini dell applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l aiuto deve apportare ad un impresa un beneficio economico che essa non sarebbe stata in grado di realizzare nell esercizio della sua normale attività, deve essere concesso a imprese specifiche, deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e deve essere tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri. (18) Ad un primo esame tutte queste condizioni sembrano sussistere nel caso in oggetto. (19) La misura è finanziata con risorse pubbliche. Di essa beneficiano imprese specifiche (imprese che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli). (20) Poiché queste imprese beneficiarie sono attive in un mercato internazionale altamente competitivo, la misura falsa o minaccia di falsare 1 la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. (21) Pertanto la misura costituisce un aiuto e trova applicazione l articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Si deve quindi valutare se sia possibile concedere una deroga al principio generale di incompatibilità dell aiuto di Stato di cui all articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Condizioni concernenti gli aiuti agli investimenti nel settore agricolo (22) Il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione si applica soltanto alle piccole e medie imprese, secondo quanto indicato all articolo 1, paragrafo 3, dello stesso. Poiché il regime di aiuti, come modificato, non è limitato a tali imprese, per valutare gli aiuti di stato per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli la Commissione applica le norme di cui al punto 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: gli orientamenti ). (23) Poiché la modifica riguarda soltanto l estensione del regime di aiuti approvato agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, l analisi può essere limitata all esame della compatibilità del regime modificato di cui alla presente notifica, con le disposizioni specifiche contenute nel punto 4.2 degli orientamenti. Effetto incentivante dell'aiuto (24) Conformemente al punto 3.6 degli Orientamenti è vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente. (25) Le autorità italiane hanno assicurato il rispetto di tale condizione. Tasso di aiuto 1 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un'impresa risultante da un aiuto di Stato falsa in generale la concorrenza nei confronti di altre imprese che non beneficiano dello stesso aiuto (Causa C-730/79, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671). 3
(26) Conformemente al punto 4.2.3 degli orientamenti il tasso massimo di aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni dell obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. (27) Tale condizione è soddisfatta. Il tasso di aiuto è pari al 20 % delle spese ammissibili. Redditività e requisiti comunitari minimi (28) Al punto 4.2.3 degli orientamenti è stabilito che vengono sostenuti investimenti soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive. L impresa deve inoltre rispettare requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. (29) Tale condizione è soddisfatta. Le autorità italiane hanno precisato che l impresa dev essere redditizia e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali fissati dal piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006. Dalla deliberazione sul regime di aiuti approvato risulta che tale piano è stato approvato dalla Commissione. Sbocchi di mercato e organizzazioni comuni di mercato (30) Il punto 4.2.5 degli orientamenti prevede che non sono concessi aiuti per investimenti su prodotti per i quali non esistono sbocchi di mercato. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. (31) Questa condizione è soddisfatta. L aiuto può essere concesso unicamente alle imprese che dimostrano l esistenza di normali sbocchi di mercato. (32) L aiuto risulta essere conforme alle norme esistenti nell ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Importo massimo delle spese ammissibili (33) Il punto 4.2.6 degli orientamenti prevede che gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione. (34) Poiché le autorità italiane hanno limitato le spese ammissibili a 25 milioni di euro e lo stanziamento è di 5 milioni di euro, si può escludere che gli importi specificati al punto 4.2.6 siano superati. CONCLUSIONI (35) Il regime di aiuti in oggetto, nella misura in cui rispetta le disposizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l aiuto compatibile con il trattato CE. (36) La Commissione ricorda alle autorità italiane che gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono attualmente sottoposti a revisione da 4
parte della Commissione. Allorché le nuove norme entreranno in vigore, gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure idonee per adeguare alle nuove disposizioni i regimi di aiuti esistenti. (37) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/. La domanda deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H Ufficio: Loi 130 5/94A B-1049 Bruxelles Fax No: 0032 2 29 67 672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 5