REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
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1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI (Allegato alla Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 48 del 02 aprile 2015)
2 SOMMARIO TITOLO I FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Finalità pag. 3 Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione pag. 3 Art. 3 Casi di esclusione dall applicazione del regolamento pag. 4 TITOLO II FORME DI SOSTEGNO CAPO I SETTORI D INTERVENTO, TIPOLOGIE E DESTINATARI Art. 4 Settori d intervento pag. 5 Art. 5 Tipologie e forme di sostegno pag. 6 Art. 6 Indirizzi generali pag. 7 Art. 7 Destinatari pag. 7 CAPO II PATROCINI E MODALITA DI ASSEGNAZIONE Art. 8 Patrocini pag. 8 Art. 9 Istanze inammissibili pag. 9 CAPO III ALTRE FORME DI SOSTEGNO E RELATIVI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE SEZIONE I PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE Art. 10 Bando. Modalità di presentazione dell istanza pag. 9 Art. 11 Ulteriori modalità di assegnazione pag. 11 Art. 12 Diritti di istruttoria pag. 11 Art. 13 Istanze inammissibili pag. 12 Art. 14 Criteri di assegnazione pag. 12 SEZIONE II PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE Art. 15. Richiesta di erogazione delle forme di sostegno e istruttoria pag. 14 Art. 16 Atto del dirigente pag. 14 Art. 17 Decadenza pag. 15 CAPO IV CONTROLLI E PUBBLICITA Art. 18 Accertamenti e controlli pag. 15 Art. 19. Forme di pubblicità pag. 16 TITOLO III ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Art. 20 Albo delle associazioni pag. 17 Art. 21 Requisiti per l iscrizione pag. 18 Art. 22 Modalità di iscrizione all Albo pag. 19 Art. 23 Aggiornamento dell Albo e rinnovo pag. 20 Art. 24 Cancellazione dall Albo pag. 20 Art. 25 Revisione dell Albo pag. 20 Art. 26 Pubblicità dell Albo pag. 21 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 27 Disposizioni finali e transitorie pag. 21 2/21
3 TITOLO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento, in conformità con i principi costituzionali e i principi statutari di cui all articolo 2, persegue le seguenti finalità: a) riconoscere e valorizzare le forme di associazione tra cittadini che perseguano finalità di interesse pubblico; b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel territorio comunale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale; c) attuare i principi e gli obiettivi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e pubblicità nella erogazione degli ausilii pubblici e nel riconoscimento dei benefici di cui all articolo 2, comma 2 del presente regolamento; d) disciplinare i requisiti per l iscrizione all'albo comunale delle associazioni (in seguito Albo), i criteri e le modalità di gestione dell Albo stesso. Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento costituisce attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all articolo 118 della Costituzione e dell articolo 26 bis dello Statuto del Comune di Venezia, che promuovono e valorizzano le formazioni sociali che senza scopo di lucro perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di promozione dell attività sportiva dilettantistica, di protezione civile, di pace, cooperazione internazionale e interculturalità, di tutela dell ambiente delle specie animali del territorio e dei beni comuni. 2. Il presente regolamento disciplina la concessione di forme di sostegno quali patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici diretti e indiretti di qualunque genere ad associazioni e soggetti pubblici e privati in ottemperanza all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) e all articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché all'articolo 26 bis dello Statuto comunale, in relazione ad attività sussidiarie collettive 3/21
4 di riconosciuto interesse pubblico e relative al territorio della Città di Venezia. 3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 bis, comma 2 dello Statuto comunale che istituisce l'albo, i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e le modalità della sua tenuta. 4. Nelle procedure di cui al presente regolamento si applicano criteri e modalità conformi ai principi generali di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione. 5. Le Municipalità, per l attribuzione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere relativamente a attività che si svolgono, anche in parte, nel territorio di loro competenza, si attengono, con riferimento ai rispettivi livelli istituzionali e organizzativi, a quanto disposto nel presente regolamento. 