REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA SOCIO-ECONOMICA, PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE Approvato dal Consiglio dell Unione con deliberazione n. 35 del 24/05/2011 1
ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento si applica ai 9 Comuni aderenti all Unione dei Comuni della Bassa Romagna (d ora in poi denominata Unione) e disciplina la concessione, a favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà socio-economica, di contributi per le spese sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale, secondo i criteri e le modalità descritte nei successivi articoli. ART. 2 DEFINIZIONI 1. La Regione Emilia-Romagna con L.R. 25/1999 ha individuato il territorio provinciale quale minima aggregazione di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di esercizio, da parte degli Enti Locali, delle funzioni del servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. In ottemperanza alle nuove misure introdotte dalla L.R. 10/2008, il 30 giugno 2009 è stata istituita, con la firma della Convenzione istitutiva ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, l AUTORITÀ D AMBITO DI RAVENNA, quale forma di cooperazione della Provincia e dei relativi Comuni per la gestione dei servizi descritti al comma 1. L Autorità d Ambito di Ravenna, soggetto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, è subentrata dal 30 giugno 2009 nei rapporti giuridici attivi e passivi dell Agenzia d ambito, costituita ai sensi della L.R. 25/1999 e dal 1 luglio 2009 soppressa. 3. In Emilia-Romagna sono presenti 9 AATO (chiamate Autorità d ATO), una per Provincia, a cui spetta, nell interesse della collettività, individuare i soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e stabilire gli standard di qualità del servizio, gli investimenti e le conseguenti tariffe. 4. Nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Ravenna il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è svolto da HERA SPA (soggetto gestore), a cui i cittadini corrispondono la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). 5. L importo della tariffa, le modalità di applicazione e le specifiche per la gestione dei servizi vengono stabilite dai Comuni e dall Autorità d ATO competente e specificate in appositi regolamenti e articolati tariffari. La tariffa è garanzia di un rapporto più equo tra la quantità di rifiuti prodotti e la cifra versata da ciascun cliente: si calcola, infatti, non solo in base alle dimensioni dell immobile in cui si abita, ma anche, per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. 6. La tariffa è costruita in conformità alle disposizioni di legge e non tiene conto delle condizioni socio-economiche dei singoli nuclei familiari; pertanto, si intende predisporre una disciplina uniforme sul territorio dell Unione per l erogazione di contributi finalizzati ad alleviare il carico tariffario sui nuclei in maggior difficoltà. 2
ART. 3 FONDO DI SOLIDARIETÁ 1. La Giunta dell Unione può stabilire, sentite le Organizzazioni Sindacali, di destinare al sostegno delle famiglie in difficoltà socio-economica una quota percentuale delle risorse rese annualmente disponibili dall Autorità d ATO di Ravenna ai Comuni dell Unione tramite il Fondo per i servizi integrativi e politiche territoriali ; tale quota confluisce in un apposito Fondo di solidarietà che finanzia, fino a concorrenza del suo ammontare, i contributi per le spese sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale così come meglio specificati all art. 5; 2. Nel caso in cui il Fondo di solidarietà si riveli insufficiente a soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, è facoltà dei Comuni dell Unione prevederne un integrazione nel corso dell esercizio finanziario. ART. 4 - DESTINATARI E REQUISITI 1. Possono presentare domanda di contributo per le spese sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: a) Cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenente all Unione Europea) oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni); b) Residenza in un Comune dell Unione; c) Intestazione, nell anno precedente alla presentazione della domanda, di un contratto di igiene ambientale per l immobile di residenza sito nel territorio dell Unione; d) Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al nucleo familiare, calcolata ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni sui redditi relativi all anno precedente alla presentazione della domanda, con valore non superiore ad 8.489,19; il limite verrà annualmente adeguato d ufficio in base al tasso d inflazione medio annuo calcolato dall ISTAT; e) (Requisito accessorio) Presenza, all interno del nucleo familiare, di un componente con certificato di invalidità totale, rilasciato da una Commissione medica pubblica. 2. I requisiti sopraelencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, salvo il requisito di cui al punto c) che fa riferimento all anno precedente a quello di presentazione dell istanza. 3
ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 1. Il contributo è così determinato: a) (in caso del solo possesso del requisito economico) 30% delle spese sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale relativa all anno precedente a quello di presentazione della domanda; b) (in caso del possesso del requisito economico e del requisito accessorio della presenza, all interno del nucleo familiare, di un componente con certificato di invalidità totale, rilasciato da una Commissione medica pubblica) 50% delle spese sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale relativa all anno precedente a quello di presentazione della domanda. 2. Nel caso in cui all interno del nucleo familiare, risultante dall anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda, siano presenti due o più componenti che siano stati intestatari di contratti di igiene ambientale (così come individuati all art. 4, comma 1c) nel corso dell anno precedente alla presentazione dell istanza, si osservano i seguenti principi: a) se i componenti, intestatari dei contratti, erano già facenti parte del medesimo nucleo familiare al 01/01 dell anno precedente, la domanda può essere presentata esclusivamente da uno solo di tali componenti ma nell apposito modulo di domanda sarà data possibilità di indicare gli altri componenti intestatari e i relativi dati contrattuali. Le spese effettivamente sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale da ciascun intestatario saranno frazionate sulla base dei giorni di durata di ciascun contratto nell anno di riferimento; le quote giornaliere di spesa ottenute saranno sommate, secondo il principio di favore, fino al raggiungimento di una spesa massimale di n. 365 quote giornaliere per il nucleo familiare in oggetto. Il contributo determinato sulla spesa massimale, sulla base di quanto previsto al comma 1, sarà liquidato direttamente al richiedente, previa firma di consenso sul modulo di domanda da parte degli altri intestatari dei contratti; b) se i componenti, intestatari dei contratti, non erano già facenti parte del medesimo nucleo al 01/01 dell anno precedente, la domanda può essere presentata esclusivamente da uno solo di tali componenti; il contributo sarà determinato, sulla base di quanto previsto al comma 1, sulla spesa effettiva sostenuta dal richiedente per il pagamento della tariffa di igiene ambientale nell anno di riferimento. 4
3. Nel caso in cui un cittadino sia diventato, nel corso dell anno di riferimento della tariffa di igiene ambientale, intestatario di un contratto di igiene ambientale (così come individuato all art. 4, comma 1c) per subentro ad un componente del nucleo familiare deceduto, il contributo verrà calcolato considerando anche le spese sostenute dalla persona deceduta nell anno di riferimento della tariffa, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 4. Nel caso in cui, all interno del medesimo nucleo familiare, un componente sia stato intestatario (così come individuato all art. 4, comma 1c) di più contratti successivi (a seguito di variazione di residenza) nel corso dell anno precedente alla presentazione della domanda, potrà specificare nello spazio riservato nel modulo di domanda i relativi dati contrattuali; il contributo sarà calcolato sulle spese effettivamente sostenute per il pagamento della tariffa di igiene ambientale per l anno di riferimento, fatto salvo quanto previsto al comma 2. ART. 6 MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente dall intestatario del contratto di igiene ambientale, individuato ai sensi degli articoli 4 e 5, presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza nel periodo dal 02/05 al 30/09 dell anno successivo a quello di riferimento della tariffa di igiene ambientale; solo ed esclusivamente per il primo anno di entrata in vigore del Regolamento, il periodo di presentazione delle domande decorre dalla data di approvazione del medesimo. 2. Nel modulo di domanda appositamente predisposto dal Settore Servizio Sociale e Socio- Sanitario è riportata la documentazione da allegare, pena l inammissibilità dell istanza. 3. Alla modulistica viene data idonea diffusione tramite pubblicazione di apposito avviso sull albo telematico dell Unione, oltre che mediante distribuzione presso gli Sportelli sociali. ART. 7 MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. Le domande, raccolte presso gli Sportelli Sociali dei Comuni dell Unione, sono trasmesse al Settore Servizio Sociale e Socio-Sanitario dell Unione che: a) provvede al completamento della fase istruttoria delle domande di contributo presentate e alla verifica del possesso dei requisiti e ove necessario può richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di istanze erronee o incomplete, esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 5
