sull applicazione del nuovo regolamento della Commissione 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 in materia di de minimis.

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DGR n.43-6907 del 17 settembre 2007 Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis). Approvazione linee guida ed orientamenti applicativi per le Direzioni regionali. Con l entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario in materia di aiuti di importanza minore de minimis (Regolamento della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006) emerge l esigenza di garantire una maggior trasparenza agli interventi pubblici che utilizzano tale regime e si rende altresì opportuno, non solo procedere all attivazione di tempestivi meccanismi di controllo e di garanzia di parità di trattamento, ma anche provvedere ad una uniforme e concertata attuazione delle nuove disposizioni in tutti i settori regionali coinvolti dall applicazione del suddetto regolamento. La necessità di tale uniformità nasce anche dall esigenza di raccogliere dati omogenei da inserire nel sistema informativo SMAIL, Sistema di Monitoraggio Agevolazioni alle Imprese Locali, realizzato dal CSI su commissione della Regione Piemonte, per la registrazione ed elaborazione dei dati sui contributi alle imprese e sull applicazione appunto dei regimi de minimis. Questo sistema nasce da una disposizione della precedente normativa comunitaria (dettata dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001) che ha imposto agli Stati membri di collaborare con la Commissione nell assicurare il rispetto delle norme in materia di Aiuti di Stato e di aiuti concessi a titolo di de minimis. In particolare l articolo 3, comma 2, del Regolamento prevedeva l istituzione, presso ogni Stato membro, di un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tali aiuti, concessi da qualsiasi autorità nell ambito dello Stato stesso. Sul versante della normativa nazionale, la legge 5 marzo 2001 n 57, in applicazione della predetta normativa comunitaria, ha previsto l istituzione di un sistema informativo per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni. In esecuzione di tale disposto, Il Ministero delle Attività Produttive ha realizzato una base dati denominata Banca Dati Anagrafica (di seguito BDA), progettata e realizzata nell'ambito del Programma Operativo Multiregionale (P.O.M.) 1994-99. In questo contesto, le Regioni, al fine di trasmettere con celerità e periodicità i dati sugli aiuti alle imprese e monitorare i propri interventi finanziari, si stanno dotando di sistemi informativi che consentano la raccolta e la tenuta dei dati relativi agli aiuti de minimis alle imprese. La Regione Piemonte ha deliberato la costituzione del proprio sistema informativo, con la DGR 38-7419 del 21/10/2002 ed ha istituito un gruppo di lavoro interassessorile con la successiva DGR 32-11880 del 2 marzo 2004, composto dalle diverse Direzioni interessate e coordinato dalla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con il compito di seguire la realizzazione del progetto. L entrata in vigore del nuovo regolamento rende pertanto opportuni alcuni aggiustamenti al sistema informativo realizzato, nonché una certa uniformità di gestione dei bandi, sia in relazione all applicazione omogenea dello stesso, sia per raccogliere dati organici e coerenti da inserire nel sistema informativo. Per questo motivo il gruppo di lavoro interassessorile ha deciso di redigere delle puntuali linee guida e fornire orientamenti applicativi che possano fungere da riferimento per le Direzioni regionali che gestiscono aiuti de minimis, anche al fine di agevolare l attività e le procedure connesse allo svolgimento di una proficua collaborazione tra operatore ed utentedestinatario. Le suddette indicazioni sono state portate opportunamente a conoscenza di tutte le Direzioni regionali con nota prot. n. 12529 del 17/07/2007, al fine di consentire la formulazione di eventuali osservazioni, cui ha fatto seguito la stesura definitiva dell allegato testo delle linee guida

sull applicazione del nuovo regolamento della Commissione 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 in materia di de minimis. A tal fine si propone, pertanto, l approvazione delle allegate linee guida e dei conseguenti orientamenti applicativi concernenti la ricognizione e la conforme interpretazione (avvallata, in buona parte dei casi, da interventi della Commissione stessa) delle principali disposizioni del provvedimento comunitario nonché alcune indicazioni per la stesura dei bandi o degli atti di concessione di agevolazioni alle imprese. La Giunta regionale, a voti unanimi, d e l i b e r a - di approvare l allegato documento contenente le linee guida e gli orientamenti applicativi alle Direzioni regionali relative all utilizzo in ambito regionale del reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), concernenti la ricognizione e la conforme interpretazione delle principali disposizioni del provvedimento comunitario nonché alcune indicazioni per la stesura dei bandi o degli atti di concessione di agevolazioni alle imprese. Le Direzioni regionali sono tenute all applicazione delle allegate disposizioni in tutti i casi in cui si proceda alla concessione di aiuti ai sensi del citato regolamento comunitario. