COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese
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- Daniele Raffaello Lombardo
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1 COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese REGOLAMENTO Approvato con deliberazione consiliare n.26 del
2 Normativa di Riferimento articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 D.G.R. 13 marzo 2006 n. 8/2121 D.G.R. 6 agosto 2008 n. 8/7977 A cura del Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Territorio Edilizia Privata e Urbanistica settembre
3 REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ARTICOLO 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio in conformità ai disposti dell articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e dell articolo 148 del D. Lgs. 42/2004. La Commissione è l organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Ternate. ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE La Commissione è composta da almeno 3 soggetti, compreso il presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Il presidente è eletto nella prima seduta della Commissione. Ai lavori della Commissione partecipano (senza diritto di voto) anche il responsabile del servizio tecnico e/o il responsabile del procedimento e/o altro personale dell ufficio che provvede all illustrazione delle pratiche. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di Sindaco, di Assessore ovvero di Consigliere Comunale. E inoltre incompatibile per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle pratiche sottoposte alla Commissione. ARTICOLO 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE, DURATA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti dettati dalla D.G.R. 6 agosto 2008 n a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. La Commissione rimane in carica tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti. Saranno considerati dimissionari i componenti elettivi che senza giustificato motivo (da inoltrare formalmente prima di ogni seduta della Commissione) risulteranno assenti per tre sedute consecutive della Commissione. I componenti decadranno inoltre automaticamente dalla nomina qualora insorgano cause di incompatibilità successive alla nomina e comunque con la decadenza del Sindaco. Spetta alla Giunta Comunale nominare il sostituto. ARTICOLO 4 - COMPETENZE Il parere della Commissione è obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell ente. La Commissione, compiuta l istruttoria da parte degli uffici competenti, esprime parere in merito al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli e 159 del D. Lgs. n. 42/2004, conformemente a criteri emanati in merito dalla Giunta Regionale, in attuazione del disposto di cui all articolo 84 della Legge Regionale n. 12/2005. La commissione esprime inoltre pareri ex art. 32 della Legge 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia. Sanzioni amministrative e penali) ed esprime giudizio di impatto paesistico, ed eventualmente valutazione di impatto ambientale V.I.A., come prescritto dall art. 30 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il parere della Commissione per il paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nel seguente caso: opere pubbliche e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico; Pagina 3 di 5
4 In materia urbanistica la Commissione per il paesaggio valuta i caratteri di inserimento nel paesaggio degli interventi proposti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento. ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI Il parere della Commissione non è dovuto nei casi previsti dall art.149 del D. Lgs. n. 42/2004 e in particolare: a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l esercizio di attività agro silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati nell articolo 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Il parere non è inoltre richiesto in caso di realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, nel sottosuolo (posa o modifica tubazioni Enel, gas, Acqua, ecc.). ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO La commissione si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Le riunioni non sono pubbliche, se opportuno il Presidente può consentire la partecipazione del solo progettista, limitatamente all illustrazione del progetto. La convocazione è fatta dal responsabile dell Area Tecnica o dal responsabile del procedimento con avvisi da notificarsi anche a mezzo fax, posta elettronica o sms, almeno cinque giorni prima della riunione. La commissione prende in esame, in ordine di presentazione, i progetti inseriti nell ordine del giorno predisposto dall ufficio tecnico. Per la validità della seduta, occorre l intervento del Presidente e di almeno n 1 dei membri elettivi della Commissione. I pareri sono espressi a maggioranza semplice. In caso di espressione del giudizio di impatto paesistico, ai sensi dell art. 29, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Regionale la commissione esprimerà: impatto positivo, quando l intervento progettato contribuisce a conseguire la finalità della pianificazione paesistica, ovvero quando migliora il quadro paesistico e/o la fruizione paesistica del contesto (quindi crea nuovi valori/risorse paesistici); impatto neutro, quando l intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non compromette valori/risorse paesistici non riproducibili; impatto negativo, quando l intervento progettato compromette valori/risorse paesistici non riproducibili e necessita quindi di una riprogettazione e/o di adeguate forme di mitigazione. I verbali delle riunioni della Commissione sono raccolti in apposito registro e riportano oltre ai motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti e dove necessario il giudizio di impatto paesistico; sugli elaborati del progetto stesso viene apposto il timbro della Commissione con la data del verbale e la firma del Presidente. Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, deve indicarne i motivi da riportare sul registro di cui al presente articolo. Pagina 4 di 5
5 I componenti della Commissione non possono esprimere pareri su progetti in cui abbiano interessi diretti o indiretti, devono astenersi dal partecipare alle sedute della Commissione ove vengono trattati tali progetti e ciò deve risultare dal verbale della seduta. La Commissione può effettuare sopralluoghi qualora ritenuti utili per l espressione del parere. La commissione stessa può delegare alcuni dei suoi membri all esperimento del sopralluogo. ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in un ottica di compatibilità con i valori paesaggistici deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda, nonché agli altri atti di natura paesaggistica (in particolare dalla D.G.R. 13 marzo 2006 n. 8/2121 e dalla D.G.R. 6 agosto 2008 n. 8/7977). La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico giuridica dell intervento proposto. ARTICOLO 8 - RIMBORSO SPESE Ai componenti della Commissione, per ogni seduta, è riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato in base alle tabelle predisposte dall Automobile Club Italia (ACI). ARTICOLO 9 NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI Con l approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso. La vigente Commissione per la Tutela del Paesaggio incardinata incaricata ad esprimersi ai sensi dell art. 81 comma 5 della legge Regionale n. 12/2005 cesserà la propria operatività a seguito della nomina della nuova commissione istituita ai sensi del presente Regolamento. ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell art. 60, comma 5, dello statuto comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Comune. * * * Pagina 5 di 5
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