REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI TESTO VIGENTE ARTICOLO 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento costituisce attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all articolo 118 della Costituzione e dell articolo 26 bis dello Statuto del Comune di Venezia, che promuovono e valorizzano le formazioni sociali che senza scopo di lucro perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di promozione dell attività sportiva dilettantistica, di protezione civile, di pace, cooperazione internazionale e interculturalità, di tutela dell ambiente delle specie animali del territorio e dei beni comuni. 2. Il presente regolamento disciplina la concessione di forme di sostegno quali patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici diretti e indiretti di qualunque genere ad associazioni e soggetti pubblici e privati in ottemperanza all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) e all articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché all'articolo 26 bis dello Statuto comunale, in relazione ad attività sussidiarie collettive di riconosciuto interesse pubblico e relative al territorio della Città di Venezia. 3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 bis, comma 2 dello Statuto comunale che istituisce l'albo, i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e le modalità della sua tenuta. 4. Nelle procedure di cui al presente regolamento si applicano criteri e modalità conformi ai principi generali di TESTO MODIFICATO ARTICOLO 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento costituisce attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all articolo 118 della Costituzione e dell articolo 26 bis dello Statuto del Comune di Venezia, che promuovono e valorizzano le formazioni sociali che senza scopo di lucro perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di promozione dell attività sportiva dilettantistica, di protezione civile, di pace, cooperazione internazionale e interculturalità, di tutela dell ambiente delle specie animali del territorio e dei beni comuni. 2. Il presente regolamento disciplina la concessione di forme di sostegno quali patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici diretti e indiretti di qualunque genere ad associazioni e soggetti pubblici e privati in ottemperanza all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) e all articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché all'articolo 26 bis dello Statuto comunale, in relazione ad attività sussidiarie collettive di riconosciuto interesse pubblico e relative al territorio della Città di Venezia. 3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 bis, comma 2 dello Statuto comunale che istituisce l'albo, i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e le modalità della sua tenuta. 4. Nelle procedure di cui al presente regolamento si applicano criteri e modalità conformi ai principi generali di pubblicità,

pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione. 5. Le Municipalità, per l attribuzione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere relativamente a attività che si svolgono, anche in parte, nel territorio di loro competenza, si attengono, con riferimento ai rispettivi livelli istituzionali e organizzativi, a quanto disposto nel presente regolamento. 6. Resta salva la facoltà del Consiglio comunale di approvare, ad iniziativa delle Municipalità secondo l articolo 4, comma 3, dello Statuto comunale, un regolamento che disciplini l erogazione di benefici economici da parte delle Municipalità nelle materie di loro competenza. ARTICOLO 5 Tipologie e forme di sostegno 1. L'Amministrazione comunale interviene nella promozione delle attività svolte nei settori di cui all'articolo 4 attraverso l attribuzione delle seguenti forme di sostegno: a) concessione di patrocinio: riconoscimento del valore delle attività con autorizzazione all uso dello stemma del Comune e la dizione Col patrocinio del Comune di Venezia o la dizione Col patrocinio della Municipalità di ; b) concessione di patrocinio con contributo finanziario: riconoscimento del particolare valore delle attività con le modalità di cui alla lettera a) e concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta; c) contributo finanziario: concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta; d) compartecipazione: coorganizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta. ARTICOLO 8 Patrocini 1. Al fine del riconoscimento del patrocinio di cui all articolo 5 comma 1 lettera a), il soggetto richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione. ARTICOLO 5 Tipologie e forme di sostegno 1. L'Amministrazione comunale interviene nella promozione delle attività svolte nei settori di cui all'articolo 4 attraverso l attribuzione delle seguenti forme di sostegno: a) concessione di patrocinio: riconoscimento del valore delle attività con autorizzazione all uso dello stemma del Comune e la dizione Col patrocinio del Comune di Venezia ; b) concessione di patrocinio con contributo finanziario: riconoscimento del particolare valore delle attività con le modalità di cui alla lettera a) e concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta; c) contributo finanziario: concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta; d) compartecipazione: coorganizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta. ARTICOLO 8 Patrocini 1. Al fine del riconoscimento del patrocinio di cui all articolo 5 comma 1 lettera a), il soggetto richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente