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO OGGETTO: IL NUOVO REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 RELATIVO ALL APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI D IMPORTANZA MINORE ( DE MINIMIS ). LINEE GUIDA ED ORIENTAMENTI APPLICATIVI. Il Regolamento della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore ( de minimis ), sostituisce il precedente ed analogo Regolamento (CE) 69/2001 disciplinando, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola de minimis. La Commissione considera infatti minimi e quindi inidonei ad avere una incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario gli aiuti, erogati ad un impresa, che non superano la soglia stabilita dal suddetto regolamento e calcolata nell arco di tre esercizi finanziari. Pertanto gli aiuti concessi alle imprese che soddisfano tutte le condizioni stabilite nel predetto regolamento sono da considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all articolo 87 par. 1 del trattato e conseguentemente non sono soggetti all obbligo di notifica previsto dall art. 88 par. 3. Inoltre, nel caso di attivazione di un regime de minimis non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui all articolo 3 del regolamento stesso, e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi. 1. Campo di applicazione, trasparenza ed importo degli aiuti (artt. 1 e 2) Il regolamento attualmente in vigore si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, comprese, seppur con qualche eccezione, quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono, peraltro, specificamente esclusi dal regolamento i settori della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione della specifica normativa settoriale, il settore carboniero, gli aiuti a favore di attività connesse all esportazione, quelli condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti di importazione, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà. Per quanto riguarda invece il settore dei trasporti su strada, a differenza di quanto previsto dal Regolamento 69/2001, che lo considerava estromesso dagli aiuti in regime de minimis, il nuovo regolamento ammette le relative imprese al beneficio, limitando però l ammontare degli aiuti erogabili a 100.000 nell arco di tre esercizi finanziari. Rimangono comunque esclusi da tale applicazione gli aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Per tutte le altre imprese che sono ammesse al beneficio, il regolamento 1998/06 porta a 200.000 il massimale degli aiuti che possono essere concessi nell arco di tre esercizi finanziari a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato (sovvenzione diretta, prestito agevolato, agevolazione fiscale, estinzione di debiti, garanzie etc ) purché ricorra sempre il requisito della trasparenza. In particolare sono aiuti c.d. trasparenti, quelli riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione, preventivamente, l equivalente sovvenzione lorda (ESL), senza che sia necessario attuare una attenta analisi di rischio. Per essere considerati tali, i benefici concessi devono soddisfare specifiche condizioni che dipendono dal tipo di aiuto di volta in volta considerato: - gli aiuti sotto forma di prestiti: sono trasparenti se l ESL è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e tenuto conto dell esistenza di normali garanzie e rischi eccessivi associati al prestito; - gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale: sono trasparenti se l importo totale dell apporto pubblico è inferiore alla soglia de minimis;

- gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio: sono trasparenti se l apporto di capitale pubblico è inferiore alla soglia de minimis per ogni impresa. - gli aiuti individuali sotto forma di garanzie: sono trasparenti se sono aiuti a PMI non in difficoltà, se il prestito cui è collegata la garanzia non supera euro 1,5 mil (750.000 nel settore del trasporto su strada) e la garanzia non supera l 80% del prestito. In linea generale gli aiuti di Stato, anche quelli di minore importanza, dovrebbero sempre avere obiettivi chiaramente definiti, essere proporzionati e, altro requisito rilevante, temporanei in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra gli eventuali effetti negativi degli stessi sulla concorrenza e quelli positivi in termini di interesse comune. E opportuno, infine, sottolineare che i potenziali beneficiari per poter essere assoggettati al contributo de minimis devono essere qualificati quali imprese (sia individuali che societarie) attive ovvero che svolgano effettivamente una attività in uno specifico settore di produzione economica e non presentino profili assimilabili alle imprese in difficoltà. A tal fine una adeguata dichiarazione dell impresa beneficiaria, regolarmente costituita e registrata, relativa all attività svolta anche in funzione del codice ATECO potrebbe risultare parimenti vantaggiosa ai propositi di controllo e trasparenza perseguiti con l istituzione della banca dati, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 9, punto 7 delle presenti disposizioni. 