Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale, decreta:

Documenti analoghi
Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Decreto del Consiglio federale

del 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

del 22 maggio 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Costruzione in legno

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Edilizia

shab.ch fosc.ch fusc.ch

del 31 marzo 2015 Art. 2 l innovazione.

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Regolamento sul «Fondo di formazione professionale Geomatici/Geomatiche Svizzera»

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Sezione 2: Compiti e indipendenza

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Lattoniera/Lattoniere con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Muratrice/Muratore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

1 Introduzione. 2 Priorità programmatiche. del 9 novembre 2016

420.2 Legge federale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia/Calzolaio con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento di esecuzione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Sezione 1: Oggetto e durata. del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Proroga e modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

Ordinanza sulla promozione della cultura

Sezione 1: Oggetto e durata. del 20 dicembre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Disposizioni esecutive concernenti i corsi interaziendali

Transcript:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» del 10 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale, decreta: Art. 1 È conferita l obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» ai sensi del regolamento del 23 giugno 2017 che figura in allegato 2. Art. 2 1 Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2019. 2 L obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata. 3 Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione. 10 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Le presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 1 RS 412.10 2 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 9 novembre 2018. Per la versione previgente del regolamento si veda il decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate dell 11 agosto 2009, FF 2009 5405. 2018-1886 5413

Allegato (art. 1) Regolamento del fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1 Denominazione Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale Involucro edilizio» un fondo per la formazione professionale («fondo») della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» ai sensi dell articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 3 sulla formazione professionale (LFPr). Art. 2 Scopo 1 Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base del ramo dell involucro edilizio. 2 Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo, disciplinati nella sezione 4. Sezione 2: Campo d applicazione Art. 3 Campo d applicazione territoriale Il fondo è valido in tutta la Svizzera. Art. 4 Campo d applicazione aziendale 1 Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nei settori non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani, impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimenti per facciate. Di questi fanno parte segnatamente i seguenti elementi dell edilizia del soprassuolo: 3 RS 412.10 5414

a. inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all aria; b. copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali; c. strati di protezione e di finitura; d. montaggio sull involucro edilizio di elementi per l uso dell energia solare (tecnologia fotovoltaica / impianti termici senza installazioni 220V). 2 Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzione in legno e in metallo nonché le facciate in legno. Art. 5 Campo d applicazione personale Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività tipiche relative a uno dei seguenti titoli: a. denominazioni professionali secondo il regolamento del 18 dicembre 2001 e precedenti: 1. copritetto qualificato/a e con formazione empirica, 2. costruttore / costruttrice di tetti piatti qualificato/a e con formazione empirica, 3. costruttore / costruttrice di facciate qualificato/a e con formazione empirica, 4. montatore / montatrice di facciate qualificato/a e con formazione empirica, 5. asfaltista qualificato/a e con formazione empirica; b. denominazioni professionali secondo il regolamento dell 8 novembre 2007: 1. addetta alle policostruzioni CFP / addetto alle policostruzioni CFP, 2. policostruttrice AFC / policostruttore AFC con indirizzo professionale impermeabilizzazione, copertura di tetti o costruzione di facciate; c. denominazioni professionali a partire dal 1 gennaio 2017: 1. addetta alle impermeabilizzazioni CFP / addetto alle impermeabilizzazioni CFP, 2. addetta alla copertura di tetti CFP / addetto alla copertura di tetti CFP, 3. addetta alla costruzione di facciate CFP / addetto alla costruzione di facciate CFP, 4. impermeabilizzatrice AFC / impermeabilizzatore AFC, 5. copritetto AFC / copritetto AFC, 6. costruttrice di facciate AFC / costruttore di facciate AFC. 5415

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d applicazione territoriale, aziendale e personale del fondo. Sezione 3: Prestazioni Art. 7 1 Due terzi dei contributi sono destinati a indennizzare le aziende di tirocinio per i costi della partecipazione delle persone in formazione (AFC e CFP) ai corsi interaziendali che portano al conferimento dei titoli delle formazioni professionali di base di cui all articolo 5 lettera c. 2 Un terzo dei contributi è destinato alla promozione della formazione professionale di base, segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti: a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base (valutazioni, sviluppo, progetti, comunicazione, garanzia della qualità); b. elaborazione, sviluppo e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base; c. elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base; d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione e di qualificazione della formazione professionale di base; e. promozione delle giovani leve, marketing dei posti di tirocinio e del campo professionale; f. partecipazione a campionati professionali svizzeri e internazionali; g. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dalla «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua. 3 Su proposta della Commissione del fondo, il Comitato può concedere altri contributi finanziari destinati a provvedimenti ai sensi del capoverso 2. Sezione 4: Finanziamento Art. 8 Base di calcolo 1 La base di calcolo dei contributi è rappresentata dall azienda o parte di azienda di cui agli articoli 4 e 5. 2 Il contributo è calcolato sulla base dell autodichiarazione dell azienda. 5416

