Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

Documenti analoghi
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Presidente del tribunale di Torino)

SENTENZA DEL CAUSA 84-71

SENTENZA DELLA CORTE 23 maggio 2000 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 *

SENTENZA DELLA CORTE 30 giugno 1988 *

SENTENZA DELLA CORTE 16 giugno 1987*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI SENTENZA

SENTENZA DELLA CORTE 17 giugno 1987*

N. 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257, PAG. 2 ). 2 LA LEGGE ITALIANA 20 MARZO 1975, N.

61983J0281. Parole chiave. Massima. Parti

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

SENTENZA DELLA CORTE 16 giugno 1987 *

SENTENZA DELLA CORTE 15 ottobre 1986*

61995J0236. Parole chiave. Massima. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04459

Il primato del diritto dell UE. L approccio federalista della CGUE

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 *

Parole chiave. Massima. Parti

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 18 dicembre 1997 (1) «Libera prestazione dei servizi Appalti di lavori pubblici

SENTENZA DEL CAUSA 34-73

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 novembre 2004 (1)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2001 *

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 25 maggio 1993 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 novembre 2001 *

ORGANI GIURISDIZIONALI DELL UNIONE EUROPEA

SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 8 ottobre 1987 *

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 dicembre nella causa C-13/06

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 1994 *

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

ARCHIVIO SICURAMBIENTE.IT

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 novembre «Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione

RISOLUZIONE N. 121/E

TRIVENETA ZUCCHERI E ALTRI / COMMISSIONE. SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione) 22 marzo 1990 *

"È CONFERMATO DAL PREAMBOLO DEL TRATTATO IL QUALE, OLTRE A MENZIONARE I GOVERNI, FA RICHIAMO AI POPOLI".

Causa C-49/92 Ρ. Commissione delle Comunità europee contro Anic Partecipazioni SpA

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 marzo 2003 *

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 19 maggio 2009, n. 152.

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda sezione) 13 dicembre 1989 * «Malattie professionali Efficacia di una raccomandazione»

Interpretazione delle norme comunitarie

Si alla vigilanza privata svolta in forma autonoma

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proposta dal Conseil d'état belge)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

Cause riunite C-46/93 e C-48/93

Corte di Giustizia UE: no alla cittadinanza italiana del comandante delle navi previsto dal codice della navigazione

Parole chiave. Massima

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI ORDINANZA

184 QS~ - sul ricorso n spedito il 15/09/ awerso INVITO AL PAGAMENTO no CONTR.UNIFICAT contro: CORTE D'APPELLO

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

Parere 1/91. Parere emesso ai sensi dell'art. 228, n. 1, secondo comma, del Trattato CEE

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 18 gennaio 2001 *

La notifica va fatta al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione alla controparte del trasferimento

CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 marzo 2003(1)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

LEZIONE TERZA L ORDINAMENTO ITALIANO

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il sistema della Convenzione. dott. Valerio Palombaro

NULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE

Eugen Bogatu (Causa C-322/17) sentenza della Corte di Giustizia (terza sezione) del 7 febbraio 2019 (ECLI:EU:C:2019:102)

Il fatto. Autore: Di Tullio D'Elisiis Antonio In: Giurisprudenza commentata. (Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza)

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 ottobre 2003 (1) (Causa C-32/02) Commissione delle Comunità europee/ Repubblica italiana

Partecipazione delle Soprintendenze al procedimento di conformazione degli strumenti urbanistici

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

Schema di decreto legislativo recante: Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 13 giugno 2013 (*)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.

ORDINANZA DELLA CORTE 11 aprile 1989*

SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione) 21 gennaio 1987'' '

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

RICORSO PER INADEMPIMENTO

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

fermo amministrativo e quelli del fermo fiscale, quest ultimo, peraltro, introdotto successivamente al Decreto legge n. 953/1982.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 27 ottobre 2005(*)

Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche

Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1972 <appnote>1</appnote> Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana «Esecuzione della sentenza 7-68» Causa 48-71 Massime 1. Diritto comunitario Applicazione Principi generali 2. Stati membri Diritti e poteri attribuiti alla Comunità Sovranità Limitazione Carattere definitivo 1. Il conseguimento degli scopi della Comunità esige che le norme del diritto comunitario, contenute nello stesso trattato e adottate in forza di esso, si applichino incondizionatamente, nello stesso momento e con identica efficacia nell'intero territorio della Comunità, senza che gli Stati membri possano opporvisi in qualsivoglia modo. 2. L'attribuzione alla Comunità, effettuata dagli Stati membri, dei diritti e poteri contemplati dalle disposizioni del trattato, implica una limitazione definitiva dei loro poteri sovrani, sulla quale non può prevalere il richiamo a disposizioni di diritto interno di qualsivoglia natura. Nella causa 48-71 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico avv. Armando Toledano-Laredo, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Émile Reuter, 4, boulevard Rovai, ricorrente contro REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dal ministro plenipotenziario di 1a classe Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato, Pietro Peronaci, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata d'italia, convenuta 1 Lingua processuale: l'italiano. 529

SENTENZA DEL 13-7-1972 CAUSA 48-71 causa avente ad oggetto l'inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi impostile dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, dall'art. 171, per mancata esecuzione della sentenza 10 dicembre 1968, pronunziata dalla Corte di giustizia nella causa 7-68 (Commissione delle CC.EE. contro Repubblica italiana, Raccolta 1968, pag. 561 e segg.), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, R. Monaco e P. Pescatore, giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente SENTENZA In fatto I Gli antefatti e il procedimento I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue: Il 7 marzo 1968, la Commissione delle CC.EE. adiva questa Corte per far accertare che la Repubblica italiana, continuando a riscuotere (dopo il 1 gennaio 1962) all'esportazione negli altri Stati membri di oggetti aventi valore artistico, storico, archeologico o etnografico, la tassa progressiva prevista dalla legge 1 giugno 1939, è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 16 del trattato CEE. Con sentenza 10 dicembre 1968, la Corte dichiarava e statuiva che la Repubblica italiana, continuando ad applicare la tassa litigiosa dopo il 1 gennaio 1962, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16 del trattato CEE. Dal 10 dicembre 1968, poiché la Repubblica italiana non ha adottato misure adeguate per conformarsi al giudicato della Corte di giustizia, la situazione è rimasta immutata. Con lettere 2 giugno 1969 e 1 ottobre 1970, il presidente della Commissione sollecitava dal governo della Repubblica italiana l'adozione dei provvedimenti necessari per abolire la tassa di cui sopra. 530

COMMISSIONE / ITALIA Non considerando soddisfacente la trasmissione al Parlamento italiano di un disegno di legge il quale prevede, tra l'altro, la soppressione della tassa in parola, la Commissione con lettera 21 dicembre 1970 poneva la Repubblica italiana in condizioni di presentare le proprie osservazioni e il 18 maggio 1971 con parere motivato ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE l'invitava ad emanare, entro il termine di un mese, i provvedimenti richiesti per porre fine all' infrazione di cui è causa. Il governo italiano non dava riscontro al parere motivato della Commissione, né emanava i provvedimenti richiesti entro il termine stabilito. La Commissione ha perciò proposto alla Corte di giustizia un ricorso depositato in cancelleria il 29 agosto 1971. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 17 maggio 1972. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 giugno 1972. Con telegramma 4 luglio 1972, confermato con lettera del 10 luglio 1972, il governo della Repubblica italiana ha informato la Corte di aver adottato il decreto legge 5 luglio 1972 n. 288 (Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1972, n. 172) il quale, in ossequio alla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 7-68, sopprime formalmente, con effetto dal 1 gennaio 1962, la tassa sulle esportazioni d'opere d'arte negli altri Stati membri e stabilisce che le somme riscosse dopo questa data saranno rimborsate a richiesta degli interessati. La convenuta ne conclude che il ricorso è divenuto privo di oggetto. Con telegramma 10) luglio 1972, la Commissione ha informato la Corte della sua intenzione di rinunziare agli atti non appena il decreto legge di cui sopra sarà stato convertito in legge. II Le conclusioni delle parti La ricorrente conclude che la Corte voglia: a) dichiarare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 10 dicembre 1968 nella causa 7-68, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 171 del trattato CEE, b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio. La convenuta conclude che la Corte voglia: a) respingere il ricorso, b) porre le spese a carico della Commissione. III I mezzi e gli argomenti delle parti I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue: La ricorrente sostiene che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza 10 dicembre 1968 pronunziata nella causa 7-68, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 171 del trattato CEE. Dal canto suo la Commissione, nell esercizio delle competenze che le attribuisce l'art. 155 del trattato CEE, non ha mancato di richiamare l'attenzione dello Stato interessato sulla necessità di conformarsi alla suddetta sentenza, come pure sulla gravità del precedente costituito da tale inadempimento. Poiché il governo italiano non ha reagito in alcun modo all'invito rivoltogli nel senso di adottare le misure necessarie, la Commissione ritiene che ricorrono i presupposti per promuovere l'azione disciplinata dal 2 comma dell'art. 169 del trattato CEE. La convenuta oppone che la Commissione non tiene conto del fatto che la soppressione della tassa di cui trattasi è strettamente collegata all'approvazione, 531