2. Gli aiuti de minimis al settore agricolo. Il Regolamento della Commissione n. 1998/2006, come già anticipato, si applica anche agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di quelle attive nella produzione primaria dei prodotti stessi di cui all allegato I del trattato CE e con le esclusioni generali già indicate nel paragrafo precedente. a) Campo di applicazione. Definizioni e codici. L ammissibilità tra i beneficiari degli aiuti de minimis delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e l esclusione delle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli dell Allegato I del Trattato comporta la necessità di chiarire quali attività siano proprie delle une e quali delle altre. Prendendo spunto dall art. 32, comma 1 del Trattato e dall art. 2135 del codice civile si può affermare che per produzioni primarie di prodotti agricoli si intendono le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall allevamento di animali cioè da attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (es: cereali, frutta, ortaggi, animali vivi, latte crudo, uova,...). Per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU 2006/C 319/1) offrono le seguenti definizioni: - Prodotti agricoli: si intendono i prodotti elencati nell allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, esclusi i prodotti di cui al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell acquacoltura. - Trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei citati orientamenti. - Commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale é da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Coerentemente con queste definizioni, il Regolamento in oggetto specifica, nel punto (4) dei considerando e all art. 1, comma 2, che non sono considerate trasformazione o commercializzazione le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio, la trebbiatura dei cereali, l imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A titolo esemplificativo possono essere considerate attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita la pulitura, il taglio, la cernita, l essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi, cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori e insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti. Facendo riferimento ai codici ATECO 2002, i codici di attività relativi alle produzioni primarie sono quelli riportati nella sezione A ( Agricoltura, caccia e silvicoltura) da 01.11.1 (coltivazione di cereali) a 01.30.0 (Coltivazioni agricole associate all allevamento di animali: attività mista). Le altre attività classificate nella sezione A non rientrano tra quelle escluse dal momento che non trattasi di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato. Al fine di ottemperare all esclusione prevista dall articolo 1, comma 1, lettera b) del Regolamento occorre verificare concretamente, nell ambito delle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato, l attività per la quale è richiesto il finanziamento indipendentemente dal codice riportato nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.. Il regolamento in oggetto si applica, inoltre, agli aiuti concessi ad imprese con attività codificate nella sezione DA (Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco) e G (Commercio all ingrosso e al dettaglio) tenendo conto delle seguenti limitazioni: - per quanto riguarda gli aiuti esclusi ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera c) occorre innanzi tutto verificare se i prodotti risultanti dal processo di trasformazione o commercializzati dall impresa rientrano o meno tra i prodotti agricoli indicati nell Allegato I: se non rientrano gli aiuti non sono soggetti ad alcuna limitazione particolare in quanto i richiedenti non rientrano tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in caso contrario non possono essere concessi aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotto acquistato da produttori agricoli o immessi sul mercato (es: x per quintale trasformato o acquistato, contributo dell x% rispetto al prezzo medio unitario, ecc...). - Secondo quanto previsto dalla lettera c), punto ii), in nessun caso l aiuto destinato alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; in pratica il regolamento in oggetto non é applicabile agli aiuti che abbiano il vincolo di dover essere trasferiti materialmente ai fornitori di materia prima agricola (es: contributo di x per investimenti subordinato ad un incremento di 0,x sul prezzo unitario da corrispondere ai produttori agricoli). b) Rapporti tra i regolamenti comunitari. Cumulo. Occorre, inoltre, evidenziare come la presenza, in questo comparto, di organizzazioni comuni di mercato (O.C.M.) ponga delle problematiche in merito al coordinamento ed all applicazione della