6. Resta salva la facoltà del Consiglio comunale di approvare, ad iniziativa delle Municipalità secondo l articolo 4, comma 3, dello Statuto comunale, un regolamento che disciplini l erogazione di benefici economici da parte delle Municipalità nelle materie di loro competenza. Art. 3 Casi di esclusione dall applicazione del regolamento 1. Ferma restando l applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, parità, non discriminazione e delle leggi vigenti in materia, le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione relativamente a: a) attività e iniziative promosse direttamente dall Amministrazione e rivolte alla generalità o a categorie specifiche di cittadini, ancorché realizzate in forma di partenariato con soggetti pubblici e privati; b) rapporti di natura pattizia tra Amministrazione comunale e soggetti che operino per la realizzazione di attività istituzionali dell Amministrazione, qualora tali rapporti configurino una relazione comportante prestazioni di servizi, forniture o prestazioni professionali e corrispettivi specifici per le stesse; c) forme di finanziamento in esito delle procedure di co-progettazione, definite mediante lo strumento degli accordi procedimentali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, e all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241; d) ai contributi erogati a favore delle scuole dell'infanzia paritarie e di altri soggetti gestori di servizi scolastici per l infanzia, per i quali si rinvia al regolamento dei servizi per l'infanzia, a normative regionali nonché a protocolli e accordi previsti dalla normativa statale e/o regionale. 2. Il presente regolamento inoltre non si applica: a) ai contributi in favore di organismi ai quali l Amministrazione comunale partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario; 4/21
5 b) agli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni o singoli in caso di calamità naturali; c) ai contributi in conto gestione erogati a soggetti gestori di impianti sportivi comunali, in quanto soggetti a tariffe e canoni stabiliti dall Amministrazione comunale, per i quali si rinvia al regolamento per l uso e la gestione di impianti sportivi ed a specifici provvedimenti attuativi dell Amministrazione comunale che indichino modalità e criteri di assegnazione; d) alle fattispecie in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o da altre specifiche normative, con particolare riferimento alla normativa tributaria, linee guida o bandi progettuali statali, regionali o europei. 3. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature che configuri agevolazione economica anche indiretta, quale riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni e tariffe, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni di cui al regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia e eventuali ulteriori disposizioni deliberative in materia. TITOLO II FORME DI SOSTEGNO CAPO I SETTORI D INTERVENTO, TIPOLOGIE E DESTINATARI Art. 4 Settori d intervento 1. Le forme di sostegno sono concesse a favore dei soggetti di cui all articolo 7 del presente regolamento per le attività ricomprese nei sottoelencati settori: a) culturale: attività teatrali, cinematografiche, musicali, letterarie e/o di promozione alla lettura, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura ed arti visive in genere; azioni di valorizzazione e tutela dei beni ambientali e delle eredità culturali alle generazioni future nonchè attività di sostegno sia alle tradizioni del territorio che alle nuove produzioni della comunità locale intesa nel suo complesso, azioni di facilitazione dello scambio e del reciproco rispetto tra gruppi e persone di differenti appartenenze (culture, generazioni, generi, ecc.); b) didattico-educativo: attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico e attività culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa; c) istituzionale: attività promozionali per manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, l interculturalità e la cooperazione internazionale, i valori di solidarietà sociale, di antidiscriminazione, di 5/21
6 responsabilità sociale, di partecipazione nonché il mantenimento e lo sviluppo del senso di appartenenza al Paese e alla Città di Venezia e del rispetto nei confronti delle Istituzioni che hanno il compito di tutelare il bene comune; d) sportivo-motorio: attività promozionali per manifestazioni e attività sportive dilettantistiche e attività motorie in genere; e) socio-assistenziale e della solidarietà sociale: attività promozionali per iniziative a favore di persone in condizioni di difficoltà, fragilità e disabilità, di povertà culturale, informativa e scarsa capacità di comunicare e di partecipare alle decisioni; in particolare a favore di bisognosi, minori e famiglie, disabili, anziani, marginali e indigenti, sia singoli che associati, famiglie e cittadini a rischio povertà, nonché attività finalizzate al rafforzamento della coesione sociale nelle comunità territoriali; f) tutela dell ambiente, delle specie animali del territorio e dei beni comuni: attività promozionali, di valorizzazione e tutela dell ambiente, della fauna e della flora; g) protezione civile: attività dirette a promuovere la sensibilizzazione sul tema della protezione civile e sicurezza del territorio attraverso iniziative di promozione della cultura della prevenzione e gestione del territorio. Art. 5 Tipologie e forme di sostegno 1. L'Amministrazione comunale interviene nella promozione delle attività svolte nei settori di cui all'articolo 4 attraverso l attribuzione delle seguenti forme di sostegno: a) concessione di patrocinio: riconoscimento del valore delle attività con autorizzazione all uso dello stemma del Comune e la dizione Col patrocinio del Comune di Venezia o la dizione Col patrocinio della Municipalità di ; b) concessione di patrocinio con contributo finanziario: riconoscimento del particolare valore delle attività con le modalità di cui alla lettera a) e concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta; c) contributo finanziario: concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta; d) compartecipazione: coorganizzazione di progetti, iniziative, manifestazioni con concessione di un beneficio economico o altra agevolazione economica anche indiretta. 6/21
