REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE INDICE Normativa di riferimento CAPO I L AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Art. 1 L istanza di autorizzazione paesaggistica Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all istanza di autorizzazione paesaggistica Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell autorizzazione paesaggistica Art. 5 Validità dell autorizzazione paesaggistica CAPO II LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 6 Funzioni e competenze Art. 7 Criteri di valutazione Art. 8 Composizione Art. 9 Durata Art. 10 Convocazione Art. 11 Validità delle sedute e delle decisioni Art. 12 Verbalizzazione Art. 13 Sopralluoghi Art. 14 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni CAPO III NORME TRANSITORIE Art. 15 Aggiornamenti Art. 16 Norme transitorie

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo 22 gennaio, n.42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell art.10 della Legge 6 luglio 2002, n.137 (ex Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490 T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell art.1 della Legge 8 ottobre 1997, n.352 (ex Legge 1497/39 e Legge 431/85)).- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005.- P.P.A.R. Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato con D.A.C.R. n. 197 del 3/11/1989;D.G.R. n.578 del 04/06/07 indirizzi per la verifica e l adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale al Codice dei beni Culturali e del Paesaggio ed alla Convenzione Europea Legge n.13 del 08/03/1990 Norme edilizie per il territorio agricolo Circolare n.4 del 28/04/1988 Specifiche riguardanti gli artt. 27-29-30-31-32-60 delle NTA del PPAR ; Circolare n.6 del 12/08/92 Scheda tipo per il censimento dei fabbricati rurali (art.15 L.R. n.13/90 e art.16 NTA PPAR); Circolare n.14 del 28/08/1990 Indirizzi e criteri per l effettuazione di indagini geologioche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPAR ; Circolare n.17 del 18/09/1990 Definizione e perimetrazione delle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche-geomorfologiche ; Circolare n.7 del 29/09/1992 Definizione e perimetrazione delle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze botanico-vegetazionali ; L R 5 agosto 1992, n. 34 (e s.m.i.) Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio L R 27 novembre 2008, n. 34 Disciplina delle Commissioni Locali per il Paesaggio di cui all art.148 del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42 LR 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale. LR 19 novembre 1991, n. 34 Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) e coordinamento di Leggi Regionali riguardanti il territorio. accordo tra Regione Marche e Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in attuazione dell art. 3 del DPCM 12/12/2005. Delibera del Commissario Straordinario/Consiglio dell Ente n. 9 del 30/12/08 con la quale si approva lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistica. D.Lgs. n. 63/2008 e L.R. Marche n. 34 del 2008 Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 02/07/09 nomina dei componenti la commissione del Paesaggio

CAPO I L AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Art. 1 L istanza di autorizzazione paesaggistica La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata al Servizio Ambiente della Comunità Montana Alto e Medio Metauro competente al rilascio dell autorizzazione paesaggistica. Art. 2 Documentazione da allegare all istanza di autorizzazione paesaggistica 1) DOMANDA in carta da bollo da 14,62 Euro contenente i dati essenziali del richiedente, l'indirizzo e n telefonico dello stesso, la titola rità alla presentazione della domanda (ovvero i proprietari, possessori o detentori di cui all art. 159 del citato D.Lgs. 42/04), il nominativo del progettista incaricato e relativo recapito e la sintetica descrizione dell'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione, l elenco dei documenti allegati, la data, la firma del richiedente e copia della ricevuta del versamento di cui al successivo punto 2) ed una ulteriore marca da bollo da 14,63 per il rilascio dell autorizzazione. Il modello di domanda e gli allegati necessari alla richiesta di autorizzazione sono disponibili sul sito della Comunità Montana : www.cmurbania.ps.it/autorizzazionepaesaggistica. La domanda deve essere indirizzata a: Comunità Montana Alto e Medio Metauro Servizio Agricoltura Ambiente Via Manzoni n. 25 61049 URBANIA e consegnata completa degli allegati richiesti all Ufficio Protocollo presso la Sede sopra indicata, oppure spedita via posta ovvero inviata o consegnata al Comune Competente che provvederà alla sua trasmissione alla Comunità Montana. In questo ultimo caso i termini decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione da parte della Comunità Montana. 2) SPESE ISTRUTTORIE, al cui pagamento è subordinato il rilascio del provvedimento nella seguente misura, in relazione ai seguenti interventi edilizi, sia per l iter ordinario che per la procedura in Conferenza dei Servizi: Classe Euro Interventi edilizi 1 50,00 Opere di manutenzione straordinaria. Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di opere pertinenziali ivi comprese le recinzioni. Progetti di varianti il cui progetto originario dispone di autorizzazione paesaggistica; 2 70,00 Condoni; Ampliamento fabbricati fino a 300 mc (v. x p.); Sopraelevazione fabbricati fino a 300 mc (v. x p.); Ristrutturazione edilizia fino a 300 mc (v. x p.); Realizzazione piccole attrezzature turistiche. 3 100,00 Nuove costruzioni fino a 1.500 mc (v. x p.); Ampliamento fabbricati oltre 300

