Pagina 1 di 8 Pubblicato il 11/01/2018 N. 00125/2018REG.PROV.COLL. N. 00161/2017 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 161 del 2017, proposto da: Giampaolo Delicato, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Perrella, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; contro Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lilli in Roma, viale di Val Fiorita, n. 90; nei confronti di Monica Tallini, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 33;
Pagina 2 di 8 per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 603/2016, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassino e di Monica Tallini; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Perrella, Lilli su delega di Di Sotto, e Cocco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata il Tar per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso proposto da Giampaolo Delicato avverso la determina del Comune di Cassino del 24 maggio 2016, n. 1005, recante <<Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente economico finanziario, presa d atto dei verbali della commissione di concorso, approvazione graduatoria finale e determinazioni conseguenti>>. Il ricorrente aveva dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando in particolare il mancato rispetto dei termini per la convocazione per la prova preselettiva e per la comunicazione ai candidati del diario delle prove scritte, nonché l illegittima composizione della commissione giudicatrice, nominata con determina n. 2099 del 4 dicembre 2015. Il Tar - dato atto che il ricorrente aveva esposto in punto di fatto di avere partecipato alla procedura concorsuale senza presentarsi alla
Pagina 3 di 8 successiva fase delle prove orali e di avere presentato una informativa a mezzo della quale aveva contestato vizi di legittimità relativamente alla scelta dei componenti della commissione giudicatrice - ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, ritenendo che nessuna utilità specifica, concreta ed attuale, avrebbe potuto essere conseguita dal ricorrente, <<posto che la scelta effettuata dal sig. Delicato -in qualità di candidato- di non sostenere la prova orale della procedura concorsuale lo esclude [ ] dal conseguire qualsivoglia vantaggio pratico e concreto dall eventuale annullamento degli atti gravati>>. 2. Per la riforma di questa sentenza Giampaolo Delicato ha proposto appello, con un motivo volto a sostenere l ammissibilità del ricorso in primo grado e con la riproposizione dei relativi motivi di censura. Si sono costituiti per resistere al gravame il Comune di Cassino e la contro-interessata Monica Tallini, nominata vincitrice del concorso. Le parti hanno depositato memorie e repliche. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. L appellante, pur concordando sulla necessità che sussista un interesse a ricorrere, caratterizzato dai requisiti della personalità, dell attualità e della concretezza, sostiene che detto interesse sussisterebbe in capo al candidato che, avendo partecipato al concorso ed essendo stato ammesso alle prove orali, non si sia tuttavia presentato a queste ultime, quando abbia ritenuto di non svolgerle in ragione della illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, tempestivamente dedotta dapprima in sede amministrativa e poi in sede di impugnazione avverso la graduatoria finale e gli atti precedenti. Richiama, a sostegno di tale
Pagina 4 di 8 assunto, il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza di questo Consiglio di Stato, sezione VI, del 28 ottobre 2003, n. 6673. 3.1. Il motivo è infondato. L interesse del ricorrente, qui appellante, all annullamento della graduatoria finale del concorso non sussiste, poiché il suo mancato inserimento in graduatoria non è conseguenza degli asseriti vizi della procedura concorsuale, bensì della sua libera scelta di non sottoporsi alle prove orali: pur collocato utilmente nella graduatoria provvisoria dopo l espletamento delle prove scritte, quindi ammesso alle prove orali, egli ha infatti ritenuto di non parteciparvi. A seguito di questa mancata partecipazione è venuta per lui meno la possibilità di essere utilmente collocato nella graduatoria finale. Ne consegue che: la lesione dell interesse a tale utile inserimento non è stata determinata da alcuno dei vizi lamentati; questi ultimi, ove esistenti, avrebbero potuto causare una lesione in via del tutto ipotetica ed eventuale; l interesse all annullamento degli atti della procedura concorsuale non è né concreto, né attuale. 3.2. Contrariamente a quanto si assume con l atto di appello, non vale certo ad attualizzare siffatto ipotetico interesse la contestazione dei criteri di nomina della commissione giudicatrice svolta dal Delicato mediante presentazione dell esposto in data 29 gennaio 2016 (all. 2 al ricorso di primo grado). Va sottolineato che non si tratta di ricorso giurisdizionale, né di atto rivolto al Comune di Cassino al fine di ottenere provvedimenti in autotutela (presentato solo successivamente), ma piuttosto di una denuncia indirizzata a diverse istituzioni (che risultano dalla relativa intestazione) e trasmessa anche alla commissione esaminatrice a mezzo PEC, ma intervenuta a quasi due mesi di distanza dalla nomina della