7 Art. 6 Indirizzi generali 1. Il Consiglio comunale stabilisce, in modo espresso e contestualmente all approvazione del bilancio, le priorità d intervento tra i diversi settori di attività di cui all articolo 4 del presente regolamento, individuando l ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare a benefici economici. 2. La Giunta stabilisce, in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione, l ammontare delle risorse finanziarie da destinare a benefici economici nei budget delle Direzioni competenti, sulla base del quale verranno emessi annualmente appositi bandi ai sensi dell articolo 10 del presente regolamento. 3. Le Direzioni comunali, nell ambito dei settori di intervento di competenza e del budget assegnato, con bando pubblico rendono nota la possibilità di presentare istanza all Amministrazione per l ottenimento di forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), relativamente ai settori d intervento e con riferimento allo stanziamento come previsto nel bilancio dell ente, secondo le modalità di cui all articolo 10. Art. 7 Destinatari 1. La concessione delle forme di sostegno di cui all articolo 5 del presente regolamento è accordata di norma a favore delle associazioni iscritte all Albo. 2. La concessione delle forme di sostegno di cui all articolo 5 è comunque preclusa per le attività che: a) siano promosse da partiti, da movimenti politici, da soggetti ad essi riconducibili, da associazioni senza scopo di lucro i cui programmi e manifestazioni si caratterizzino per assenza di imparzialità e/o per una qualche forma di discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti dalle convenzioni internazionali, nella carta costituzionale e nello statuto del Comune ; b) siano promosse da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, produttive ed economiche, oppure da ordini e collegi professionali, qualora le attività siano chiuse al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il compimento di atti di auto-organizzazione oppure il finanziamento della propria struttura. 7/21
8 CAPO II PATROCINI E MODALITA DI ASSEGNAZIONE Art. 8 Patrocini 1. Al fine del riconoscimento del patrocinio di cui all articolo 5 comma 1 lettera a), il soggetto richiedente dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell attività che si intende svolgere nel territorio comunale con l iniziativa promossa e indicazione del settore d intervento in cui si inserisce l iniziativa; b) programma dettagliato dell'iniziativa con l indicazione della data e/o del periodo di svolgimento; c) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) di non avere presentato per la medesima iniziativa o programma, altre istanze per benefici economici o altra agevolazione economica indiretta al Comune di Venezia e dichiarazione se e a quali enti pubblici o privati sono state presentate e ottenute agevolazioni per la medesima iniziativa; d) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; e) copia della carta d identità del soggetto che sottoscrive l istanza; f) atto costitutivo dell organismo proponente e relativo statuto, qualora non già in possesso dell Amministrazione. 2. Nell istanza di patrocinio, il soggetto richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver presentato analoga istanza di patrocinio per la medesima attività al Sindaco, agli Assessori, agli organi della Municipalità, al Presidente del Consiglio comunale. 3. La concessione di patrocini di cui di cui all articolo 5, comma 1 lettera a) è disposta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o dall Assessore competente per materia sentita la Giunta Comunale. 4. Ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 9, le istanze di patrocinio non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione, pena il mancato riconoscimento della concessione di patrocinio. 8/21
9 Articolo 9 Istanze inammissibili 1. Sono inammissibili: a) le istanze prive di sottoscrizione o non corredate della copia della carta d identità del rappresentante legale; b) le istanze presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di decadenza di contributi eventualmente concessi, nei due semestri precedenti l anno di svolgimento dell attività; c) le istanze presentate da soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell Amministrazione comunale (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l utilizzo di beni comunali) che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune; d) le istanze relative ad attività già effettuate alla data di presentazione della relativa istanza; e) le istanze prive della dichiarazione di cui all articolo 8 comma 1 lettera d) del regolamento. CAPO III ALTRE FORME DI SOSTEGNO E RELATIVI PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE SEZIONE I PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE Art. 10 Bando. Modalità di presentazione dell istanza 1.Le forme di sostegno di cui all articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del presente regolamento sono assegnate secondo quanto previsto nella presente sezione. 2. Ogni anno i Dirigenti con propri bandi rendono nota al pubblico la possibilità di presentare istanza all Amministrazione per l ottenimento di forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), relativamente ai settori d intervento e con riferimento allo stanziamento come previsto nel bilancio dell ente, determinando i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascun criterio di cui all articolo I bandi, di cui al comma 2, verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia per 30 giorni e conterranno tutte le indicazioni utili e necessarie per la presentazione delle istanze degli interessati. 9/21