mc (v. x p.); Sopraelevazione fabbricati oltre 300 mc (v. x p.); Ristrutturazione edilizia oltre 300 mc (v. x p.); 4 200,00 Piani di Lottizzazione; P.P.A.; Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria; Nuove costruzioni oltre a 1.500 mc (v. x p.); Reti elettriche e telefoniche oltre a 20 Km; Cavidotti; Impianti eolici; Impianti energetici e termici. Il versamento a beneficio della Comunità Montana dovrà essere effettuato sul C/C Postale n. 10131613, intestato a Comunità Montana Alto e Medio Metauro Servizio Tesoreria, con la seguente casuale: Spese istruttorie per rilascio Autorizzazione paesaggistica. I Comuni sono esenti dal pagamento dei bolli. 3) DOCUMENTAZIONE TECNICA La domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà inoltre essere corredata da una relazione illustrativa che descriva lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. A tale riguardo costituiranno utili riferimenti i modelli e le indicazioni pubblicate sul sito internet della Comunità Montana: www.cm-urbania.ps.it/autorizzazionepaesaggistica. L approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata all entità dell intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio. La documentazione necessaria per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica dovrà essere adeguata ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 e dell accordo tra Regione Marche e Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in attuazione dell art. 3 del DPCM 12/12/2005. La documentazione allegata all istanza dovrà essere prodotta in quattro copie. Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento L amministrazione provvede a dare notizia dell avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l amministrazione competente; b) l oggetto del procedimento promosso; c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione: e) la data di presentazione della istanza; f) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell autorizzazione paesaggistica A seguito dell approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell art. 156 ovvero ai sensi dell art. 143 del D. Lgs. 42/2004, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell art. 145 dello stesso D. Lgs. 42/2004 per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica si applica la procedura ordinaria di cui all art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Nel periodo transitorio, l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, secondo la procedura di cui all art. 159 del D. Lgs. 42/2004. Alla prima comunicazione, di cui sopra, potrà far seguito l eventuale richiesta di integrazione che dovrà essere inoltrata dal RUP entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione della pratica agli atti; la documentazione integrativa dovrà pervenire all Ufficio Ambiente entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, pena l archiviazione della pratica. Ai sensi dell art.146 comma 6 del DPR 42/2004, si intende che il termine resta sospeso per richiesta integrazione per una sola volta, dalla data della richiesta di integrazione fino alla ricezione della documentazione. Entro il termine massimo per l istruttoria fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Comunità Montana di tutta la documentazione completa, salvo i casi di interruzione di cui ai punti precedenti, la Comunità Montana completerà l istruttoria della pratica e qualora la stessa sia meritevole di approvazione il relativo provvedimento sarà trasmesso alla competente Soprintendenza, secondo quanto prescritto dal 2 c omma dell art.159 Decreto Legislativo n.42/04. Nel caso di parere negativo, verrà notificato il relativo provvedimento alla Ditta interessata e al sindaco del Comune competente, nel rispetto della procedura dell art.10bis della L. 241/90. La Ditta provvederà a ritirare n.3 copie degli elaborati progettuali. L autorizzazione paesaggistica, nella quale è richiamato il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Qualora l autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l ufficio competente al rilascio dell autorizzazione deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. In caso di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell art. 5 del DPR 447/1998 l autorizzazione

paesaggistica dovrà pervenire nei termini di legge, e comunque entro la chiusura della Conferenza stessa. Qualora l esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per il paesaggio. Art. 5 Validità dell autorizzazione paesaggistica L autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa. Qualora nel termine suddetto la Ditta richiedente non realizzi l intervento autorizzato, l autorizzazione rilasciata si intende decaduta.

CAPO II LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 6 Funzioni e competenze Ai sensi della L.R. n. 34 del 27/11/2008 Disciplina delle Commisioni Locali per il Paesaggio di cui all art. 148 del D.Lgs 22/01/04 n. 42 è istituita la Commissione per il paesaggio. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Comunità Montana I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono richiamati nell autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono presupposto necessario. Art. 7 Criteri di valutazione La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesisticoambientali vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio. La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. Art. 8 Composizione La Commissione per il paesaggio è composta in base alle indicazione della Legge R.M. n. 34/08 da non meno di tre soggetti con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da: a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali; b) un laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali; c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali. Ai lavori della Commissione per il paesaggio sono invitati a partecipare, senza diritto di voto: - il responsabile al rilascio dell autorizzazione all attività o suo delegato; - il tecnico del Comune, ed eventualmente della Riserva del Furlo, nel cui territorio ricade l intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica. Art. 9 Durata La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. L assenza ingiustificata, da parte dei membri, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. La Comunità Montana provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.

Art. 10 Convocazione La Commissione per il paesaggio è convocata dal Responsabile al rilascio dell autorizzazione paesaggistica o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche per le vie brevi (posta elettronica) e pervenire almeno 1 giorno prima della seduta unitamente all ordine del giorno compilato dal Responsabile. Art. 11 Validità delle sedute e delle decisioni Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno due componenti. La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei componenti. Art. 12 Verbalizzazione Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell ambito della Commissione del Paesaggio da uno dei membri nominato di volta in volta. Il segretario verbalizzante provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti la Commissione per il paesaggio presenti alla seduta. Art. 13 Sopralluoghi E data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi per l espressione del parere. Art. 14 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

CAPO III NORME TRANSITORIE Art. 15 Aggiornamenti Qualora leggi statali e regionali successive all approvazione del presente regolamento dovessero modificare e/o integrare quelle in esso richiamate, in ossequio delle quali si sono stabilite le norme e le procedure, le stesse ne determineranno il contestuale adeguamento. Art. 16 Norma Transitoria Le spese di istruttoria di cui al Capo I art.2 comma 2, verranno applicate dalla data di approvazione del presente: Regolamento per il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche da parte degli organi competenti della Comunità Montana.