Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre maggio 2018, n

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tradimento: se non lede la dignità del coniuge, non c è il risarcimento

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

La fedeltà, il danno e la Suprema Corte: Considerazioni semi-serie. Antonella Fabi

N /2013REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2015. Insidia stradale. Nessun risarcimento per la caduta in una buca sulla strada di casa

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Danni a cose e lesioni: il frazionamento della domanda costituisce abuso dello strumen

Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 20 giugno 2013

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Allenatore di calcio messo in panchina dalla società: il danno è risarcibile?

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 3082/2015. Anche chi non è proprietario del veicolo può chiedere il risarcimento danni in presenza d

PATENTE A PUNTI I Punti dalla Patente si possono decurtare senza l obbligo della preventiva comunicazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 1185/17; depositata il 18 gennaio)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE DI CAGLIARI. Segue verbale dell udienza del 14 gennaio 2015 IL GIUDICE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per la Cassazione il ristoro per l'addebito della separazione copre la lesione alla dignità della moglie e non la perdita di un marito facoltoso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza

Cass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre gennaio 2016, n. 681 Presidente Vivaldi Relatore De Stefano

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Corte Suprema di Cassazione Sezione VI Civile T Ordinanza (CAS) n dell 8 febbraio Presidente: Cirillo, Relatore: Manzon

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RIVISTA GIURIDICA DELL AMBIENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza: unico reato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

RE P UBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COR TE SUP REMA DI CAS SAZIONE R.G.N. 2750/2014 SEZIONE LAVORO SENTENZA. contro

Giurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO CULTURALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sulla vessatorietà delle clausole previste dai regolamenti scolastici

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MATRIMONIO E ROTTURA DEL FIDANZAMENTO: QUALI I DANNI RISARCIBILI?

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

La deducibilità delle spese di pubblicità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

Corte di Cassazione - Sezione II civile Sentenza 17 gennaio 2018 n Pres. Lombardo. - est. Correnti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Buoni Fruttiferi Postali smarriti. Risarcimento danno non patrimoniale: inammissibilità (A. Esposito)

Un caso di condanna di Equitalia alla lite temeraria

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I;AkIk LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1 dicembre 2017 29 maggio 2018, n. 13370 Presidente Vivaldi Relatore Pellecchia Fatti di causa 1. Con sentenza n. 11920/2011, il Tribunale di Roma accolse la domanda formulata Lu. On., condannando la Impero Fotografico S.r.l. a risarcire l attrice dei danni derivanti dalla mancata consegna del servizio fotografico commissionato per il matrimonio. Il giudice di primo grado ritenne che la società si fosse resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte nel contratto, attesa la perdita delle fotografie scattate durante il matrimonio della On.. Riconobbe inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale, da qualificare come danno morale ed esistenziale, ritenendo che l assenza del servizio fotografico incidesse negativamente sulla vita della On. per l impossibilità di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio attraverso il servizio fotografico. 2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d Appello di Roma con sentenza n. 2180 del 6 aprile 2016. La Corte, come il giudice di primo grado, ha ritenuto dimostrato l accordo nei termini indicati dalla On.. Tuttavia, ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di un fatto di reato, ma solo di un adempimento contrattuale, e gli interessi tutelati non erano costituzionalmente rilevanti. Inoltre, secondo la Corte, l esistenza di un servizio video, rimasta incontestata, escluderebbe in radice il pregiudizio, potendo la coppia rivivere il proprio matrimonio attraverso le immagini della ripresa e ricavare dalla stessa immagini fotografiche. 3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione Lu. On., sulla base di due motivi. 3.1 Resiste con controricorso la Impero Fotografico S.r.l. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1174, 2059 c.c. anche in relazione all art. 2 della Costituzione italiana, per avere il giudice di appello erroneamente affermato che a seguito dell inadempimento delle

