(3) La modifica è stata effettuata con deliberazione del governo provinciale n del (in prosieguo: la deliberazione ).

Documenti analoghi
3. Ho l onore di informarla che la Commissione non intende sollevare obiezioni nei confronti della misura in questione.

COMMISSIONE EUROPEA. I. Procedimento

Aiuti di Stato /Italia (Umbria) Aiuto n. N 326/2006 Modifica: Interventi di miglioramento del patrimonio zootecnico Bando di concorso I.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2007)3565

Aiuto di Stato N 250/01 Italia (Regione Sardegna) Misure di aiuto a favore dell industria alberghiera

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n. N 310/2003 Italia Aiuti a favore delle fonti di energia rinnovabili

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia Aiuto n. N 108/2006 Articolo 1, commi 421 e 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

COMMISSIONE EUROPEA I. PROCEDURA

COMMISSIONE EUROPEA. Mi pregio comunicarle che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione agli aiuti previsti in oggetto.

La decisione della Commissione si basa sulle considerazioni esposte in appresso.

Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Marche) - Aiuto n. NN 31/2004 ex N 623/2003 Aiuto per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti.

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n. N 110/2001 Italia Ismea: interventi a favore del riordino fondiario

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2011) 6249 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2005) Oggetto:

Aiuto di Stato n. N 86/2006. [Italia- Abruzzo] Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d interesse zootecnico.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 08.III.2006 C(2006)642 def.

Aiuto di Stato n. N207/ ITALIA Regione Toscana Bonifiche di siti industriali degradati

5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci.

Aiuto di Stato n. N229/ Italia (Provincia di Trento) Legge 17/1998: Aiuto agli agricoltori in zone montane (modifiche)

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2008) 1294

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n. N 101/ Italia (Emilia-Romagna) Aiuti destinati agli allevamenti di bovini da carne colpiti da BSE

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2009)7635 definitivo. Aiuto di Stato N 466/2009 Italia Proroga del regime di ricapitalizzazione

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 20/VII/2005 C(2005) 2867

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2008) Aiuto di Stato n. N 643/07 - Italia/Marche Tutela delle risorse genetiche vegetali

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, SG(2001) D/

Per adottare la presente decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni.

Nel prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: Descrizione

Oggetto : Aiuti di Stato n. N 309/ Italia Programma interregionale di assistenza tecnica nel settore zootecnico.

COMMISSIONE EUROPEA. 3. Ho l onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto.

Aiuto di Stato N 581/03 - ITALIA - Campania Conversione di contratti d impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

Aiuto n. N 253/2008 Programma di ricerca per la qualificazione genetica dei suini

Aiuto di Stato n. N 506/ Italia Regione Campania. Aiuti alle grandi imprese per progetti di ricerca e sviluppo

Ai fini della presente decisione, la Commissione si è fondata sulle considerazioni seguenti:

COMMISSIONE EUROPEA. 1. Procedimento

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato SA (2013/N) - Italia Cinema Toscana - Proroga del regime di aiuti N 221/2010

Aiuti di Stato NN 61/2007 (ex N 175/2007) - Italia Riduzione dell accisa sui prodotti energetici nel settore agricolo

Aiuti di Stato/Italia Aiuto n. N 30/2009 Aiuti agli investimenti per l'irrigazione nelle imprese agricole (Bolzano)

Complementi d informazione sono stati trasmessi dalle autorità italiane con lettere dell 11 febbraio 2004 e del 20 aprile 2004.

Nell'adottare la presente decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate qui di seguito.

COMMISSIONE EUROPEA. I. Procedimento

COMMISSIONE EUROPEA. Brussel, C(2004)3459

COMMISSIONE EUROPEA. Ai fini della presente decisione, la Commissione si è fondata sulle considerazioni seguenti:

Aiuto di Stato n. N 600/99 - Italia (Emilia Romagna) Sviluppo dei sistemi agroalimentari

Aiuto di Stato n. N 496/2007 Italia (Lombardia) Fondo di garanzia per lo sviluppo del capitale di rischio

2. Con lettera del 27 luglio 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 15 settembre 2009.

Aiuti di stato n N457/ Italia Modifiche al progetto "Veronesi" (Agroindustriale San Martino)

COMMISSIONE EUROPEA I. PROCEDIMENTO

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 19.I.2005 C (2005) 149

COMMISSIONE EUROPEA. Il regime è stato istituito con delibera DGR del 12 novembre 2001 della Regione Piemonte.

I. Procedimento. II. Descrizione

Aiuti di Stato/Italia (Emilia Romagna) SA (2012/N) Disposizioni regionali nel settore dell'apicultura

Per prendere questa decisione la Commissione si è fondata sulle seguenti considerazioni:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Per giungere a tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

COMMISSIONE EUROPEA. 4. La decisione della Commissione si fonda sulle considerazioni seguenti.

