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Il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. entra in vigore il 20 aprile 2013 "Con il testo unico sulla trasparenza non ci saranno più aree di opacità nell'operato della Pubblica Amministrazione e i cittadini potranno verificare come saranno spese le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi' Filippo Patroni Griffi (Ministro P.A. e Semplificazione del Governo Monti) La struttura della legge 53 articoli Capo I = Principi generali Capo II = Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Capo III = Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche Capo IV = Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati Capo V = Obblighi di pubblicazione in settori speciali Capo VI = Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni Capo VII = Disposizioni finali e transitorie

Ambito di applicazione Art. 11 D. Lgs n. 33/13 Co. 1 = Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni E quindi anche alle Aziende sanitarie Una rinnovata visione del sito istituzionale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata Amministrazione trasparente, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le PP.AA. non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione trasparente. Art. 9 co. 1 del D. Lgs 33/2013

Cosa si intende per.. PUBBLICAZIONE? La pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Principio di accessibilità totale già previsto dal D. Lgd 150/09 (normativa Brunetta) Cosa si intende per.. PUBBLICAZIONE? La pubblicazione deve obbedire ai principi di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali. (nessun problema per il documento nativo digitale)

Le tipologie di formati per le pubblicazioni sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Il formato deve essere di tipo APERTO e cioè un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi (NO a documenti elaborati con pacchetto Office (Word, Excel ecc.) SI a documento in formato aperto openoffice) Le tipologie di formati per le pubblicazioni sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Per quanto riguarda il formato PDF, l Autorità Nazionale AntiCorruzione prescrive quale formato utile alla pubblicazione il formato PDF/A

I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 4 del D. Lgs 33/2013 Si pubblicano dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, attraverso siti istituzionali, con modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web; Le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza. I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 4 del D. Lgs 33/2013 Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili Si alla pubblicazione di CV (in formato Europeo) di Dirigenti e Posizioni Organizzative, dichiarazioni sostitutive prescritte dal legislatore (es. inconferibilità/incompatibilità) ma nel rispetto delle Linee Guida del Garante Privacy

I LIMITI ALLA TRASPARENZA Art. 4 del D. Lgs 33/2013 Non sono invece ostensibili le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare dati sensibili I LIMITI ALLA TRASPARENZA Un esempio La sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Art. 26, co. 2 del D. Lgs n. 33/2013 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

I LIMITI ALLA TRASPARENZA Un esempio Problema: come conciliare il diritto alla riservatezza con gli obblighi di trasparenza? La RISPOSTA la fornisce il co. 4 dello stesso articolo E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. I LIMITI ALLA TRASPARENZA Un esempio Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Nella colonna Denominazione impresa/ente/soggetto beneficiario inserire Es. N. 19 beneficiari non identificati ai sensi dell'art.26 comma 4 D.L.gs 33/2013 ed omettere il dato del C.F.

LE LINEE GUIDA DEL Garante per la Protezione dei dati Personali "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante per la Protezione dei dati Personali (Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014) Sostituiscono le precedenti adottate nel 2011 LE LINEE GUIDA DEL Garante per la Protezione dei dati Personali Principi di carattere generale I soggetti pubblici possono diffondere dati personali per finalità di trasparenza solo per espressa disposizione di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice) PRINCIPIO DI NECESSITA (art. 3, comma 1, del Codice) I soggetti pubblici in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l interessato solo in caso di necessità

LE LINEE GUIDA DEL Garante per la Protezione dei dati Personali Principi di carattere generale È sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo «stato di salute» (art. 22, comma 8, del Codice) e «la vita sessuale» (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). PRINCIPIO DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA È, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) LE LINEE GUIDA DEL Garante per la Protezione dei dati Personali Le PP.AA. non sono libere di diffondere dati personali ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). L eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

LE LINEE GUIDA DEL Garante per la Protezione dei dati Personali La prassi seguita da alcune PPAA di sostituire il nome e cognome dell interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l interessato è tanto più probabile quando, fra l altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l interessato (es. informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome). S O T T O A C C U S A LE LINEE GUIDA DEL Garante per la Protezione dei dati Personali Per rendere effettivamente «anonimi» i dati pubblicati online occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all interessato che ne possono consentire l identificazione anche a posteriori

Un nuovo diritto per il cittadino L istituto dell accesso civico (art. 5) L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione La risposta va data entro 30 giorni La trasparenza a supporto della prevenzione della corruzione Il coordinamento fra il PTPC e il PTTI Il Piano della Prevenzione della Corruzione deve essere coordinato con il Programma Triennale della Trasparenza e dell Integrità che le PP.AA. debbono adottare ai sensi dell art. 11 del D. Lgs 150/09 (In Azienda usl di Ferrara il Programma Triennale della Trasparenza e dell Integrità costituisce un allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione prevedendo altresì forme di coordinamento generale)

Il Programma Triennale della Trasparenza e dell Integrità I CONTENUTI Costituisce una sezione del Piano della Prevenzione della Corruzione e si collega alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione. Le PP.AA. garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. Il Programma Triennale della Trasparenza e dell Integrità LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione

UN ALLEGATO TECNICO AL D. LGS 33/2014 COSA SI PUBBLICA La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs 33/13. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello RECANO DENOMINAZIONI BLINDATE per cui devono essere trascritte in Amministrazione Trasparente esattamente come indicato nell allegato tecnico di cui alla tabella 1 del D. Lgs 39/13 per garantire omogeneità di contenuti Le denominazioni delle sezioni sono intercettate dal sistema di controllo e verifica del Dipartimento Funzione Pubblica: la Bussola della Trasparenza UN ALLEGATO TECNICO AL D. LGS 33/2014 COSA SI PUBBLICA ESEMPIO (testo storico) Denominazione sotto sezione di 1 livello Disposizioni generali Denominazione sotto sezione di 2 livello Programma triennale della trasparenza ed integrità Contenuto di riferimento al D. Lgs 33/2013 Art. 10, co. 8, lett. A) Atti generali Art. 12, co. 1 e 2 Oneri informativi per cittadini ed imprese Art. 34, co. 1 e 2

UN ALLEGATO TECNICO AL D. LGS 33/2014 COSA SI PUBBLICA ESEMPIO (testo storico) Denominazione sotto sezione di 1 livello Denominazione sotto sezione di 2 livello Contenuto di riferimento al D. Lgs 33/2013 Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, co. 2 Tipologia di procedimenti Art. 35, co. 1 e 2 Monitoraggio tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati Art. 24, co. 2 Art. 35, co. 3 UN ALLEGATO TECNICO AL D. LGS 33/2014 COME SI PUBBLICA Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti" La sezione è stata concepita dal legislatore per consentire alle PP.AA. l inserimento di dati ed informazioni ritenute tali da aumentare il livello di trasparenza non rinvenibili, per argomento, in altre sezioni o sottosezioni di Amministrazione Trasparente

Capo VI del D. Lgs 33/2013 Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni I SOGGETTI CHE VIGILANO SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI Art. 43 Responsabile della Trasparenza ed Integrità Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione Soggetti Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT ora ANAC) VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI Il Responsabile della Trasparenza - ART. 43 D. Lgs 33/2013 Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico (Direttore Generale), all'organismo indipendente di valutazione. all'a.n.a.c. e, nei casi più gravi, all U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI Il Responsabile della Trasparenza - ART. 43 D. Lgs 33/2013 CONTROLLA ASSICURA Adempimento da parte della P.A.degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente Completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate SEGNALA I casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione Direzione generale Co. 1, secondo capoverso O.I.V. A.N.A.C. U.P.D. VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI Il Responsabile della Trasparenza - ART. 43 D. Lgs 33/2013 Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto.

VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI Il Responsabile della Trasparenza - ART. 43 D. Lgs 33/2013 AGGIORNA MONITORA CONTROLLA E ASSICURA Il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità L attuazione di obblighi di trasparenza che devono essere osservati e garantiti dai Dirigenti e dai Responsabili del Procedimento La regolare attuazione di accesso civico VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI Il Responsabile della Trasparenza - ART. 43 D. Lgs 33/2013 In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all U.P.D., ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione (Direzione generale), all'oiv ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI L Organismo Indipendente di Valutazione - ART. 44 D. Lgs 33/2013 L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI L Organismo Indipendente di Valutazione - ART. 44 D. Lgs 33/2013 I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'oiv, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI L A.N.A.C. (CIVIT nel testo storico) ART. 45 D. Lgs 33/2013 L Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI L A.N.A.C. (CIVIT nel testo storico) ART. 45 D. Lgs 33/2013 Controlla l'operato dei Responsabili della Trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle Amministrazioni. Può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI L A.N.A.C. (CIVIT nel testo storico) ART. 45 D. Lgs 33/2013 In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del Responsabile del procedimento o del Dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. VIGILANZA SULL ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI L A.N.A.C. (CIVIT nel testo storico) ART. 45 D. Lgs 33/2013 Segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle Amministrazioni, agli O.I.V. e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. Rende pubblici i relativi provvedimenti.

Capo VI del D. Lgs 33/2013 Art. 15 L omessa pubblicazione dati dei consulenti Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza Omessa pubblicazione dei dati di cui all art. 15, comma 2: estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell incarico e dell ammontare erogato incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell incarico e dell ammontare erogato In caso di pagamento del corrispettivo: responsabilità disciplinare applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta Capo VI del D. Lgs 33/2013 Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza Sanzioni - Responsabilità a carico del RTI, dei dirigenti e dei funzionari PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE E sanzionato l inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa - Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale - Eventuale causa di responsabilità per danno all immagine della P.A. - Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Capo VI del D. Lgs 33/2013 Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza Sanzioni - Responsabilità esclusiva a carico del RTI Mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale - Eventuale causa di responsabilità per danno all immagine della P.A. - Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile Domande e risposte È possibile omettere o ritardare la pubblicazione perché si vuole garantire una adeguata qualità del dato da diffondere? L esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti (art. 6 del D. Lgs 33/2013)

Da evidenziare che Invarianza finanziaria - ART. 51 D. Lgs 33/2013 Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PP.AA. interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente