SENATO ACCADEMICO. Riunione del RISULTATI

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SENATO ACCADEMICO Riunione del 26.07.2016 RISULTATI 1. Comunicazioni; Nessuna comunicazione. 2. Approvazione verbale seduta del 21 giugno 2016; APPROVATO 3. Modifica allo Statuto dell Università degli Studi di Genova in vigore dal 13.06.2012; APPROVATE LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA COMMISSIONE con i seguenti emendamenti: Art. 5 Definizioni 1. Nel presente Statuto il vocabolo docente designa indistintamente i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori. 2. Nel presente Statuto la locuzione personale tecnico-amministrativo comprende anche i dirigenti. 3. Nel presente Statuto per carica accademica si intende quella di rettore, di componente di organo di governo e di organo centrale, nonché la titolarità di un organo monocratico preposto a una struttura o a un collegio espressamente previsti dallo Statuto. Art. 9 Elettorato attivo 1. Hanno diritto di voto per l elezione del rettore: (a) i docenti dell Ateneo; (b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli delle scuole e dei dipartimenti; (c) i tecnici amministrativi, ciascuno di essi con voto pesato pari al 25% del rapporto tra personale docente e personale tecnico amministrativo. Art. 15 Deleghe del rettore 1. Il rettore può conferire deleghe permanenti a docenti dell Ateneo, con la qualifica di prorettori; può altresì conferire a docenti dell Ateneo deleghe temporanee per esigenze definite. Art. 17 - Durata 1. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici. Viene cassato il terzo periodo Art. 19 Attribuzioni 6. Sentite le scuole, formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche. 1/5

Capo III Il consiglio di amministrazione Art. 20 - Composizione 1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è composto da: (a) il rettore; (b) quattro docenti dell Ateneo dei quali almeno uno appartenente alle aree scientifiche da 1 a 9 e almeno uno alle aree da 10 a 14; (c) un tecnico-amministrativo dell Ateneo; (d) due rappresentanti degli studenti; (e) tre persone che non siano dipendenti dell Ateneo né lo siano state nel quinquennio precedente. Art. 21 Durata 1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni accademici. Cassato il terzo periodo Art. 23 Attribuzioni 6. Assegna ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e le scuole, le risorse destinate al reclutamento del personale docente. Indica le linee guida per il reclutamento dei docenti. 11. Senza la rappresentanza degli studenti, delibera le sanzioni disciplinari per i docenti, ovvero dispone l archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 13. REFUSO convenzioni. Art. 24 Il nucleo di valutazione 6. REFUSO ad esse riferibili Art. 30 Il garante di Ateneo 1.Il garante è designato dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all Ateneo, che non abbiano mai avuto con lo stesso un rapporto di ruolo a tempo indeterminato, né abbiano un rapporto di servizio. Ove tale rapporto venga costituito, il garante decade dal suo ufficio. Art. 32 Costituzione e composizione dei dipartimenti 7. Le modifiche dell attribuzione dei settori scientifico-disciplinari ai dipartimenti sono deliberate dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, secondo le procedure indicate dal regolamento generale. Art. 33 Attribuzione dei dipartimenti 4. REFUSO Per la copertura Art. 37 il consiglio di dipartimento: composizione 3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti all interno del personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti al loro interno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio attribuiti al dipartimento. 2/5