SENTENZA DEL 13-7-1972 CAUSA 48-71 da parte del Parlamento, e alla correlativa attuazione delle norme che devono sopperire alla efficace tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico od etnografico nazionale, finora tutelato mediante la tassa prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089. Il governo italiano si e conrormato alla sentenza della Corte 10 dicembre 1968, dal momento che ha presentato al Parlamento il disegno di legge che prevede, fra l'altro, la soppressione della tassa di cui all'art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Trattandosi della ristrutturazione di un intero settore giuridico, relativo alla tutela di un rilevante patrimonio culturale, è necessario un congruo periodo di tempo per attuare l'abolizione della tassa in parola, date le difficoltà inerenti al problema. Nella replica, la ricorrente osserva che la Corte di giustizia, nelle sentenze 5 maggio 1970 (causa 77-69, Commissione c/ Regno del Belgio, Raccolta 1970, pag. 237) e 18 novembre 1970 (causa 8-70, Commissione c/ Repubblica Italiana, Raccolta 1970, pag. 961), ha chiaramente stabilito che «la responsabilità di uno Stato membro ai sensi dell'art. 169 sussiste, quale che sia l'organo dello Stato la cui azione od inerzia ha dato luogo alla trasgressione, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente». L'argomento secondo cui il governo italiano avrebbe adempiuto i propri obblighi col presentare al Parlamento un disegno di legge che prevede l'abolizione della tassa litigiosa non è pertinente e va quindi disatteso. La Commissione richiama inoltre l'attenzione sui seguenti fatti: nel 1966, il governo italiano aveva già presentato al Parlamento un disegno di legge relativo alla soppressione della tassa litigiosa, disegno reso caduco dallo scioglimento del Senato e della Camera dei deputati, il giorno 11 marzo 1968; dopo la sentenza 10 dicembre 1968, lo Stato membro avrebbe dovuto provvedere in modo sollecito scegliendo la via più rapida per porre fine ad una esazione contraria alle disposizioni del trattato. Il governo avrebbe potuto, ad esempio, presentare nuovamente al Parlamento il testo stesso del disegno di legge caduco, conferendogli carattere d'urgenza; oppure, adottare un decreto-legge, richiamando l'attenzione del Parlamento sulla necessità di trasformarlo in legge; o ancora, diramare le opportune istruzioni agli uffici incaricati della riscossione della tassa litigio- la procedura attualmente seguita dal governo italiano, che ha presentato al Parlamento quasi due anni dopo la sentenza della Corte di giustizia, e senza sottolineare affatto il carattere d'urgenza un disegno di legge inutilmente complesso, ha avuto come conseguenza il fatto che la tassa continua ad essere percepita, tre anni dopo la sentenza della Corte. Stando così le cose, è evidente l'infrazione dell'art. 171 del trattato CEE. La Commissione sostiene che l'art. 171 va inteso nel senso che l'adozione dei provvedimenti necessari deve intervenire con la massima sollecitudine. Dalla sentenza 10 dicembre 1968 risulta che la convenuta è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 16 del trattato CEE, a partire dal 1 gennaio 1962, data in cui ha avuto termine la prima tappa del periodo transitorio. Il fatto che la Corte (nella sentenza 26 ottobre 1971 pronunciata nella causa 18-71, Eunomia di Porro contro Repubblica italiana, Raccolta 1971, pag. 811) ha dichiarato che «a partire dal 1 gennaio 1962... l'art. 16 del trattato produce effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri ed i loro amministrati e attribuisce a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare» non fa venir meno l'infrazione, benché gli interessati possano far valere il loro diritto di non pagare la tassa litigiosa. Resta il fatto che le autorità italiane hanno continuato, con l'assenso del governo, ad esigere e a percepire la tassa, resistendo anche in giudizio alle contrarie richieste dei privati. Di conseguenza, la 532

COMMISSIONE / ITALIA Commissione, obbligata dall'art. 155 del trattato CEE a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie, è tenuta ad accertare l'infrazione all'art. 171 e a deferirla alla Corte. Nella controreplica, la convenuta sostiene che la Commissione non può riferirsi al disegno di legge presentato al Parlamento italiano nel 1966. Si tratta infatti di un evento anteriore alla sentenza 10 Il Il dicembre 1968, il quale è inconferente nella presente causa, che ha unicamente ad oggetto la pretesa mancata esecuzione della suddetta sentenza. governo italiano ribadisce che l'unica soluzione possibile era quella di porre allo studio un disegno di legge non limitato alla pure e semplice soppressione della tassa litigiosa. L'abolizione di quest'ultima deve necessariamente avvenire contemporaneamente all'adozione di nuove adeguate disposizioni per la tutela del patrimonio culturale. comportamento della Repubblica italiana non si può quindi considerare come un inadempimento degli obblighi sanciti dall'art. 171 del trattato CEE. Su invito della Corte, la Repubblica italiana ha sottolineato ancora una volta ch'essa si è trovata nell'impossibilità di ripresentare il disegno di legge 3 agosto 1967, n. 4341, reso caduco dalla fine della IV legislatura. Occorreva infatti una nuova concertazione fra i ministri interessati, che tenesse conto delle obiezioni formulate contro l'inadeguatezza del precedente disegno di legge, il quale prevedeva la pura e semplice abolizione della tasca La presentazione di un decreto-legge avrebbe incontrato opposizioni da parte del Parlamento. Il ricorso a questo strumento eccezionale è ammesso, infatti, solo per ragioni imperative di necessità e di urgenza, che non esistevano nella fattispecie, trattandosi dell'esecuzione di provvedimenti della Corte di giustizia. Né era possible adottare la soluzionedelle istruzioni amministrative per disapplicare la legge di cui trattasi. Nell'ordinamento interno della Repubblica italiana una legge può essere abrogata solo da una fonte di produzione giuridica di pari grado. In diritto 1 Con atto 23 luglio 1971, la Commissione ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza pronunziata il 10 dicembre 1968 nella causa 7-68, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del trattato CEE. 2 Con detta sentenza la Corte aveva dichiarato che, continuando a riscuotere dopo il 1 gennaio 1962, all'esportazione negli altri Stati membri della Comunità di oggetti aventi interesse artistico, storico od etnologico, la tassa progressiva di cui all'art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 16 del trattato CEE. 3 La Repubblica italiana, pur riconoscendo di essere obbligata ad adottare i provvedimenti richiesti dall'esecuzione di detta sentenza, adduce le difficoltà cui essa si sarebbe trovata di fronte nel corso dell'iter parlamentare per 533

