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ENTE DI GOVERNO D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 6 ALESSANDRINO Associazione degli Enti Locali per l organizzazione del Servizio Idrico Integrato CONFERENZA dell Egato6 ALESSANDRINO OGGETTO: Esame ed approvazione nuova articolazione tariffaria ai sensi della normativa ARERA (TICSI) Adunanza del 20/12/2018 Verbale n 41/2018 Prot. N. 1967 del 20/12/2018 L anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,30 nella Sala riunioni dell Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell Egato6, prot. n 1910 in data 10/12/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell Egato6 Alessandrino. Ente Rappresentanza totale Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. a.t.o. Alessandrino 172.680 Buzzi Langhi Davide Rappresentante X 172.680 a.t.o. Acquese 53.595 Lucchini Lorenzo Rappresentante X 53.595 a.t.o. Ovadese 90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X 90.854 a.t.o. Novese 94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X 94.350 a.t.o. Tortonese 103.749 Gnudi Flaviano Rappresentante X 103.749 U.M. dal Tobbio al Colma 35.628 Ravera Franco Presidente X 35.628 U.M. tra Langa e alto Monferrato 11.512 Barisone Piero Presidente X U.M. Suol d Aleramo 35.407 Isola Claudio Delegato X 35.407 U.M. Langa Astigiana Val Bormida 29.725 Bonelli Giorgio Presidente X 29.725 U.M. Val Lemme 14.222 Merlo Bruno Presidente X 14.222 U.M. Valli Borbera e Spinti 21.723 Barbieri Silvio Presidente X 21.723 U.M. Terre Alte 50.318 Freggiaro Renato Delegato X U.M. Valli Curone Grue Ossona 11.822 Semino Fabio Presidente X U.M. Alto Monferrato Aleramico 18.010 Panaro Giuseppe Presidente X 18.010 C.M. Terre del Giarolo 6.405 Musso Raffaella Commissario X Provincia Alessandria 240.092 Baldi Gianfranco Presidente X 240.092 Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato X TOTALE 1.000.000 12 5 Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell Egato6 alessandrino. Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l Ing. Adriano Simoni, Direttore dell Ente di Governo d Ambito n 6 Alessandrino. Relaziona il Sig. Presidente Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 1 di 8 910.035

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; vista la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato; vista la Convenzione istitutiva dell Autorità d Ambito per l organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l A.T.O. 6 Alessandrino ; vista la Deliberazione della Conferenza dell A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad oggetto Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII nell ATO 6 Alessandrino, con la quale si è provveduto all affidamento della gestione del SII nell intero ATO ; vista la deliberazione dell Autorità (Arera) per la regolazione dei servizi idrici n. 665/2017/R/idr Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, con il quale sono stati definiti i criteri per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali del servizio idrico integrato; vista la deliberazione ARERA n. 897/2017/R/idr Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, con il quale sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati; visto in particolare l art. 3 Procedura di approvazione dei corrispettivi della deliberazione n. 665/2017/R/idr, in particolare: 3.1 L articolazione tariffaria è adottata dagli Enti di governo dell ambito o dagli altri soggetti competenti, sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1.1, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori. 3.2 Entro il 30 giugno 2018, l Ente di governo dell ambito, o altro soggetto competente: a) riclassifica le tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all Articolo 3 e all Articolo 8 dell Allegato A; b) in particolare, definisce l articolazione tariffaria applicata all utenza domestica residente secondo i criteri di cui al Titolo 2 dell Allegato A, utilizzando, ai fini dell individuazione della quota variabile del corrispettivo, il criterio pro capite nei termini di cui all Articolo 3 dell Allegato A; Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 2 di 8