3 Qualora un azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione, la Commissione del fondo (art. 14) stima il contributo secondo il proprio apprezzamento. Art. 9 Contributi 1 I contributi hanno la seguente composizione: a. contributo per azienda o parte di azienda di cui all articolo 4: CHF 300 b. contributi pro capite di cui all articolo 5: CHF 120 2 Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi. 3 Le aziende individuali sono soggette all obbligo di contribuzione. 4 Per persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, sempre che siano assoggettate all obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 1982 4 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 5 I contributi devono essere versati ogni anno. 6 I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati in base all indice nazionale dei prezzi al consumo del 1 gennaio 2017. Sono sottoposti a verifica ogni due anni dalla Commissione del fondo e, se del caso, adeguati all indice nazionale dei prezzi al consumo. Art. 10 Esenzione dall obbligo di contribuzione 1 Un azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla segreteria della «società cooperativa Involucro edilizio Svizzera». 2 L esenzione dall obbligo di contribuzione è disciplinata dall articolo 60 capoversi 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l articolo 68a capoverso 2 dell ordinanza del 19 novembre 2003 5 sulla formazione professionale. Art. 11 Limitazione delle entrate Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. 4 RS 831.40 5 RS 412.101 5417

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12 Regolamento esecutivo L Assemblea dei delegati della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» e l Assemblea generale dell associazione di categoria «Pavidensa» emanano un Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale Involucro edilizio. Art. 13 Comitato centrale 1 Il Comitato centrale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» è l organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica. 2 Il Comitato assolve in particolare i seguenti compiti: a. nomina i membri della Commissione del fondo; b. designa una segreteria per l amministrazione del fondo; c. attribuisce i mezzi secondo l elenco delle prestazioni e determina la parte destinata alla costituzione di riserve; d. definisce periodicamente l elenco delle prestazioni e determina la parte destinata alla costituzione di riserve; e. decide in merito ai ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo; f. approva il preventivo e il consuntivo del fondo. Art. 14 Commissione del fondo 1 La Commissione del fondo è composta da tre a cinque membri, di cui almeno un delegato di «Pavidensa» La Commissione è l organo direttivo del fondo e si autocostituisce. 2 La Commissione delibera in materia di: a. subordinazione di un azienda al fondo; b. determinazione dei contributi di un azienda in caso di ritardo nel pagamento; c. ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d intesa con la direzione di detto fondo. 3 La Commissione approva il preventivo ed esercita la vigilanza sulla segreteria. Art. 15 Segreteria 1 La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell ambito delle sue competenze. 2 La segreteria è responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all articolo 7, provvede all amministrazione e alla contabilità e stila il preventivo e il consuntivo. 5418

Art. 16 Consuntivo, revisione e contabilità 1 La segreteria gestisce il fondo come conto con contabilità autonoma, conto economico, bilancio e con un proprio centro costi. 2 Il consuntivo del fondo è controllato, nell ambito della revisione annuale dei conti della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera», da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727 731a del Codice delle obbligazioni 6. 3 Il periodo contabile è l anno civile. Art. 17 Vigilanza 1 Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) conformemente all articolo 60 capoverso 7 LFPr 7. 2 Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati per conoscenza alla SEFRI. Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 18 Approvazione Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato centrale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» il 22 giugno 2017 e dall Assemblea dei delegati il 23 giugno 2017 in virtù degli articoli 17 capoverso 2 lettera o e 22 capoverso 2 lettera g degli statuti della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» del 24 giugno 2011. Art. 19 Conferimento del carattere obbligatorio generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale. Art. 20 Scioglimento 1 Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» scioglie il fondo con il consenso della SEFRI. 2 Un eventuale capitale residuo del fondo è destinato a uno scopo affine a condizione che sia utilizzato. 6 RS 220 7 RS 412.10 5419

Art. 21 Sostituzione di un regolamento precedente Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 22 settembre 2008 del Fondo per la formazione professionale dell Associazione svizzera Tetto e facciate. 23 giugno 2017 Walter Bisig Presidente Dr. André Schreyer Direttore 5420