Aiuto di Stato/Italia SA (2011/N) Impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli (misura 222 dei programmi di sviluppo rurale)

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2016) 279 final

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2002)1787fin

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2019) 4139 final

COMMISSIONE EUROPEA. I. Procedimento

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2012) 6096 final. Aiuto di Stato SA (2011/N) - Italia Sostegno al cinema nella regione Sardegna

COMMISSIONE EUROPEA EUROPEA

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Emilia Romagna) Aiuto n. N 222/A/2003

S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1. I Roma COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, il 19.V.

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2017) 1132 final

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2003)3229fin. Aiuto di Stato N 511/2002 Italia (Sardegna) Fondo capitale di rischio.

COMMISSIONE EUROPEA. (2) Criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica per la realizzazione di investimenti.

I. Procedura. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. Descrizione

Procedimento. Per prendere questa decisione, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni: Descrizione

Oggetto: Aiuto di Stato/Italia (Provincia autonoma di Trento) n. N 397/2008 Aiuti al settore forestale Asse 1, Misura 122 B

Aiuti di Stato/Italia (Emilia Romagna) Aiuto n. N 227/2002 Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agroalimentare

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2003) 3365

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato/Italia (Sardegna) SA (2017/N) Contributi agli investimenti nel settore apistico.

1. Procedimento. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti. 2. Descrizione

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato/Italia (Toscana) Aiuto n. N 389/2003 Promozione delle risorse agricole e agro-alimentari. 1.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, il C(2002)1600fin

Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: Descrizione

Mi pregio informarla che la Commissione non intende sollevare obiezioni in merito al regime d aiuti in oggetto.

Nell adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate qui di seguito.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2010) 3685

Aiuto di Stato N 305/2006 Italia Modifica al meccanismo di erogazione dell'aiuto di Stato a STMicroelectronics Srl, Catania (ex N 844/2001)

L'aiuto sarà concesso in base a due regimi di aiuti a finalità regionale, più precisamente:

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C (2017) 7257 final

COMMISSIONE EUROPEA. I. Procedimento

COMMISSIONE EUROPEA. I. Procedimento

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 17/12/2009

Contributi in conto capitale per programmi di investimento

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 14.VI.2005 C (2005) 1849

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato SA (2013/N) - Italia Misura 323: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

COMMISSIONE EUROPEA. Signor Ministro,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Oggetto : Aiuto di Stato N 299/2004 Italia (Regione Marche) Interventi sul capitale di rischio delle società cooperative.

4. Il regime è destinato a favorire lo sviluppo regionale tramite il miglioramento delle reti dei servizi nei distretti industriali della Sardegna.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 14.II.2008 C(2008)687

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La decisione della Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, SG(2000) D/

Aiuto di stato n. N151/ Italia Servizi finanziari alle imprese: concessione di garanzie (Regione dell'umbria)

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 09-XI-2006 C(2006) 5457 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Provincia autonoma di Bolzano) - Aiuto n. N 404/2006 - Aiuti per gli investimenti nel settore dell agricoltura (Provincia autonoma di Bolzano) Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all aiuto in oggetto, la Commissione desidera informare l Italia della decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell aiuto considerato, in quanto compatibile con il trattato CE. Nell adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate qui di seguito: PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 22 giugno 2006, protocollata lo stesso giorno, l Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Con lettera del 1 settembre 2006, protocollata il 5 settembre 2006, e con lettera del 2 ottobre 2006, protocollata lo stesso giorno, sono state ricevute ulteriori informazioni. (2) L aiuto notificato è una modifica del regime di aiuto n. N 689/2001, approvato dalla Commissione il 5.3.2002 con lettera C(2002)690 (in prosieguo: "il regime di aiuto approvato"). (3) La modifica è stata effettuata con deliberazione del governo provinciale n. 2072 del 12.6.2006 (in prosieguo: la deliberazione ). (4) La deliberazione è applicabile soltanto previa approvazione della Commissione (articolo 12 della deliberazione). S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11. Fax: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.

DESCRIZIONE Titolo (5) Aiuti agli investimenti nel settore agricolo (Provincia autonoma di Bolzano). Stanziamento (6) 5 milioni di euro (finanziamento nazionale). Durata (7) Fino al 31.12.2006. Beneficiari (8) Aziende che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli. Misura di aiuto (9) Le autorità italiane hanno spiegato che il regime di aiuti approvato sarebbe stato esteso in modo da includere gli aiuti agli investimenti per le aziende che trasformano o commercializzano prodotti agricoli (articolo 4, comma 2, della decisione). (10) Alla misura suddetta sarà riservato uno stanziamento di bilancio di 5 milioni di euro. (11) L aiuto verrebbe concesso unicamente ad aziende agricole le quali soddisfino tutte le condizioni fissate dal piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 (articolo 4, comma 1, della deliberazione) in merito alla loro redditività e al rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (articolo 4, comma 1, della deliberazione). (12) Con lettera del 1. 9.2006 le autorità italiane hanno spiegato che l articolo 4, comma 2, della deliberazione sarebbe stato modificato in modo da prevedere che le aziende beneficiarie debbano fornire prove sufficienti dell esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati. (13) L intensità massima dell aiuto per i suddetti investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli sarebbe pari al 20 % delle spese ammissibili. (14) Per il resto il regime di aiuti esistente rimarrà immutato. Fondamento giuridico (15) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modificazioni; Deliberazione n. 2072 del 12-06-2006. Intensità dell aiuto (16) 20 % delle spese ammissibili. 2