dalla seguente documentazione: intende svolgere nel territorio comunale con l iniziativa promossa e indicazione del b) programma dettagliato dell'iniziativa con l indicazione della data e/o del periodo di svolgimento; c) dichiarazione sostitutiva dell' atto di legale (articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) di non avere presentato per la medesima iniziativa o programma, altre istanze per benefici economici o altra agevolazione economica indiretta al Comune di Venezia e dichiarazione se e a quali enti pubblici o privati sono state presentate e ottenute agevolazioni per la medesima iniziativa; d) dichiarazione sostitutiva dell' atto di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; e) copia della carta d identità del soggetto che sottoscrive l istanza; f) atto costitutivo dell organismo proponente e relativo statuto, qualora non già in possesso dell Amministrazione. 2. Nell istanza di patrocinio, il soggetto richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver presentato analoga istanza di patrocinio per la medesima attività al Sindaco, agli Assessori, agli organi della Municipalità, al Presidente del Consiglio 3. La concessione di patrocini di cui di cui all articolo 5, comma 1 lettera a) è disposta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dall Assessore competente per materia sentita la Giunta Comunale. 4. Ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 9, le istanze di patrocinio non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione, pena il mancato riconoscimento della concessione di patrocinio. documentazione: intende svolgere nel territorio comunale con l iniziativa promossa e indicazione del b) programma dettagliato dell'iniziativa con l indicazione della data e/o del periodo di svolgimento; c) dichiarazione sostitutiva dell' atto di legale (articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) di non avere presentato per la medesima iniziativa o programma, altre istanze per benefici economici o altra agevolazione economica indiretta al Comune di Venezia e dichiarazione se e a quali enti pubblici o privati sono state presentate e ottenute agevolazioni per la medesima iniziativa; d) dichiarazione sostitutiva dell' atto di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; e) copia della carta d identità del soggetto che sottoscrive l istanza; f) atto costitutivo dell organismo proponente e relativo statuto, qualora non già in possesso dell Amministrazione. 2. Nell istanza di patrocinio, il soggetto richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver presentato analoga istanza di patrocinio per la medesima attività al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio 3. La concessione di patrocini di cui di cui all articolo 5, comma 1 lettera a) è disposta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dall Assessore competente per materia sentita la Giunta Comunale. 4. Ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 9, le istanze di patrocinio non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione, pena il mancato riconoscimento della concessione di patrocinio.

ARTICOLO 10 Bando. Modalità di presentazione dell istanza 1.Le forme di sostegno di cui all articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del presente regolamento sono assegnate secondo quanto previsto nella presente sezione. 2. Ogni anno i Dirigenti con propri bandi rendono nota al pubblico la possibilità di presentare istanza all Amministrazione per l ottenimento di forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), relativamente ai settori d intervento e con riferimento allo stanziamento come previsto nel bilancio dell ente, determinando i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascun criterio di cui all articolo 14. 3. I bandi, di cui al comma 2, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia per 30 giorni e conterranno tutte le indicazioni utili e necessarie per la presentazione delle istanze degli interessati. 4. L istanza sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente deve essere presentata all Amministrazione e deve individuare un solo settore d intervento per il quale la richiesta viene presentata. Essa deve essere presentata di norma entro il 31 ottobre per le attività che si terranno nel 1 semestre dell anno successivo ed entro il 30 aprile dell anno di riferimento per quelle attività che si terranno nel 2 semestre. Nel caso in cui non si proceda all approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell anno precedente, si potrà procedere a pubblicare un bando unico successivamente all approvazione del bilancio. 5. L istanza deve essere presentata dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione: intende svolgere nel territorio comunale con l iniziativa promossa e indicazione del b) programma dettagliato dell'iniziativa con l indicazione della data e/o del periodo di svolgimento; ARTICOLO 10 Bando. Modalità di presentazione dell istanza 1.Le forme di sostegno di cui all articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del presente regolamento sono assegnate secondo quanto previsto nella presente sezione. 