SENTENZA DEL 13-7-1972 CAUSA 48-71 l'abrogazione della tassa e la riforma del sistema di tutela del patrimonio artistico nazionale. Questi provvedimenti dovrebbero necessariamente essere adottati nelle forme e secondo le modalità stabilite dal suo diritto costituzionale. Posto che alla riscossione della tassa poteva essere posto termine solo mediante l'abrogazione della legge e che gl'indugi nel giungere all'abrogazione stessa sarebbero dovuti a circostanze indipendenti dalla volontà delle competenti autorità, non vi sarebbe motivo di constatare una violazione degli obblighi imposti dall'art. 171 del trattato. 4 La Commissione sostiene che l'abrogazione delle disposizioni nazionali avrebbe potuto essere effettuata con maggiore sollecitudine. 5 Senza che sia necessario esaminare la fondatezza di questi argomenti, la Corte si limita a rilevare che, con sentenza 10 dicembre 1968, essa ha risolto in senso affermativo la questione, controversa fra il governo italiano e la Commissione, del se la tassa di cui trattasi andasse considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 16 del trattato. Inoltre, con un'altra sentenza, pronunziata il 26 ottobre 1971 nella causa 18-71 (Eunomia di Porro contro Repubblica italiana), questa Corte ha espressamente affermato che il divieto di cui all'art. 16 produce direttamente effetti nell'ordinamento interno di tutti gli Stati membri. 6 Trattandosi di una norma comunitaria direttamente efficace, la tesi secondo la quale si potrebbe porre termine alla sua violazione solo adottando provvedimenti idonei, dal punto di vista costituzionale, ad abrogare le disposizioni con essa incompatibili, significherebbe affermare che l'efficacia della norma comunitaria è subordinata al diritto di ciascuno Stato membro e, più precisamente, che la sua applicazione è impossibile fin tanto che una legge nazionale vi si oppone. 7 Nella fattispecie, l'efficacia del diritto comunitario, quale era stata accertata con autorità di giudicato nei confronti della Repubblica italiana, implicava per le autorità nazionali competenti l'assoluto divieto di applicare una disposizione nazionale dichiarata incompatibile col trattato e, se del caso, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario. 8 Il conseguimento degli scopi della Comunità esige che le norme del diritto comunitario, contenute nello stesso trattato o adottate in forza di esso, si appli- 534

COMMISSIONE / ITALIA chino incondizionatamente, nello stesso momento e con identica efficacia nell'intero territorio della Comunità, senza che gli Stati membri possano opporvisi in qualsivoglia modo. 9 L'attribuzione alla Comunità, effettuata dagli Stati membri, dei diritti e poteri contemplati dalle disposizioni del trattato, implica infatti una limitazione definitiva dei loro poteri sovrani, sulla quale non può prevalere il richiamo a disposizioni di diritto interno di qualsivoglia natura. 10 É quindi indispensabile constatare che, non uniformandosi alla sentenza pronunziata dalla Corte il 10 dicembre 1968 nella causa 7-68, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 171 del trattato. 11 Con nota del 4 luglio 1972, la convenuta ha informato la Corte che la riscossione della tassa è cessata e che i suoi effetti sono stati eliminati a partire dal 1 gennaio 1962, data alla quale avrebbe dovuto cessare la riscossione stessa. Sulle spese 12 Da quanto precede si desume che il ricorso della Commissione era fondato. L'infrazione criticata è cessata solo dopo la fine delle fasi scritta e orale. Ciò posto, la convenuta va condannata alle spese. Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 171, il il visto protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, visto regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, 535

Il CONCLUSIONI DEL SIG. ROEMER CAUSA 48-71 LA CORTE 1 Prende atto che, con effetto dal 1 gennaio 1962, è stato posto termine all'infrazione degli obblighi imposti alla Repubblica italiana dall'art. 171 del trattato CEE. 2 Statuisce: la convenuta è condannata alle spese. Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher Donner Trabucchi Monaco Pescatore Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 13 luglio 1972. cancelliere Il presidente A. Van Houtte R. Lecourt CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 22 GIUGNO 1972 <appnote>1</appnote> Signor Signori Presidente, Giudici, È la terza volta che ci occupiamo della legge italiana n. 1089 del 1 giugno 1939, mirante a tutelare il patrimonio artistico e culturale italiano. L'art. 37 di questa legge stabilisce che l'esportazione di oggetti di interesse artistico-culturale, storico, archeologico od etnografico (anche se il paese destinatario è un paese della Comunità) è soggetta ad un'imposta. Fin dal gennaio 1960, la Commissione aveva avanzato riserve circa la compatibilità tra detto onere fiscale e i principi cui s'ispira il trattato CEE. In virtù dell'art. 16, l'imposta avrebbe dovuto venir abolita entro il termine del primo stadio, cioè entro il 31 dicembre 1961. II governo italiano non si conformava alla disposizione del trattato, perciò la Commissione, presi i provvedimenti preliminari, il 7 marzo 1968 promuoveva il procedimento previsto dall'art. 169 del trattato per stigmatizzare l'inosservanza da parte del governo italiano degli obblighi impostigli dal trattato. Il procedimento si concludeva con la sentenza 10 1 Traduzione dal tedesco. 536