10 4. L istanza sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente deve essere presentata all Amministrazione e deve individuare un solo settore d intervento per il quale la richiesta viene presentata. Essa deve essere presentata di norma entro il 31 ottobre per le attività che si terranno nel 1 semestre dell anno successivo ed entro il 30 aprile dell anno di riferimento per quelle attività che si terranno nel 2 semestre. Nel caso in cui non si proceda all approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell anno precedente, si potrà procedere a pubblicare un bando unico successivamente all approvazione del bilancio. 5. L istanza deve essere presentata dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere ogni notizia utile per la valutazione dell iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa dell attività che si intende svolgere nel territorio comunale con l iniziativa promossa e indicazione del settore d intervento in cui si inserisce l iniziativa; b) programma dettagliato dell'iniziativa con l indicazione della data e/o del periodo di svolgimento; c) preventivo di spesa dal quale deve risultare in maniera chiara ed inequivocabile che le spese sostenute saranno destinate esclusivamente all'attuazione dell'iniziative. Nel preventivo di spesa l'associazione può valorizzare in termini economici anche l'apporto del personale volontario (con le modalità di cui all'art.14 comma 3), o retribuito impegnato nell'attività; d) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da cui risulti che l'attività per la quale si chiede l intervento non ha fini di lucro; e) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non avere presentato altre istanze per vantaggi economici alle Direzioni competenti per altri settori d intervento o alle Municipalità; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di avere o non avere presentato altre istanze per vantaggi economici ad altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa o programma; nel caso in cui sia stata presentata istanza per vantaggi economici ad altri soggetti per la medesima iniziativa, è necessario specificare le azioni che si intendono sostenere con il contributo comunale. g) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; h) copia della carta d identità del soggetto che sottoscrive l istanza. 6. Ad eccezione dell ipotesi di cui all articolo 13, le istanze presentate nei termini del bando, non corredate da tutta la documentazione necessaria, potranno essere regolarizzate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione, pena l esclusione dalla selezione. 10/21
11 Art. 11 Ulteriori modalità di assegnazione 1. La Giunta comunale, eccezionalmente e motivatamente, può procedere all attribuzione delle forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) in deroga a quanto previsto dall articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, qualora siano proposte attività che, per la loro natura, non siano preventivabili secondo la tempistica di cui all articolo 10 e che abbiano il carattere di eccezionalità, novità e straordinarietà rispetto alla regolare programmazione. L amministrazione dovrà dichiarare tali attività di pubblico interesse locale. 2. Analoga eccezione può riferirsi ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che richiedano tempi, condizioni e procedure non compatibili con quelle indicate nel presente regolamento e/o prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti. 3. L istanza relativa alle attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata secondo le modalità e con la documentazione indicate nell articolo 10, comma Nell ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta comunale delibera la concessione delle forme di sostegno, disponendo che si provveda ad erogare quanto previsto secondo le disposizioni di cui alla sezione II del presente capo. Art.12 Diritti di istruttoria 1. I diritti di istruttoria applicati dagli uffici comunali alle istanze che avviano procedimenti amministrativi, qualora previsti, si applicano anche alle istanze dirette ad ottenere le forme di sostegno di cui all articolo I diritti di istruttoria non trovano applicazione: a) alle iniziative realizzate in compartecipazione con il Comune; b) alle attività realizzate da soggetti cui sono state riconosciute le forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1, lettere a) e b); c) alle attività realizzate da soggetti cui sono state riconosciute forme di sostegno con apposita deliberazione di Giunta, secondo quanto previsto all articolo 11 del presente regolamento. 11/21