4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono rinnovati ogni tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi sono rinnovati ogni due anni accademici. Art. 42 - Attribuzioni delle scuole 1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche delle strutture ad esse afferenti, nonché di gestione dei servizi comuni, laddove affidati dai dipartimenti, nei termini definiti dal proprio regolamento. 2. Le scuole verificano che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall art. 33, comma 3. 3. Le scuole esprimono parere sulle proposte di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio presentate dai dipartimenti ad esse afferenti. 4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. 5. Ciascuna scuola può formulare, sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell attività didattica e di sviluppo della ricerca, osservazioni alle proposte di reclutamento del personale docente presentate dai dipartimenti afferenti alla scuola; la scuola trasmette al consiglio di amministrazione le proprie osservazioni. 6. Ciascuna scuola è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa attribuite. Capo IV- Scuola superiore dell Ateneo Art. 53 IANUA - Scuola superiore dell Università degli Studi di Genova 1. La scuola superiore istituita ai sensi del presente statuto ha l obiettivo di promuovere ed organizzare percorsi di apprendimento superiore pre e post-laurea, integrativi e paralleli rispetto ai corsi universitari ordinari. 2. La scuola superiore è disciplinata da apposito regolamento. Art. 63 Procedimento 1. Per l elezione del rettore il senato accademico indice, con almeno un mese di anticipo, tre tornate elettorali. Le prime due si tengono a distanza di almeno quattrodici giorni l una dall altra; in caso di mancata elezione si procede a una terza votazione di ballottaggio dopo almeno quattordici giorni. Il procedimento elettorale ha inizio non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica. 4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. Qualora non venga raggiunto il quorum, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Art. 66 Disciplina delle adunanze 5. I componenti eletti o nominati negli organi collegiali che non abbiano preso parte senza giustificazione a più di due sedute nell anno accademico decadono dal mandato. 3/5

4. A) Metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente; B) assegnazione p.o. docenti: parere; A) B) PARERE NON FAVOREVOLE 4bis. Reclutamento di personale docente predisposizione degli indicatori della produzione scientifica dei candidati in procedure di chiamata di prima fascia effettuate dal DISPO, ai sensi dell art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, e del relativo regolamento di Ateneo; 5. Primo esame della bozza di Regolamento per la valutazione di Ateneo dell impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell attribuzione degli scatti stipendiali triennali"; Il senato accademico delibera di prendere atto di quanto in istruttoria e di rimettere alla Commissione per la metodica di ripartizione dei punti organico di Ateneo per il personale docente l analisi della tematica in argomento. Ciò al fine di individuare i criteri di valutazione, in relazione alle macro categorie delineate dalla normativa vigente (compiti didattici, produzione scientifica, incarichi gestionali svolti) e le procedure più idonee, nonché a formulare proposte agli organi di governo. 6. Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per regolare i rapporti in materia di attività sanitaria tra Università e Servizio Sanitario Regionale: ulteriore esame ed eventuali determinazioni conseguenti: parere; 7. Proroga fino all entrata in vigore del nuovo assetto statutario dei mandati in scadenza dei presidenti delle biblioteche di scuola e del CSSBA e dei componenti (docenti e tecniciamministrativi) dei comitati tecnico scientifici e del consiglio del CSSBA; 8. Costituzione del Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR) sede amministrativa Università degli studi di Milano: parere; 9. Modifica della denominazione del dipartimento di scienze per l architettura (DSA): parere; 10. CONVENZIONI E ACCORDI: A. Revisione della Convenzione tra Università degli Studi di Genova e Promostudi La Spezia Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari a La Spezia: parere; B. Convenzione quadro tra l Università degli studi di Genova e Tigullio Digital S.r.l.: parere; C. Rinnovo convenzione tra l Università degli studi di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice: parere; D. Rinnovo della convenzione quadro tra l Università degli studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse Onlus: parere; 4/5

E. Associazione Festival della Scienza: autorizzazione alla stipula della convenzione tra l Università degli studi di Genova e l Associazione: parere; F. Sottoscrizione del Protocollo operativo Programma FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro parere; G. Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli: parere; H. Formalizzazione definitiva dell adesione dell Università degli studi di Genova al Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l Accesso (C.I.S.I.A.) parere; 11. Fondi per la didattica e la ricerca di Ateneo anno 2016; 12. Istituzione master universitari; l istituzione dei master universitari proposti e alla stipula della convenzione per la realizzazione del master universitario congiunto di I livello in Project Management quality management per il settore navale/nautico di cui all istruttoria. 13. Progetto "Invest your talent in Italy"; 14. Riconoscimento titolo accademico conseguito all'estero. 5/5