b) provvede ad inviare a coloro che hanno presentato domande, valutate non ammissibili secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento, comunicazione scritta con le motivazioni ostative all accoglimento dell istanza, ai sensi anche dell art. 10 bis L.241/90 (provvede alla pubblicazione on line della graduatoria provvisoria, sull albo dell Unione, qualora per il numero degli aventi diritto la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa). Potranno essere presentate eventuali osservazioni per iscritto tramite raccomandata entro il termine di gg. 10 dalla data di ricevimento della comunicazione (oppure, in caso di mancato recapito, dalla data di deposito dell'avviso di giacenza della raccomandata nella buchetta postale). Non saranno prese in considerazione osservazioni pervenute oltre tale termine (l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore). c) provvede, sulla base delle tariffe di igiene ambientale approvate dall Autorità d ATO per l anno di riferimento, a calcolare, sulla base dei dati contenuti nelle domande presentate e tramite applicativi informatici messi a disposizione del soggetto gestore, gli importi delle tariffe di igiene ambientale dovute dagli intestatari dei contratti, individuati agli articoli 4 e 5, per l anno di riferimento; d) determina l ammontare dei contributi secondo quanto previsto all art. 5; e) predispone, al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco dei nominativi degli intestatari dei contratti da trasmettere al soggetto gestore, che effettua le verifiche di competenza e comunica all Unione l eventuale presenza di insolvenze nel pagamento, da parte dei clienti, della tariffa di igiene ambientale dovuta per l anno di riferimento; f) entro 30gg. dalla comunicazione del soggetto gestore di cui al precedente punto e), approva l elenco degli aventi e non aventi diritto ai contributi, ordinando tali elenchi in base al valore I.S.E.E. nel caso in cui il Fondo di solidarietà si riveli insufficiente a soddisfare tutte le domande risultate ammissibili; g) comunica il provvedimento finale, tramite comunicazione scritta, ai soggetti aventi e non aventi diritto ai contributi (tramite pubblicazione on line della graduatoria definitiva, sull albo dell Unione, qualora per il numero degli aventi diritto la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa); 6
h) trasmette l elenco degli aventi diritto al Servizio finanziario per la liquidazione dei contributi; i) si raccorda con gli Sportelli informativi e gli Uffici amministrativi del Soggetto gestore. 2. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche del soggetto gestore di cui al comma 1e, alcuni degli intestatari dei contratti, così come individuati agli articoli 4 e 5, siano risultati insolventi nel pagamento della tariffa di igiene ambientale dovuta per l anno di riferimento, l Unione potrà disporre del contributo, previo accordo con il soggetto beneficiario, per regolarizzarne, in tutto o in parte, la posizione tramite versamento diretto al soggetto gestore. ART. 8 - CONTROLLI 1. L Unione provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell art. 46 del medesimo DPR. 2. Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall art. 76 del DPR 445/2000, l Amministrazione provvederà, ai sensi dell art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite. ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del presente procedimento. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1.Solo ed esclusivamente nell anno di entrata in vigore del presente Regolamento non potranno essere accolte eventuali domande di contributo presentate da cittadini che hanno già beneficiato di agevolazioni, previste dai Comuni dell Unione per i cittadini residenti, per la riduzione o esenzione della tariffa di igiene ambientale per l anno di competenza 2010. DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano il Regolamento dei procedimenti amministrativi, approvato dal Consiglio dell Unione, e le vigenti norme statali in materia di procedimento amministrativo e documentazione amministrativa. 7