12 Articolo 13 Istanze inammissibili 1. Sono inammissibili: a) le istanze che contengano richiesta per più di uno degli interventi di cui all articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) riferite alla medesima iniziativa; b) le istanze prive di sottoscrizione o non corredate della copia della carta d identità del rappresentante legale; c) le istanze presentate da soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di decadenza del contributo concesso, ai sensi dell articolo 17 del presente regolamento, nei due semestri precedenti l anno di svolgimento dell attività; d) le istanze presentate da soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell Amministrazione comunale (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l utilizzo di beni comunali) e che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune; e) le istanze relative ad attività già effettuate alla data di presentazione della relativa istanza, ad esclusione delle ipotesi in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato entro il 31 dicembre secondo quanto previsto dall articolo 10 comma 4; f) le istanze prive della dichiarazione di cui all articolo 10 comma 5 lettera g) del regolamento. Art. 14 Criteri di assegnazione 1. L assegnazione delle forme di sostegno di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d), è approvata, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) attività dell associazione: 1) adeguatezza, valore, rilevanza civile e sociale delle finalità statutarie e della attività svolte nel complesso dall associazione; 2) convergenza dell attività rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale; 3) ragguardevole carattere di volontarietà nell attività diretta al conseguimento degli scopi statutari; 4) grado di autonomia nel finanziamento dell associazione rispetto alle risorse di provenienza pubblica; b) attività per singole iniziative e/o progetti: 1) significativa rilevanza della singola attività proposta rispetto agli interessi generali dell Amministrazione comunale ; 12/21
13 2) specificità della singola attività nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d intervento di cui all articolo 4 del presente regolamento; 3) caratteristica originalità e innovatività dell attività proposta; 4) significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga); 5) valutazione della misura dell autofinanziamento della singola iniziativa e/o progetto; 6) valutazione dell entità di eventuali finanziamenti di provenienza pubblica; 7) valutazione del carattere di originalità e di innovatività dell iniziativa e/o progetto. 2. Ciascuna Direzione competente per settore di intervento, avvalendosi di una commissione interna appositamente costituita, procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri generali di cui al comma 1, con l attribuzione alla singola attività proposta di un punteggio secondo le indicazioni contenute nel bando di cui all articolo L entità dei benefici economici e delle altre agevolazioni economiche anche indirette di cui all articolo 5, comma 1 lettere b), c) e d) assegnati dall Amministrazione comunale per lo svolgimento di singole attività e/o progetti, non potrà comunque superare il 50% (cinquanta) della spesa complessiva effettivamente sostenuta. Per la sua determinazione potranno concorrere, sia le spese generali per la quota parte riferibile alle attività indicate alle lettere a) e b) del comma 1, sia la valorizzazione del lavoro dei volontari di organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991 n 266 iscritte negli appositi registri regionali, utilizzati per lo svolgimento delle attività (da calcolarsi facendo riferimento ai minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti determinati annualmente dall'inps). Il soggetto organizzatore potrà, successivamente alla assegnazione della forma di sostegno, modificare il preventivo di spesa, fermo restando la soglia del 50% quale limite massimo di contributo da parte dell' amministrazione comunale sul totale della spesa. 4. Eccezionalmente e solo in occasione di particolari iniziative, il Dirigente competente per settore d intervento può con provvedimento motivato autorizzare una anticipazione, in misura comunque non superiore ad ¼ (un quarto) delle spese complessive previste per la singola iniziativa. SEZIONE II PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE 13/21
14 Art. 15 Richiesta di erogazione delle forme di sostegno e istruttoria 1. Successivamente alla emanazione dell atto di assegnazione di cui all articolo 14, il legale rappresentante del soggetto organizzatore deve presentare apposita richiesta di erogazione corredata dalla seguente documentazione: a) dettagliata relazione dell avvenuto svolgimento dell attività e/o progetto; b) rendicontazione puntuale della gestione economico finanziaria dell attività, corredata da idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, notule, attestazioni etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell attività e/o progetto e dell eventuale valorizzazione del lavoro del personale volontario secondo le modalità di cui all articolo 14 comma 3; c) eventuale dichiarazione di aver ricevuto l anticipazione del beneficio di cui all articolo 14, comma 4 del presente regolamento, con indicazione del relativo ammontare. Nelle sole ipotesi di assegnazione di agevolazioni economiche indirette di cui all articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), la richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla sola relazione di cui alla lettera a) del presente comma. 