Pagina 5 di 8 commissione di concorso (disposta con determina dirigenziale n. 1005 del 24 maggio 2016) e prima dello svolgimento della prova orale. Già soltanto questi elementi di fatto sono sufficienti a distinguere nettamente il caso in esame da quello oggetto della pronuncia di questo Consiglio di Stato, VI, n. 6673 del 28 ottobre 2003, che, pur ribadendo, in linea di principio, l inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso una graduatoria concorsuale da parte del candidato che non abbia partecipato alle prove orali, vi ha fatto eccezione in ragione dell assoluta peculiarità del caso di specie, in cui gli atti del procedimento selettivo erano stati già annullati con sentenza passata in giudicato, ed in particolare erano state annullate la delibera che aveva nominato la commissione esaminatrice e la delibera che aveva approvato le graduatorie. Ed invero non solo vi era stato da parte di quel candidato (e di altri) un precedente ricorso giurisdizionale avverso la composizione della commissione esaminatrice, ma quest ultima era stata anche destinataria di una formale istanza di ricusazione da parte dello stesso candidato, il quale, per di più, si era presentato nel giorno fissato per l espletamento della prova orale ed aveva insistito nella ricusazione. Tali circostanze di fatto - evincibili dalla motivazione della richiamata sentenza - rendono i principi in essa affermati peraltro in via d eccezione rispetto al diverso riconosciuto consolidato orientamento giurisprudenziale - inapplicabili al caso in esame, in cui l appellante, all esposto di cui si è detto sopra, ha fatto seguire la volontaria omissione della prova orale. Così comportandosi egli si è posto nella medesima condizione dei candidati non ammessi a sostenere la prova orale, precludendosi la
Pagina 6 di 8 legittimazione ad impugnare gli atti pregressi della procedura concorsuale. 3.3. D altronde, come rileva l appellato Comune di Cassino, il ricorso è stato limitato all affermazione dell illegittimità della nomina della commissione, senza nulla argomentare in merito all esito favorevole che sarebbe seguito ad un eventuale accoglimento delle doglianze; il riferimento fatto nella memoria dell appellante ad un eventuale riedizione dell attività della p.a. risulta del tutto generico poiché non chiarisce quale sarebbe il miglior risultato che l appellante potrebbe conseguire in un ipotetica nuova selezione, né quali sarebbero gli effetti pregiudizievoli prodotti dagli asseriti vizi con riferimento alla sua collocazione dopo le prove scritte e quali invece sarebbero stati gli esiti favorevoli ove la commissione di concorso fosse stata diversamente composta. Si conferma, con ciò, che soltanto la partecipazione alle prove orali avrebbe consentito di verificare attualizzandole - le conseguenze effettivamente e direttamente pregiudizievoli per il candidato delle asserite pregresse illegittimità procedurali. In conclusione, non può che essere ribadito che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso giurisdizionale avverso una graduatoria di concorso proposto dal candidato che abbia partecipato al concorso e, pur ammesso alle prove orali, non si sia presentato alle stesse. 4. Giova aggiungere che, essendosi regolarmente presentato alla prova preselettiva ed alla prova scritta, ed avendole anzi superate, senza contestazione alcuna del relativo risultato, il Delicato sarebbe comunque privo di interesse a lamentare i vizi -di cui ai primi motivi dell originario ricorso- riguardanti il calendario di dette prove,
Pagina 7 di 8 nonché i vizi formali -di cui agli ultimi motivi dell originario ricorsoriguardanti il contenuto dei verbali relativi allo svolgimento ed alla correzione delle prove scritte. Ancora, non essendosi presentato alle prove orali, parimenti non ha interesse ad impugnare i verbali relativi allo svolgimento di queste prove, il cui andamento è del tutto indifferente rispetto all esclusione disposta per la mancata presentazione e che non verrebbe meno anche ove le relative doglianze sui vizi della procedura dovessero essere ritenute fondate. Parimenti, non avendo partecipato alle prove orali, oltre a difettare dell interesse relativo alla denuncia degli asseriti vizi di composizione della commissione esaminatrice, di cui si è detto sopra, l appellante manca di interesse a dedurre vizi degli atti di approvazione della graduatoria finale (in particolare, dichiarazione di esecutività e parere di regolarità contabile), in merito ai quali pure sono stati riproposti in appello appositi motivi di ricorso. 5, In conclusione, l appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno degli appellati. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, in favore di ciascuno degli appellati, nell importo di 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Pagina 8 di 8 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere Alessandro Maggio, Consigliere Federico Di Matteo, Consigliere Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Giuseppina Luciana Barreca IL PRESIDENTE Carlo Saltelli IL SEGRETARIO