c) per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, definisce i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 dell Allegato A; d) nello svolgere le attività di cui ai punti sub a), b) e c), verifica il rispetto dei vincoli fissati al Titolo 5 dell Allegato A, volti a disciplinare gli effetti, sui ricavi del gestore, della riforma recata dal presente provvedimento; e) adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato; f) comunica all Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo: i. l atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le diposizioni di cui al presente provvedimento; ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate. 3.3 Ove il termine di cui al precedente comma 3.2 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all Ente di governo dell ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento dell articolazione tariffaria da applicare agli utenti, redatta conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all Autorità. 3.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l istanza di cui al comma 3.3, intendendosi accolta dall Ente di governo dell ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all Autorità. considerato che ai fini dell applicazione della nuova struttura tariffaria occorre, con riferimento all alleato A della deliberazione n. 665/2017 agli artt. 2 e 8, definire specifiche categorie d utenza e sottotipologie in relazione agli usi, in particolare: Utenza domestica: uso domestico residente, uso domestico non residente, uso condominiale; Utenza diversa dal domestico: uso produttivo/industriale; uso artigianale e commerciale; uso agricolo e zootecnico; uso pubblico (disalimentabile, non disalimentabile); altri usi. visto l Allegato A alla deliberazione n. 665/2017/R/idr in particolare l art. 3 Articolazione pro capite : [ ] 3.4 L Ente di governo dell ambito, o altro soggetto competente, per il quale non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto: a) sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone l applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino al completamento del set informativo necessario; Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 3 di 8

b) in considerazione dell effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, a seguito dell acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all uopo necessari, prevedendone la conseguente applicazione, comunque a decorrere dal 1 gennaio 2022. 3.5 Qualora, in fase di prima applicazione della riforma, si ricorra all adozione del criterio pro capite di tipo standard richiamato al precedente comma 3.4, lett. a), per ogni utente domestico residente, la fascia di consumo annuo agevolato corrisponde all'intervallo compreso tra 0,00 mc/anno e un volume almeno pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di tre componenti (ossia 150 litri/abitante/giorno, corrispondente a 54,75 mc/anno, valore che viene arrotondato a 55 mc/anno per tener conto delle annualità bisestili). Il soggetto competente può in ogni caso individuare una fascia di consumo agevolato più ampia di quella di cui al precedente periodo. 3.6 Nei casi di cui al comma 3.4, lett. a), che prevede il ricorso al criterio pro capite di tipo standard, il gestore può richiedere, in accordo con l Ente di governo dell ambito, agli utenti domestici residenti, una dichiarazione in ordine al relativo numero di componenti, al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi derivanti dall applicazione di un valore uniforme. A tutela dei nuclei domestici numerosi, è fatto obbligo al gestore di accettare l autodichiarazione comunque trasmessa dal singolo utente interessato. preso atto dell esigenza da parte degli attuali gestori di riorganizzare le modalità di raccolta e acquisizione delle informazioni utili per l applicazione dei consumi sulla base dell effettiva numerosità dei componenti di ciascun utenza domestica residente, fermo restando quanto precisato al comma 3.6 dell allegato A sopra richiamato; constatata pertanto la necessità di definire le quote variabili dell acquedotto sulla base del principio pro-capite di tipo standard constatato che l attuale articolazione tariffaria prevede una fascia agevolata di 60 mc/anno, più ampia della fascia individuata dal provvedimento ARERA; ritenuto che, per agevolare le utenze più deboli, sia opportuno non rideterminare tale fascia lasciando il limite dei 60 mc/anno; considerato inoltre che la nuova struttura dei corrispettivi non prevede più per i servizi fognatura e depurazione la possibilità di articolare la tariffa per fasce di consumo, stabilendo una fascia unica di consumo; preso atto che la nuova struttura generale dei corrispettivi, determinata secondo quanto stabilito agli artt. 5,6,7,11,12,13 dell Allegato A alla deliberazione n. 665/2017/R/idr, risulta determinata prevedendo una quota variabile (acquedotto), modulata per fasce di consumo, una quota variabile (fognatura e depurazione), proporzionale al consumo ma non modulata per fasce e una quota fissa, indipendente dal consumo, e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione, secondo il seguente schema generale: Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 4 di 8