2. La mancata presentazione della richiesta di erogazione di cui al comma 1 entro 3 (tre) mesi dalla conclusione dell attività comporta il venir meno del beneficio previsto e l archiviazione della richiesta. 3. L erogazione verrà effettuata, con le modalità di cui all articolo 16, previa verifica del regolare svolgimento dell attività e/o progetto e dei risultati conseguiti. 4. Qualora, dalla documentazione presentata, risulti che la spesa complessiva realmente sostenuta in occasione dello svolgimento dell attività e/o progetto sia inferiore al preventivo di spesa di cui all articolo 10, comma 5, lettera c) o al preventivo modificato ai sensi dell articolo 14, comma 3, ultimo periodo del presente regolamento, si procederà in sede di liquidazione ad una decurtazione del beneficio richiesto in misura proporzionale alla spesa realmente sostenuta. Art. 16 Atto del dirigente. 1. L erogazione dei benefici economici o altra agevolazione economica anche indiretta di cui all articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d) viene effettuata con determinazione dirigenziale del dirigente la struttura competente, 14/21
15 previo svolgimento dell istruttoria di cui all articolo 15 del presente regolamento. 2. La determinazione in particolare dovrà dar conto dello svolgimento dell istruttoria, dell esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto comunale per le associazioni e dal presente regolamento. Art. 17 Decadenza 1. I soggetti cui sia stata assegnata una delle forme di sostegno di cui all articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d), decadono dal riconoscimento della stessa qualora: a) non realizzino, per fatti ad essi imputabili, l'attività entro 8 (otto) mesi dal riconoscimento del beneficio oppure modifichino sostanzialmente l iniziativa e/o il programma; b) non presentino la richiesta e la documentazione di cui all articolo 15 nel termine ivi prescritto. 2. Nel caso in cui fosse stata assegnata un anticipazione di beneficio ai sensi dell articolo 14, comma 4, il dirigente competente, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, accerta con proprio atto la decadenza dal beneficio e provvede al recupero di quanto già erogato. 3. Il provvedimento di decadenza è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venezia. 4. Qualora, all esito negativo dell istruttoria di cui all articolo 15 non si sia proceduto all erogazione della forma di sostegno richiesta e nelle ipotesi di decadenza dal riconoscimento del beneficio economico di cui al presente articolo e al conseguente recupero di quanto già erogato, il Dirigente provvederà a comunicare l ammontare delle somme complessivamente non erogate e/o recuperate alla Giunta comunale. In tali casi, le somme costituiranno economia di spesa salva diversa deliberazione della Giunta stessa. CAPO IV CONTROLLI E PUBBLICITA Art. 18 Accertamenti e controlli 1. Il dirigente competente provvede d ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze di forme di sostegno di cui all articolo In particolare l attività di controllo avrà ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla 15/21
16 veridicità di quanto dichiarato e in ogni caso per un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive ricevute. 3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il dirigente competente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell istanza. 4. Nel caso in cui dai controlli effettuati si accertino dichiarazioni, mendaci il dirigente competente provvede a segnalare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria, mediante notizia di reato. 5. I controlli vengono effettuati anche nella fase di erogazione del beneficio con particolare riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell attività (fatture, ricevute fiscali, notule etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell iniziativa. 6. Qualora, all esito dei controlli, vengano riscontrate irregolarità non sanabili nell istanza o nella documentazione presentata non si procederà all erogazione del beneficio con contestuale comunicazione alla Giunta e ai soggetti interessati, fatta salva l eventuale segnalazione all Autorità Giudiziaria e/o ai competenti organi di polizia per ulteriori accertamenti anche di natura fiscale e/o contributiva. 7. In caso di accertate dichiarazioni mendaci o di accertate irregolarità non sanabili diverse da quelle di cui al comma 3 contenute nell istanza o nella documentazione presentata per l erogazione del beneficio e in caso di istanze inammissibili, i soggetti interessati non potranno presentare istanza all Amministrazione per l ottenimento di forme di sostegno di cui all articolo 5 per i successivi due semestri. Art. 19 Forme di pubblicità 1.L atto di erogazione di cui all articolo 16 dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venezia in conformità a quanto disposto dall articolo 26 e seguenti del d. lgs. 33/2013, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità approvati dall Amministrazione comunale. 2. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia per le erogazioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell anno solare al medesimo beneficiario. 3. L Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, l'elenco organizzato annualmente dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati nell esercizio finanziario dell anno precedente, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica ai sensi del presente regolamento, escluse le fattispecie di cui all articolo 3. 16/21