disciplina de minimis con quella contenuta nelle specifiche regolamentazioni attraverso cui vengono ordinati i singoli prodotti agricoli (si ricorda che le O.C.M. sono normate da appositi regolamenti comunitari adottati dal Consiglio). Nelle premesse al nuovo regolamento viene precisato che gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatte organizzazioni: per questo motivo il regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né dovrebbe applicarsi quando l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari (considerando n. 5). In via di principio, dunque, si applicano le norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato, fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti che istituiscono le O.C.M, che pertanto, prevalgono sulle prime. Agli aiuti del settore agricolo, così come sopra definiti, si applicano le disposizioni del regolamento de minimis fintanto che non siano in contrasto con quanto stabilito dai regolamenti OCM proprio al fine di tutelare in modo coerente e compatibile un ambito di intervento particolarmente sensibile alla politica comunitaria: non potrà in linea di massima essere autorizzato (o esentato) un aiuto incompatibile con le peculiari disposizioni che disciplinano un organizzazione comune di mercato o che potrebbe, anche solo potenzialmente, perturbare il corretto funzionamento di quest ultima. Le disposizioni del presente regolamento, devono poi essere coordinate con quelle previste dal Regolamento (CE) 1860 del 6 ottobre 2004, che disciplina specificamente gli aiuti de minimis nel settore dell agricoltura, consentendo di erogare aiuti per un massimo di 3000 nell arco di un triennio, sempre che l importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore agricolo non superi, nello stesso periodo, il valore indicato per ciascuno Stato membro nell allegato I del regolamento stesso. Trattandosi, peraltro, di disciplina precedente a quella in oggetto, occorre verificare quale ambito di applicazione residui per il regolamento 1860, dal combinato disposto dei due testi normativi. Anche sulla base delle modifiche testuali apportate al primo regolamento da quello più recente, risulta che il de minimis di 3000 può applicarsi alle imprese dedite alla produzione dei prodotti agricoli, che sono invece specificamente escluse dall ambito di applicazione del 1998/2006. Permangono, anche in questo caso, le esclusioni per gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato, per quelli a favore di attività latamente connesse all esportazione, nonché per quelli condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. La possibilità che nel settore agricolo siano erogati aiuti in base a due diversi regolamenti de minimis rileva anche ai fini del calcolo del cumulo. Il computo dovrà tener conto di tutti gli aiuti concessi a tale titolo a prescindere dalla base giuridica comunitaria invocata, variando solo il triennio di riferimento. Infatti nel caso del regolamento 1998/2006 verrà considerato l esercizio finanziario, mentre nell ipotesi che l aiuto sia concesso ai sensi del regolamento 1860/2004 si dovranno considerare i tre anni solari precedenti la data di concessione. 3. Gli aiuti de minimis nel settore dei trasporti. Come già precisato precedentemente la nuova disciplina de minimis si applica anche al settore dei trasporti seppur con alcune peculiarità e limitazioni. Considerati l eccesso di capacità del settore, la congestione stradale ed il trasporto di merci sono tassativamente esclusi dal campo di intervento della citata disciplina comunitaria tutti gli aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (art. 1, lett. g)); mentre sono ammesse, nel limite massimo di 100 mila euro nell arco di tre esercizi finanziari, le imprese attive nel settore del trasporto su strada (art. 2, comma 2) in considerazione anche dell evoluzione subita da tale settore economico e dall intervenuta massiccia opera di liberalizzazione che lo ha caratterizzato. Dal combinato disposto delle due disposizioni regolamentari si evince, altresì, che la soglia massima da attribuire alle imprese che operano nel settore dei trasporti diversi da quello su strada

(ferroviario, fluviale, aereo, etc..) è fissata, come per le altre imprese oggetto del regolamento comunitario, in 200 mila euro in relazione a tre esercizi finanziari. Si potranno pertanto finanziare, con le modalità sopra ricordate, differenti tipologie di intervento nel settore dei trasporti avendo cura tuttavia di valutare in maniera dettagliata e caso per caso le differenti richieste che perverranno in modo da operare in regime di legittimità e promuovere azioni consulenziali e di investimento. Infine, in virtù di quanto previsto all art. 5, la disciplina contenuta nel nuovo regolamento de minimis potrà essere applicata al settore trasporti, per le fattispecie consentite e purché siano soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti stabiliti dal regolamento