Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Documenti analoghi
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Legge federale sull impiego della coercizione e delle misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Promemoria concernente la procedura d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 OOSI 1

Concordato sulle imprese di sicurezza

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (dell 8 novembre 1976)

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

[Signature] Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sul controllo del latte

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Ordinanza d esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente il trattamento dei dati nel sistema «e-vent» del Servizio delle conferenze DFAE

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente la qualità del latte

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Transcript:

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del 17 agosto 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010 1 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI), ordina: Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni per l impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall Ufficio federale dei trasporti (UFT). Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. impresa di sicurezza: un organizzazione privata secondo l articolo 5 capoverso 3 LFSI; b. personale di sicurezza: il personale del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione. Art. 3 Diritto applicabile Per quanto concerne l uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono applicabili la legge del 20 marzo 2008 2 sulla coercizione e l ordinanza del 12 novembre 2008 3 sulla coercizione. Art. 4 Mezzi ausiliari e armi consentiti 1 Il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare i mezzi ausiliari e le armi seguenti: a. mezzi d immobilizzazione; b. preparati naturali o sintetici a base di pepe; RU 2011 3967 1 RS 745.2 2 RS 364 3 RS 364.3 1

Trasporto di viaggiatori c. cani di servizio; d. manganelli e bastoni di difesa. 2 La polizia dei trasporti può inoltre impiegare armi da fuoco. Art. 5 Deposito di garanzia 1 Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare in modo attendibile la propria identità e il proprio luogo di residenza o non abbia un domicilio fisso in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia. 2 L ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all importo presumibile della multa, delle spese procedurali e dell indennizzo di danni e oneri. 3 Il deposito può essere fornito in contanti, mediante pagamento con carta di credito o di addebito, consegna di un oggetto di valore o garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera. 4 Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia. 5 Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all autorità inquirente assieme alla denuncia penale. Un eventuale eccedenza è rimborsata. Art. 6 Costi della polizia dei trasporti 1 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo. 2 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti. 3 Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. Art. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un impresa di sicurezza 1 L UFT rilascia l autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un impresa di sicurezza qualora l impresa di trasporto dimostri che l impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all articolo 5 capoverso 1 dell ordinanza del 31 ottobre 2007 4 sull impiego di società di sicurezza e dispone di un autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio. 2 L impresa di trasporto stipula con l impresa di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. La convenzione deve essere approvata dall UFT. 4 RS 124 2

Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. O 3 La convenzione impegna l impresa di sicurezza a: a. fornire informazioni sullo stato dei compiti ad essa delegati, su richiesta dell impresa di trasporto o dell UFT; b. comunicare l identità del personale del servizio di sicurezza all impresa di trasporto e all UFT; c. sostituire immediatamente il personale del servizio di sicurezza che non dispone delle conoscenze necessarie o che compromette l adempimento dei compiti; d. notificare immediatamente all impresa di trasporto e agli organi di polizia interessati circostanze che potrebbero compromettere l adempimento dei compiti; e. comunicare immediatamente all impresa di trasporto i casi in cui i requisiti concernenti l impresa di sicurezza e la formazione non sono più soddisfatti; f. garantire la formazione del personale del servizio di sicurezza conformemente all articolo 8 capoverso 1. 4 L impresa di trasporto controlla se l impresa di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 3 e i compiti ad essa delegati. Art. 8 Formazione 1 L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all articolo 6 dell ordinanza del 31 ottobre 2007 5 sull impiego di società di sicurezza. 2 Il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione deve essere in possesso di un attestato professionale di agente di polizia secondo le indicazioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione 6. 3 L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza possa frequentare corsi di perfezionamento specifici. Art. 9 Identificabilità 1 L impresa di trasporto provvede affinché il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale delle autorità di polizia. 2 L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza provvede affinché il personale del servizio di sicurezza incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale della polizia dei trasporti o delle autorità di polizia. 5 RS 124 6 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1 gen. 2013. 3

Trasporto di viaggiatori Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza disciplina la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della convenzione va inoltrata all UFT. Art. 11 Informazioni e notifiche all UFT 1 L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza inoltra all UFT: a. le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza; b. ulteriori documenti e informazioni richiesti dall UFT per poter esercitare la vigilanza. 2 L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza presenta all UFT, entro la fine di marzo di ogni anno, un rapporto sull attività di sicurezza dell anno precedente. L allegato della presente ordinanza contiene le direttive inerenti ai rapporti sull attività di sicurezza. 3 L impresa di trasporto o l impresa di sicurezza notifica senza indugio all UFT le circostanze che compromettono seriamente l adempimento dei compiti di sicurezza. Art. 12 Disposizione transitoria 1 L UFT può autorizzare deroghe all adempimento dei requisiti in materia di formazione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto anteriore. 2 Entro il 30 giugno 2012 le imprese di trasporto sono tenute a: a. trasferire a una polizia dei trasporti ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private; b. trasferire al personale di sicurezza ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore dal personale delle imprese ferroviarie; c. adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con imprese di sicurezza secondo il diritto anteriore. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2011. 4

Organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico. O Allegato (art. 11 cpv. 2) Rapporti sull attività di sicurezza I rapporti sull attività di sicurezza devono contenere i dati seguenti: 1. Rapporto: a. Temi principali e compiti particolarmente impegnativi affrontati nell anno considerato; b. Collaborazione con le imprese di trasporto, le autorità di polizia e altri organi di sicurezza; c. Valutazione globale. 2. Statistica: a. Numero delle persone impiegate presso gli organi di sicurezza; b. Livello di formazione delle persone impiegate; c. Fluttuazione del personale; d. Numero e tipo di interventi / casi; e. Numero e genere delle denunce penali; f. Numero e genere degli interventi in cui si è fatto uso di mezzi ausiliari e di armi; g. Numero delle consegne alle autorità di polizia. 5

Trasporto di viaggiatori 6