DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3123

Documenti analoghi
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Si restituisce l' originale del decreto indicato in oggetto, controfirmato dal Ministro ...

LETTURA DELLA CARTA NAUTICA

ALLEGATOA alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 1/13

Le attività sono state avviate e gli Enti Parco hanno provveduto a comunicarne gli esiti secondo quanto richiesto dalla Direttiva.

d iniziativa dei senatori RANUCCI, ZANDA, VILLARI e DELLA SETA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 123

Gestione dei SIC marini e procedure di VIncA nelle Aree Marine Protette della Sicilia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

d iniziativa dei senatori PEZZOPANE, ALBANO, CIRlNNÁ, GIACOBBE, MARGIOTTA, MICHELONI, PUPPATO, TOMASELLI e VACCARI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2607

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2830

aree marine protette e pesca professionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI

X V II LE G IS LA TU R A D IS EG N I D I LEGGE E R E LA Z IO N I D O C U M E N TI DOC. C X X X V III N. 2

La pesca nelle aree marine protette italiane

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 149

CAMPAGNA CONCENTRATA NAZIONALE DI TUTELA AMBIENTALE - ESTATE

Decreto ministeriale 12 dicembre Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo"

Ventre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi tenitori costieri appartenenti al demanio marittimo:

AREE MARINE PROTETTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 706

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3086

ALLEGATO II. Stato di attuazione della normativa ambientale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2973

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

(Prof. Giovanni Fulvio RUSSO)

MINISTERO DELL'AMBIENTE

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1614

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dei musei del mare. d iniziativa dei senatori SCILIPOTI ISGRÒ e SCOMA XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624

REPUBBLICA ITALIANA. Assessorato Regionale del Territorio e dell Ambiente Dipartimento Regionale dell Ambiente. Il Dirigente Generale

CALEO, ORELLANA, DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO, CONTE, ARRIGONI, D ALÌ, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

d iniziativa dei senatori PEDICA, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, LANNUTTI e MASCITELLI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. l 11 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1167)

Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. (G.U. n. 173 del 26 luglio 2012)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RICCARDO GALLO, CATANOSO GENOESE, PRESTIGIACOMO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

FASCICOLO RIEPILOGATIVO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2012

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1496

d iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, AMATI, COSSIGA, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA e RUSSO

d iniziativa dei senatori DELLA SETA, ADAMO, CARLONI, Vincenzo DE LUCA, FERRANTE, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI e PERDUCA

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO, DELL ATTIVITA DI ORMEGGIO E DELL ATTIVITA DI ANCORAGGIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2703

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

Il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del Tesoro

d iniziativa dei senatori TAVERNA, BUCCARELLA, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, PAGLINI e PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3274

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 034

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DELIBERAZIONE N. 22/55 DEL

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 998

Decreto ministeriale 12 dicembre 1997

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)

Progetto strategico RES MAR

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 292

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

d iniziativa dei senatori CASTELLONE, DI MARZIO, SILERI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ENDRIZZI, MARINELLO, TAVERNA, PATUANELLI, ORTIS e ROMANO

d iniziativa dei senatori CASTELLONE, DI MARZIO, SILERI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ENDRIZZI, MARINELLO, TAVERNA e PATUANELLI

INCARICHI IN ESSERE CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIRIGENTI DI II FASCIA

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

DELLA. Art. 1 (Composizione della Consulta per il Turismo)

LE COSTE D'ITALIA Passeggiate ed escursioni,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dei consulenti chimici di porto. d iniziativa del senatore FILIPPI XVII LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3123 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, ADAMO, ARMATO, BIONDELLI, CARLONI, CAROFIGLlO, CECCANTI, DE SENA, INCONSTANTE, LANNUTTI, MAZZUCONI, RANUCCI, SAlA e VICARI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2012 Limitazioni alla navigazione in prossimità delle aree protette e nella laguna di Venezia TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3123 Onorevoli Senatori. Paradisi naturalistici, oasi di benessere per migliaia di turisti, ma anche crocevie del traffico navale di grande tonnellaggio. Questo è l effetto contraddittorio e paradossale dovuto al fatto che ogni anno centinaia di grandi navi, tra le quali quelle da crociera, passano a poche centinaia di metri dalle aree protette marine o costiere quali Pianosa, l Arcipelago Toscano, le Cinque Terre o il Gargano oppure percorrono il Canale della Giudecca o il Bacino di San Marco a Venezia. Questo problema esiste ed è noto da tempo. È stato causa di allarmi, inquinamenti degli eco sistemi marini e costieri, incidenti, fino al caso più tragico del naufragio della Costa Concordia davanti all isola del Giglio. Oggi, noi crediamo, non è più possibile rinviare l adozione di standard rigorosi che tengano a debita distanza le grandi navi dai luoghi più preziosi e vulnerabili del mare italiano. Lo chiedono le associazioni ambientaliste, e lo chiedono gli imprenditori turistici, gli albergatori, gli operatori commerciali, tutti gli abitanti delle nostre «perle» marine, che dalla loro tutela e valorizzazione traggono la fonte principale di sviluppo e di benessere. Il presente disegno di legge nasce per tutelare l ambiente, il paesaggio, gli ecosistemi dei tratti più belli del mare e delle coste d Italia, e questo scopo introduce il divieto per tutte le navi con tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate di transitare a una distanza inferiore alle 5 miglia marine dal perimetro esterno dalle aree protette marine e costiere. Inoltre, allo stesso fine, si interdice a questa stessa tipologia di imbarcazioni la navigazione all interno del Bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca nella laguna di Venezia. Infine il disegno di legge, oltre a prevedere adeguate sanzioni anche pecuniarie per l inosservanza dei divieti introdotti, delega il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, un regolamento che stabilisca modalità e regolamentazione del transito delle navi, con riferimento anche al tonnellaggio, nell area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini e (con decreto da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge) nella laguna di Venezia