2. Ogni anno i Dirigenti con propri bandi rendono nota al pubblico la possibilità di presentare istanza all Amministrazione per l ottenimento di forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), relativamente ai settori d intervento e con riferimento allo stanziamento come previsto nel bilancio dell ente, determinando i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascun criterio di cui all articolo 14. 3. I bandi, di cui al comma 2, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia per 30 giorni e conterranno tutte le indicazioni utili e necessarie per la presentazione delle istanze degli interessati e contestualmente pubblicizzati attraverso i social-media a disposizione del comune. 4. L istanza sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente deve essere presentata all Amministrazione e deve individuare un solo settore d intervento per il quale la richiesta viene presentata. Essa deve essere presentata di norma entro il 31 ottobre per le attività che si terranno nel 1 semestre dell anno successivo ed entro il 30 aprile dell anno di riferimento per quelle attività che si terranno nel 2 semestre. Nel caso in cui non si proceda all approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell anno precedente, si potrà procedere a pubblicare un bando unico successivamente all approvazione del bilancio. 5. L istanza deve essere presentata dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione: intende svolgere nel territorio comunale con l iniziativa promossa e indicazione del b) programma dettagliato dell'iniziativa con l indicazione della data e/o del periodo di svolgimento;

c) preventivo di spesa dal quale deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che le spese sostenute saranno destinate esclusivamente all'attuazione dell'iniziative. Nel preventivo di spesa l'associazione può valorizzare in termini economici anche l'apporto del personale volontario (con le modalità di cui all'art.14 comma 3), o retribuito impegnato nell'attività; d) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da cui risulti che l'attività per la quale si chiede l intervento non ha fini di lucro; e) dichiarazione sostitutiva dell' atto di non avere presentato altre istanze per vantaggi economici alle Direzioni competenti per altri settori d intervento o alle Municipalità; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di avere o non avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma; nel caso in cui sia stata presentata istanza per vantaggi economici ad altri soggetti per la medesima iniziativa, è necessario specificare le azioni che si intendono sostenere con il contributo g) dichiarazione sostitutiva dell' atto di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; h) copia della carta d identità del soggetto che sottoscrive l istanza. 6. Ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 13, le istanze presentate nei termini del bando, non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione, pena l esclusione dalla selezione. c) preventivo di spesa dal quale deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che le spese sostenute saranno destinate esclusivamente all'attuazione dell'iniziative. Nel preventivo di spesa l'associazione può valorizzare in termini economici anche l'apporto del personale volontario (con le modalità di cui all'art.14 comma 3), o retribuito impegnato nell'attività; d) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da cui risulti che l'attività per la quale si chiede l intervento non ha fini di lucro; e) dichiarazione sostitutiva dell' atto di non avere presentato altre istanze per vantaggi economici alle Direzioni competenti per altri settori d intervento; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di avere o non avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma; nel caso in cui sia stata presentata istanza per vantaggi economici ad altri soggetti per la medesima iniziativa, è necessario specificare le azioni che si intendono sostenere con il contributo g) dichiarazione sostitutiva dell' atto di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; h) copia della carta d identità del soggetto che sottoscrive l istanza. 6. Ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 13, le istanze presentate nei termini del bando, non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione, pena l esclusione dalla selezione. REGOLAMENTO COMUNALE DELLE MUNICIPALITA