Visto il Titolo 4 dell Allegato A (artt. 15-21) in merito alla definizione dei corrispettivi per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura; considerato che alla luce di quanto sopra si rende necessario rideterminare il sistema di calcolo dei corrispettivi per le utenze non domestiche autorizzate a scaricare reflui industriali in pubblica fognatura; preso atto che sulla base dei dati trasmessi dai gestori, gli Uffici hanno effettuato diverse simulazioni per minimizzare l impatto sugli utenti e sull equilibrio economico dei gestori stessi dovuto alla nuova metodologia di calcolo; considerato che la modifica del sistema di calcolo dei corrispettivi implica variazioni in positivo per alcuni utenti ed in negativo per altri della spesa rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. visto in particolare l art. 21 comma 2 dell Allegato A alla Deliberazione ARERA 665/2017 che stabilisce: 21.2 La spesa annua di ciascun utente industriale p-esimo, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. Ritenuto necessario ai fini del mantenimento dell equilibrio economico finanziario dei gestori stabilire analoga misura di salvaguardia anche in caso di decremento rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. Considerato inoltre che, con riferimento all applicazione dei corrispettivi all utenza, la delibera Arera stabilisce (art. 4) quanto di seguito: A decorrere dal 1 gennaio 2018, il gestore: fino all adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell Ente di governo dell ambito o di altro soggetto competente, il gestore emette le fatture relative al Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 5 di 8

pertinente periodo dell anno 2018 sulla base dell articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; successivamente all adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell Ente di governo dell ambito o di altro soggetto competente, il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell anno 2018 sulla base dell articolazione tariffaria approvata dal citato soggetto competente ed in ogni caso, garantendo che, almeno nell ultimo ciclo di fatturazione dell annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall Ente di governo dell ambito o da altro soggetto competente; la differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall Ente di governo dell ambito, o altro soggetto competente, sia oggetto di conguaglio nell ambito dei documenti di fatturazione emessi dal gestore sulla base della struttura dei corrispettivi adottata per l anno 2018; l utente può richiedere - ad integrazione delle disposizioni di cui all art. 42 del RQSII la rateizzazione del pagamento della fattura recante il conguaglio di cui al precedente comma 4.2; il corrispettivo tariffario deve comunque rispettare i limiti fissati dal Titolo 5 dell Allegato A. Vista la Relazione di accompagnamento per la definizione corrispettivi servizi idrici (TICSI) Del. ARERA 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017, predisposta dagli Uffici sulla scorta della metodologia in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; dato atto che: è stato espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; tutto ciò premesso e considerato; dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall art.8 comma 6 della Convenzione; LA CONFERENZA dell Egato6 ALESSANDRINO a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 910.035/1.000.000. DELIBERA Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 6 di 8

1) Approvare la nuova articolazione tariffaria come riportato nel documento Relazione di accompagnamento per la definizione corrispettivi servizi idrici (TICSI) Del. ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, predisposta dagli Uffici sulla scorta della metodologia in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) Stabilire che al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti e non compromettere l equilibrio economico finanziario dei gestori la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. 3) incaricare il Direttore dell Ente di Governo d'ambito di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all attuazione del presente provvedimento, apportando alla presente proposta eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie; 4) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione suddetta all'arera per le determinazioni di competenza. 5) Trasmettere la presente Deliberazione e la documentazione suddetta ai Gestori dell'ato6. 6) Considerato che occorre tempestivamente comunicare all ARERA quanto determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 7) Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all Albo Pretorio informatico dell Egato6. Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 7 di 8

Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente dell Egato6 f.to Gianfranco Baldi Il Direttore dell Egato6 f.to Ing. Adriano Simoni Copia conforme all originale ad uso amministrativo. Alessandria, lì Il Direttore dell Egato6 Ing. Adriano Simoni Delibera n 41 del 20/12/2018 Pagina 8 di 8