VALUTAZIONE AI SENSI DELLE NORME SULLA CONCORRENZA (17) Ai fini dell applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l aiuto deve apportare ad un impresa un beneficio economico che essa non sarebbe stata in grado di realizzare nell esercizio della sua normale attività, deve essere concesso a imprese specifiche, deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e deve essere tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri. (18) Ad un primo esame tutte queste condizioni sembrano sussistere nel caso in oggetto. (19) La misura è finanziata con risorse pubbliche. Di essa beneficiano imprese specifiche (imprese che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli). (20) Poiché queste imprese beneficiarie sono attive in un mercato internazionale altamente competitivo, la misura falsa o minaccia di falsare 1 la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. (21) Pertanto la misura costituisce un aiuto e trova applicazione l articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Si deve quindi valutare se sia possibile concedere una deroga al principio generale di incompatibilità dell aiuto di Stato di cui all articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Condizioni concernenti gli aiuti agli investimenti nel settore agricolo (22) Il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione si applica soltanto alle piccole e medie imprese, secondo quanto indicato all articolo 1, paragrafo 3, dello stesso. Poiché il regime di aiuti, come modificato, non è limitato a tali imprese, per valutare gli aiuti di stato per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli la Commissione applica le norme di cui al punto 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo: gli orientamenti ). (23) Poiché la modifica riguarda soltanto l estensione del regime di aiuti approvato agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, l analisi può essere limitata all esame della compatibilità del regime modificato di cui alla presente notifica, con le disposizioni specifiche contenute nel punto 4.2 degli orientamenti. Effetto incentivante dell'aiuto (24) Conformemente al punto 3.6 degli Orientamenti è vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente. (25) Le autorità italiane hanno assicurato il rispetto di tale condizione. Tasso di aiuto 1 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un'impresa risultante da un aiuto di Stato falsa in generale la concorrenza nei confronti di altre imprese che non beneficiano dello stesso aiuto (Causa C-730/79, punti 11 e 12, Raccolta 1980, pag. 2671). 3

(26) Conformemente al punto 4.2.3 degli orientamenti il tasso massimo di aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni dell obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. (27) Tale condizione è soddisfatta. Il tasso di aiuto è pari al 20 % delle spese ammissibili. Redditività e requisiti comunitari minimi (28) Al punto 4.2.3 degli orientamenti è stabilito che vengono sostenuti investimenti soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive. L impresa deve inoltre rispettare requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. (29) Tale condizione è soddisfatta. Le autorità italiane hanno precisato che l impresa dev essere redditizia e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali fissati dal piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006. Dalla deliberazione sul regime di aiuti approvato risulta che tale piano è stato approvato dalla Commissione. Sbocchi di mercato e organizzazioni comuni di mercato (30) Il punto 4.2.5 degli orientamenti prevede che non sono concessi aiuti per investimenti su prodotti per i quali non esistono sbocchi di mercato. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. (31) Questa condizione è soddisfatta. L aiuto può essere concesso unicamente alle imprese che dimostrano l esistenza di normali sbocchi di mercato. (32) L aiuto risulta essere conforme alle norme esistenti nell ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Importo massimo delle spese ammissibili (33) Il punto 4.2.6 degli orientamenti prevede che gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro sono oggetto di notifica specifica alla Commissione. (34) Poiché le autorità italiane hanno limitato le spese ammissibili a 25 milioni di euro e lo stanziamento è di 5 milioni di euro, si può escludere che gli importi specificati al punto 4.2.6 siano superati. CONCLUSIONI (35) Il regime di aiuti in oggetto, nella misura in cui rispetta le disposizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l aiuto compatibile con il trattato CE. (36) La Commissione ricorda alle autorità italiane che gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono attualmente sottoposti a revisione da 4

parte della Commissione. Allorché le nuove norme entreranno in vigore, gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure idonee per adeguare alle nuove disposizioni i regimi di aiuti esistenti. (37) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/. La domanda deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H Ufficio: Loi 130 5/94A B-1049 Bruxelles Fax No: 0032 2 29 67 672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 5