17 4. In tale elenco dovranno comparire: a) il nome del destinatario del beneficio e i rispettivi dati fiscali, ad esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali siano ricavabili informazioni relative allo stato di salute e/o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, ai sensi dell articolo 26, comma 4, del d. lgs. 33/2013; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto o comunque il beneficio erogato; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto attuatore. 5. La pubblicazione dell elenco sarà mantenuta accessibile per cinque anni consecutivi. TITOLO III ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Art. 20 Albo delle associazioni 1. E' istituito l'albo delle associazioni, di seguito denominato Albo, con il fine di promuovere e valorizzare i rapporti di collaborazione con le associazioni o altri organismi privati che, senza fine di lucro, perseguono le finalità di solidarietà e promozione sociale, assistenza e volontariato cultura, sport, protezione civile, tutela dell ambiente e delle specie animali. 2. L Albo rappresenta uno strumento per l'effettiva partecipazione dei cittadini alle attività della città e per la democrazia diffusa nel territorio. 3. A tal fine le Associazioni sono così distinte: a) associazioni di promozione sociale, culturale, ambientale e faunistica; b) associazioni sportive dilettantistiche; c) associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla legge regionale Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato). 4. L'Albo, anche ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: a) solidarietà e promozione sociale; b) assistenza e volontariato; c) cultura; d) sport; e) protezione civile; 17/21
18 f) tutela dell ambiente; g) tutela delle specie animali. Art. 21 Requisiti per l iscrizione 1. All Albo possono iscriversi le associazioni, regolarmente dotate di atto costitutivo e statuto redatti da notaio o registrati all ufficio registro, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere un oggetto sociale di natura non commerciale; b) perseguire finalità di interesse collettivo locale, riconosciute dallo Statuto comunale, che si caratterizzino per assenza di imparzialità e discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti delle convenzioni internazionali, nella carta costituzionale e nello statuto del Comune, risultanti espressamente dagli atti costitutivi; c) avere sede legale o sede operativa nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale, con sede nel comune, di associazioni nazionali o regionali; d) non perseguire fini di lucro; e) svolgere attività avente caratteri di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o comunque della collettività del territorio; f) svolgere da almeno un anno attività sul territorio comunale; g) essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano un ordinamento interno regolato secondo principi di partecipazione democratica e di eguaglianza tra gli associati, incarichi associativi elettivi, temporanei e gratuiti, l obbligo di formazione e pubblicità del bilancio e del rendiconto, l esclusione del vincolo associativo temporaneo, l assenza di ogni fine di lucro; h) prevedere negli atti costitutivi il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in forma indiretta, e l obbligo di devoluzione del patrimonio a finalità collettive e di pubblica utilità in caso di scioglimento; i) essere in possesso di codice fiscale. 2. I requisiti di cui al comma 1 ad eccezione della lettera i) devono risultare espressamente dall atto costitutivo e/o dallo statuto. 3. L attività effettivamente ed in concreto svolta deve essere conforme ai requisiti di cui al comma Non possono essere iscritti all Albo i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali o di categoria. 5. Le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse in conformità alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). 18/21
19 Art. 22 Modalità di iscrizione all Albo 1. L istanza di iscrizione all Albo va inoltrata all Ufficio Albo Associazioni, su apposito modulo predisposto, con la firma dal rappresentante legale dell associazione, attraverso la presentazione all ufficio protocollo generale del Comune di Venezia, a mezzo di spedizione postale o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) per i soggetti titolari di indirizzo PEC. 2. L istanza è soggetta alla presentazione in regola con le vigenti disposizioni sul bollo per le associazioni salvo che siano esenti dal pagamento dell imposta di bollo ai sensi della vigente normativa in materia fiscale. 