obbligazioni contrattuali è derivato soltanto un danno patrimoniale e non anche un danno non patrimoniale risarcibile. La Impero Fotografico, con il suo comportamento inadempiente, avrebbe leso il diritto alla memoria o al ricordo, componente del diritto all identità personale riconosciuto dall art. 2 della Costituzione italiana. Il diritto alla memoria del giorno del proprio matrimonio attraverso il servizio fotografico commissionato dovrebbe trovare riconoscimento, trattandosi di evento non ripetibile e di notevole importanza personale. La perdita delle foto del matrimonio costituirebbe una lesione di grave importanza del predetto diritto alla memoria, meritevole di tutela. Il motivo è infondato. Com è noto, le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza 26972 del 11.11.2008, hanno riconosciuto l applicabilità del principio di cui all art. 2059 c.c. anche all illecito contrattuale. Secondo le Sezioni Unite, l art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell illecito richiesti dall art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l ingiusta lesione di interessi tutelati dall ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell interesse leso. L unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Secondo un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 2059 cod. civ., ovvero che il danno non patrimoniale sia risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, deve essere inteso che esso è risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale), quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un ipotesi di reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento), quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due

ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice). In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile sempre sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 2059 cod. civ. -anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l interesse leso e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell interesse sia grave, nel senso che l offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Le conclusioni delle Sezioni Unite sono state criticate da una parte della dottrina. In particolare, si è considerata non condivisibile la pronuncia del 2008 nella parte in cui circoscrive la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 1218 ss. c.c. nei limiti imposti dall art. 2059 c.c., ossia nei casi previsti dalla legge. Secondo tale dottrina, si traslerebbero in sede contrattuale condizioni statuite dal legislatore per la diversa responsabilità aquiliana. Non sarebbe infatti coerente con la disciplina del contratto affidare ad una fonte eteronoma la legge- la selezione degli interessi meritevoli. In materia contrattuale, è la causa del contratto a fornire il criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti. Il contratto può essere funzionalizzato dall autonomia delle parti a soddisfare un interesse non patrimoniale anche non qualificabile come diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, purché economicamente apprezzabile. Se tale interesse diviene irrealizzabile nonostante la prestazione sia ancora possibile, il contratto, ormai privo di causa, può essere risolto. Tuttavia, seguendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite, l eventuale frustrazione dello stesso interesse a causa dell inadempimento della controparte, in mancanza di pregiudizio di tipo economico, non darebbe luogo ad alcuna conseguenza risarcitoria.

Secondo l orientamento in parola, questo risultato finirebbe per contrastare con le stesse argomentazioni utilizzate delle Sezioni Unite al fine di riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento (in particolare laddove si parla di causa concreta del contratto come strumento volto a verificare quali interessi non patrimoniali le parti abbiano scelto di far entrare nell ambito del loro assetto negoziale). Infatti, una volta che si è riconosciuto nelle disposizioni sulla responsabilità contrattuale autonomo fondamento normativo per il danno non patrimoniale da inadempimento e che si è valorizzata l autonomia negoziale delle parti anche attraverso il richiamo alla causa concreta, non è chiaro per quale ragione, in sede di risarcimento, debba essere attribuito rilievo ai soli interessi costituzionalmente protetti. Nel caso di specie, ad ogni modo, non è oggetto di censura il suddetto principio, quanto piuttosto il mancato riconoscimento della grave lesione di un interesse di rango costituzionale, individuato nel diritto alla memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, poiché espressione del diritto all identità personale di cui all art. 2 Cost. Tali censure non sono accoglibili. Pur essendo innegabile il rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale. Il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto immaginario, non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l' omesso esame ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero circa l inadempimento totale della resistente con particolare riferimento alla mancata consegna non solo del servizio fotografico ma anche di quello video. La Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente dedotto che, a differenza del servizio fotografico, il video commissionato dalla On. fosse stato effettivamente consegnato alla stessa dalla resistente.

Tale fatto non sarebbe mai stato provato dalla resistente e non sarebbe pacifico, ma al contrario sarebbe stato oggetto, nel corso del processo, di specifiche contestazioni. In particolare, la On. ha contestato tale circostanza negli atti difensivi di primo e secondo grado e la resistente invece nella comparsa di costituzione risposta nel giudizio di primo grado (pagina 3/4 del medesimo atto) nonché nell atto di citazione in appello della resistente (pagina 5 del medesimo atto). Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La ricorrente, infatti, omette di trascrivere gli atti che non sarebbero stati considerati dal giudice di secondo grado dai quali risulterebbe specificamente contestata, ad opera della On., la circostanza dell avvenuta consegna del video relativo al matrimonio. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 1 dicembre 2017.