TESTO VIGENTE ARTICOLO 29 COMPETENZE 1) Il/La Presidente di Municipalità è l organo responsabile dell amministrazione della Municipalità. Rappresenta la Municipalità ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nonché le funzioni delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo. In particolare: a) sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all attività amministrativa della Municipalità, fatte salve le attribuzioni dei/lle Dirigenti, formulando direttive e verificando il conseguimento degli indirizzi programmatici; b) convoca e presiede il Consiglio, l Esecutivo, la Conferenza dei/lle Capigruppo nonché le assemblee pubbliche, delle cui istanze si rende interprete presso il Consiglio di Municipalità e la Civica Amministrazione; c) cura i rapporti con l Amministrazione comunale, nonché con gli altri Enti, coadiuvato dall Esecutivo; d) concorda con i/le capigruppo consiliari l ordine del giorno del Consiglio ed informa i/le Consiglieri/e dell avvenuto deposito della relativa documentazione presso l ufficio di supporto all attività istituzionale del Consiglio; e) assicura il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio, il coordinamento dell attività del Consiglio con quella delle commissioni, nonché la disponibilità ai/lle Consiglieri/e della documentazione sugli atti amministrativi, sulle richieste dei/lle cittadini/e e sull erogazione dei servizi, avvalendosi all uopo dell apposito ufficio di supporto all attività istituzionale; f) segue, in collaborazione con gli Assessori comunali competenti, l attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale inerenti la Municipalità; g) presenta annualmente, di norma entro il 30 aprile alla Giunta una relazione, approvata dal Consiglio di Municipalità, sull attività della Municipalità e sui risultati raggiunti in base agli obiettivi programmati; TESTO MODIFICATO ARTICOLO 29 COMPETENZE 1) Il/La Presidente di Municipalità è l organo responsabile dell amministrazione della Municipalità. Rappresenta la Municipalità ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nonché le funzioni delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo. In particolare: a) sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all attività amministrativa della Municipalità, fatte salve le attribuzioni dei/lle Dirigenti, formulando direttive e verificando il conseguimento degli indirizzi programmatici; b) convoca e presiede il Consiglio, l Esecutivo, la Conferenza dei/lle Capigruppo nonché le assemblee pubbliche, delle cui istanze si rende interprete presso il Consiglio di Municipalità e la Civica Amministrazione; c) cura i rapporti con l Amministrazione comunale, nonché con gli altri Enti, coadiuvato dall Esecutivo; d) concorda con i/le capigruppo consiliari l ordine del giorno del Consiglio ed informa i/le Consiglieri/e dell avvenuto deposito della relativa documentazione presso l ufficio di supporto all attività istituzionale del Consiglio; e) assicura il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio, il coordinamento dell attività del Consiglio con quella delle commissioni, nonché la disponibilità ai/lle Consiglieri/e della documentazione sugli atti amministrativi, sulle richieste dei/lle cittadini/e e sull erogazione dei servizi, avvalendosi all uopo dell apposito ufficio di supporto all attività istituzionale; f) segue, in collaborazione con gli Assessori comunali competenti, l attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale inerenti la Municipalità; g) presenta annualmente, di norma entro il 30 aprile alla Giunta una relazione, approvata dal Consiglio di Municipalità, sull attività della Municipalità e sui risultati raggiunti in base agli obiettivi programmati; h) partecipa alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari del Comune e della Giunta comunale nei casi

h) partecipa alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari del Comune e della Giunta comunale nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale; i) presenta al proprio Consiglio entro tre mesi dalla sua prima seduta, il documento programmatico di governo. j) Concede patrocini sentito l Esecutivo. 2) Il/La Presidente eletto/a con le modalità di cui allo Statuto ed al presente Regolamento, dura in carica fino all elezione del/lla suo/a successore/a, salvo cessazione anticipata dalla carica in caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso oppure in caso di approvazione da parte del Consiglio di mozione di sfiducia. In tali casi anche l Esecutivo decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 3) Il/La Presidente, nell ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Municipalità, definisce i programmi da realizzare e adotta le iniziative necessarie per l attuazione degli indirizzi medesimi. 4) Al/lla Presidente vengono garantite, a carico del Comune, adeguate forme assicurative per i rischi connessi all espletamento del proprio mandato, come previsto dal vigente Statuto per i componenti la Giunta ed il Consiglio previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale; i) presenta al proprio Consiglio entro tre mesi dalla sua prima seduta, il documento programmatico di governo. j) Propone alla Giunta Comunale la concessione di patrocini sentito l Esecutivo. 2) Il/La Presidente eletto/a con le modalità di cui allo Statuto ed al presente Regolamento, dura in carica fino all elezione del/lla suo/a successore/a, salvo cessazione anticipata dalla carica in caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso oppure in caso di approvazione da parte del Consiglio di mozione di sfiducia. In tali casi anche l Esecutivo decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 3) Il/La Presidente, nell ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Municipalità, definisce i programmi da realizzare e adotta le iniziative necessarie per l attuazione degli indirizzi medesimi. 4) Al/lla Presidente vengono garantite, a carico del Comune, adeguate forme assicurative per i rischi connessi all espletamento del proprio mandato, come previsto dal vigente Statuto per i componenti la Giunta ed il Consiglio