3. All istanza d iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia di atto costitutivo e statuto, redatti da notaio o registrati all ufficio registro, nei quali siano presenti i requisiti di cui all articolo 20, comma 1, del presente regolamento; b) copia verbale di nomina dei soci rappresentanti e degli organi elettivi (Presidente, V. Presidente Consiglio Direttivo ecc.) con indicazione dei dati anagrafici (nascita e residenza); c) copia dell iscrizione all apposito albo regionale ai sensi dell articolo 6, comma 2, della l. 266/1991 per le associazioni di volontariato; d) una relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, sull attività svolta nell ultimo anno e una dichiarazione sulle attività e le iniziative che l associazione intende perseguire nel corso dell anno successivo all iscrizione all Albo; e) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; f) copia della carta d identità del rappresentante legale sottoscrittore della istanza. 4. Qualora, a seguito dell istruttoria svolta, non sia possibile accogliere l istanza d iscrizione, l ufficio competente comunicherà motivatamente all associazione le ragioni impeditive all iscrizione, richiedendo osservazioni da produrre entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione stessa. 5. Qualora a seguito dell istruttoria svolta, l istanza di iscrizione risulti completa, regolare e in possesso dei requisiti di cui all articolo 21, il procedimento si concluderà con il provvedimento di iscrizione dell associazione all Albo, che verrà comunicato all associazione stessa. 6 Le istanze d iscrizione presentate, qualora non fossero corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell Amministrazione. La mancata regolarizzazione nei termini comporta la mancata iscrizione all Albo. 19/21
20 Art. 23 Aggiornamento dell Albo e rinnovo 1. L associazione, con l iscrizione all Albo, si impegna a comunicare per iscritto all Amministrazione comunale ogni variazione attinente l associazione stessa ed in particolare: la variazione di denominazione, la variazione di sede, le variazioni relative agli incarichi direttivi di Presidente e degli organi sociali e comunque ogni modifica statutaria. 2. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate e sottoscritte dal rappresentante legale dell associazione. 3. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di iscrizione, le associazioni che intendano rimanere iscritte all Albo devono presentare apposita richiesta di rinnovo di iscrizione secondo le modalità stabilite dall Amministrazione, che provvederà a comunicare alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo. Art. 24 Cancellazione dall Albo 1. La cancellazione dall Albo avviene: a) su apposita richiesta del rappresentante legale dell associazione con allegato verbale dell assemblea; b) su comunicazione del commissario liquidatore anche a seguito di provvedimento giudiziale; c) in ipotesi di accertata perdita dei requisiti prescritti per l iscrizione di cui all articolo 21; d) qualora l associazione non provveda alla richiesta di rinnovo nei termini di cui all articolo L associazione è tenuta a comunicare per iscritto la cessazione dell attività. 3. La cancellazione dall Albo può comportare la risoluzione da parte dell amministrazione di eventuali convenzioni o concessioni in atto con l associazione interessata. 4. Il procedimento di cancellazione a seguito del verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettere c) e d) è avviato mediante comunicazione al rappresentante legale dell associazione. Art. 25 Revisione dell Albo 1. Con cadenza quadriennale si procede alla revisione dell Albo. 2. La revisione consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti d iscrizione delle associazioni iscritte all Albo e nell eventuale aggiornamento dei dati e delle variazioni delle associazioni. 20/21
21 3. A seguito di tale attività istruttoria in capo all Ufficio Albo Associazioni, con apposito atto si dispone la cancellazione dall Albo delle associazioni che non possiedono o hanno perso i requisiti per mantenere l iscrizione o che non hanno adempiuto alle comunicazioni di cui all articolo 22 del presente regolamento. Art. 26 Pubblicità dell Albo 1. L Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Venezia, alla pagina appositamente dedicata. 2. In essa sono indicati per ciascuna associazione iscritta la denominazione, il numero d iscrizione all Albo, l indirizzo della sede, l indirizzo , il numero della deliberazione di iscrizione all Albo, nonché la sezione tematica di riferimento con riguardo alle finalità perseguite. Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 27 Disposizioni finali e transitorie 1. Alle istanze di iscrizione all Albo già presentate e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono pervenute le integrazioni documentali richieste dall Amministrazione, non verrà dato alcun seguito e si procederà all archiviazione delle istanze. 2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione di attività culturali didattico educative, istituzionali, socio assistenziali, sportivo-motorie e turistiche (deliberazione di Consiglio comunale n. 361 del 22/ ) e il regolamento di concessione dei contributi da parte di Consigli di Quartiere (deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del ). 4. Per quanto non disposto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. 21/21
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