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 3123 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Divieto di transito in aree protette) 1. Al fine della tutela dell ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi marino e costiero, è fatto divieto alle navi con tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate di transitare a una distanza inferiore alle cinque miglia marine dal perimetro esterno delle seguenti aree protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394: a) Parco nazionale dell Arcipelago della Maddalena; b) Parco nazionale dell Arcipelago toscano; c) Parco nazionale dell Asinara; d) Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; e) Parco nazionale delle Cinque Terre; f) Parco nazionale del Circeo; g) Parco nazionale del Gargano; h) Area marina protetta «Capo Carbonara»; i) Area marina protetta «Capo Rizzuto»; l) Area marina protetta «Isole Egadi»; m) Area marina protetta «Isole Pelagi»; n) Area marina protetta «Cinque Terre»; o) Area marina protetta «Miramare»; p) Area marina protetta «Penisola del Sinis Isola Mal di Ventre»; q) Area marina protetta «Plemmirio»; r) Area marina protetta «Porto Cesareo»; s) Area marina protetta «Punta Campanella»; t) Area marina protetta «Secche della Meloria»;

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 3123 u) Area marina protetta «Secche di Tor Paterno»; v) Area marina protetta «Tavolara Punta Coda Cavallo»; z) Area marina protetta «Torre del Cerrano»; aa) Area marina protetta «Torre Guaceto»; bb) Parco sommerso di Baia; cc) Area marina protetta «Capo Caccia Isola Piana»; dd) Area marina protetta «Capo Gallo Isola delle Femmine»; ee) Area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»; ff) Parco sommerso di Gaiola; gg) Area marina protetta «Isola dell Asinara»; hh) Area marina protetta «Isola di Bergeggi»; ii) Area marina protetta «Isola di Ustica»; ll) Area marina protetta «Isole Ciclopi»; mm) Area marina protetta «Isole di Ventotene e Santo Stefano»; nn) Area marina protetta «Isole Tremiti»; oo) Area marina protetta «Portofino»; pp) Area marina protetta «Regno di Nettuno»; qq) Area marina protetta «Santa Maria di Castellabate». 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende altresì alle aree protette istituite, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con provvedimenti successivi all entrata in vigore della presente legge.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 3123 Art. 2. (Divieto di transito nel Canale della Giudecca e nel Bacino di San Marco e regolamento del transito nella laguna di Venezia) 1. Al fine della tutela delle persone, dell ambiente, del paesaggio e degli eco sistemi marino e costiero, il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentito il comune di Venezia, con proprio decreto, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un adeguata valutazione ambientale e socio-economica, stabilisce le modalità e la regolamentazione del transito e dell approdo delle navi nella laguna di Venezia, prevedendo obbligatoriamente il divieto di navigazione nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca per le navi con un tonnellaggio pari o superiore alle 30.000 tonnellate. Art. 3. (Regolamentazione del transito nell area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini) 1. Con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e la regolamentazione del transito delle navi, con riferimento anche al tonnellaggio, nell area marina protetta del Santuario per i mammiferi marini, istituita ai sensi dell Accordo fatto a Roma il 25 novembre 1999, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 3123 Art. 4. (Sanzioni) 1. Fatte salve le sanzioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge comporta, a carico dell armatore, una sanzione amministrativa pari ad 1 milione di euro. 2. Nel caso di danneggiamento dell ambiente e degli ecosistemi marino e costiero, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, e fatte salve le sanzioni di natura penale, è posto a carico dell armatore il pagamento di tutti gli oneri derivanti dal danneggiamento, nonché il sequestro della nave. Art. 5. (Oneri finanziari) 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E 1,00