stesso, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore. 4. L atto di concessione (art. 2) La data di riferimento per il computo dei tre anni rilevanti ai fini del non superamento della soglia complessiva di 200.000, o di 100.000 per il settore trasporti, è quella dell atto di concessione che costituisce il momento in cui il beneficiario matura il diritto a ricevere gli aiuti. Tale momento, ulteriore rispetto all approvazione della graduatoria, coincide con un provvedimento individualizzato con il quale si attribuisce al singolo il diritto ad ottenere l aiuto: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l impresa a ricevere l aiuto. L atto di concessione costituisce, inoltre, il riferimento decisivo anche rispetto al divieto di frazionamento previsto dall articolo 2, seconda parte del paragrafo 2. Infatti, come si evince dalla lettera della norma, per valutare se l importo complessivo dell aiuto concesso supera il massimale, con la conseguenza di non consentire l esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte al di sotto di detto massimale, si fa riferimento al provvedimento di concessione e non al momento della domanda o della richiesta. Gli aiuti erogati in più quote dovranno comunque essere attualizzati al momento della concessione. 5. Computo dell importo complessivo degli aiuti concessi. Nozione di esercizio finanziario (art. 2 par. 2) Ai fini del non superamento dei limiti di aiuto previsti dal regolamento de minimis, il periodo di riferimento da considerare è il triennio, che va calcolato a ritroso a partire dall ultimo aiuto ricevuto, tenendo in considerazione l esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti. Poiché però, l espressione esercizio finanziario, con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell impresa, non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento, e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, si stabilisce di intendere l esercizio finanziario come quel lasso di tempo rispetto al quale il beneficiario deve dare conto all amministrazione competente della sua attività economica sia sotto il profilo fiscale che contabile. Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile: in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si dovrà procedere a ricalcolare l importo complessivo degli aiuti concessi nell esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi precedenti. 6. Condizioni per la cumulabilità degli aiuti de minimis con altri aiuti di stato (art. 2 par. 5) Dalla lettura dell art. 2.5 del Reg. 1998/2006 emerge con chiarezza che il de minimis non si può cumulare con altri aiuti per sostenere gli stessi costi ammissibili quando tale cumulo conduce ad un superamento dell intensità prevista dalle discipline o dalle decisioni che regolano l altro aiuto. Alla luce delle vicende modificative che hanno riguardato questo comma si può invece ritenere che sia consentito procedere al cumulo tra aiuti de minimis e altri aiuti quando i due strumenti finanzino costi diversi.

Sarà opportuno in questo caso, al fine di rendere palese la non volontà di aggirare le intensità previste nelle discipline o nei regolamenti, distinguere oltre che i costi anche le misure di aiuto, ossia le attività o le azioni finanziabili in base alle due regole: da una parte attività e costi finanziabili con il de minimis e dall altra parte quelli sostenibili con l altro strumento. Oltre a ciò questa attenzione alla distinzione tra i due aiuti mette al riparo anche dall eventualità di incorrere in un frazionamento artificioso del de minimis vietato dall articolo 2 par. 2 del regolamento. D altro canto è possibile cumulare aiuti de minimis con altre tipologie di sovvenzione sempre che con tale cumulo non si dia luogo ad un intensità superiore a quella fissata da uno specifico regolamento di esenzione per categoria o anche attraverso una decisione della Commissione, tenuto comunque conto di eventuali normative comunitarie o specifiche discipline di settore anche regionali più restrittive. 7. Obbligo di informazione verso le imprese, altri adempimenti procedurali e collegamento con la banca dati de minimis (art. 3) Gli obblighi di trasparenza dei flussi finanziari nel settore degli aiuti di Stato sono diventati, negli ultimi tempi, più stringenti. Già il precedente regolamento comunitario sul de minimis (Reg. n. 69/2001) contemplava la possibilità per gli Stati membri di istituire un apposito registro centrale, corroborato dalle informazioni di eventuali banche dati regionali e locali, per consentire una più accurata verifica degli aiuti pubblici concessi alle imprese in merito al rispetto del divieto di cumulo. L obiettivo, ribadito altresì nel d.m. 18 ottobre 2002, è quello di creare una rete uniforme di relazioni attraverso l implementazione di idonee banche dati che includano le liste delle imprese beneficiarie di provvidenze pubbliche, al fine di far rispettare il divieto di cumulo contenuto in varie norme e segnatamente l impedimento a ricevere più di 200 mila euro (100 mila per il settore trasportistico) nel triennio finanziario considerato godendo dell esenzione de minimis. Ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 200.000 euro, l art. 3 del vigente regolamento prevede che, prima dell elargizione del beneficio, l impresa sia tenuta a rilasciare all ente concedente una dichiarazione che contenga in modo esauriente l ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio precedente, dichiarazione, anche in formato elettronico, che deve essere trasmessa debitamente compilata e sottoscritta prima dell erogazione dell aiuto e che costituisce condizione essenziale per l ottenimento del beneficio. In relazione alla tempistica, si precisa che tale dichiarazione dovrà essere presentata in due momenti diversi e successivi: la prima nella fase iniziale del procedimento, all atto della domanda, con l obiettivo di orientare una prima valutazione sull ammontare del contributo concedibile. La seconda, dopo la concessione, ne subordina l efficacia alla verifica della coerenza tra quanto affermato nella dichiarazione e quanto concesso in via condizionata. Tale procedura vuole tenere conto dello sviluppo temporale del procedimento e della possibilità che uno stesso beneficiario abbia presentato domanda a diverse direzioni o a diversi enti per l erogazione di più contributi in regime di de minimis. In tal caso se non si richiedesse un aggiornamento della dichiarazione a concessione già effettuata, condizionandone unicamente l efficacia, si correrebbe il rischio di non computare altri provvedimenti di concessione eventualmente intervenuti tra la data della dichiarazione e quella in cui sorge il diritto del destinatario ad ottenere i contributi, con l effetto di non tenerne conto ai fini della verifica del cumulo triennale. Rischio tanto più grave alla luce di quanto previsto dall articolo 2 par. 2 in considerazione del quale se l importo complessivo dell aiuto supera il massimale di 200.000 in tre anni, l aiuto non può beneficiare dell esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte che non superi tale soglia. L ultimo paragrafo del citato art. 3 del regolamento, prevede infine l obbligo per gli Stati membri, e per gli altri enti pubblici, di registrare e riunire tutte le informazioni relative agli aiuti erogati, al fine di poter verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto regolamento. Sebbene in tale articolo si faccia riferimento agli aiuti ricevuti dall impresa, anche in questo caso è opportuno che l amministrazione faccia riferimento al concesso. Solo nel caso di procedimenti conclusi potrebbe essere l impresa che segnala l eventuale non coincidenza tra quanto concesso e quanto effettivamente ricevuto. I dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali devono essere conservati per dieci anni dalla data della concessione, quelli relativi ad un regime di aiuti de minimis devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

8. Regime transitorio (art. 5) Il regolamento ha efficacia retroattiva per gli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, qualora essi soddisfino le condizioni dello stesso regolamento: esso resterà in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. L applicazione del nuovo regolamento è estesa anche agli aiuti concessi anteriormente alla propria entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e a quelle attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del regolamento. 9. Indicazioni per la stesura dei provvedimenti relativi agli aiuti soggetti al regime de minimis Premesso che i contenuti dei provvedimenti in questione possono variare sensibilmente in relazione alle caratteristiche dell agevolazione e pertanto occorre sempre una analisi dettagliata dei singoli casi proposti, si forniscono di seguito alcune indicazioni finalizzate al rispetto della disciplina del vigente regolamento de minimis e opportune per uniformare e razionalizzare i procedimenti relativi all approvazione di bandi che utilizzano tale regime. 1) Indicare in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l aiuto individuale, il riferimento esplicito al regolamento vigente in materia di aiuti de minimis citandone titolo, estremi e riferimenti di pubblicazione (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379). 2) Prevedere che nell atto di concessione la concessione stessa sia condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dell agevolazione allegata in fac-simile all appendice A (Ai fini della verifica del rispetto del massimale, il cui superamento all atto della concessione fa sì che l aiuto non possa beneficiare dell esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte che non superi tale soglia.). 3) Allegare l informativa di cui all appendice B ai provvedimenti, alla modulistica, e alla dichiarazione di accettazione dell agevolazione di cui all appendice A, facendola sottoscrivere per presa visione all atto della domanda e della accettazione. 4) Allegare ai provvedimenti l elenco delle leggi in regime de minimis contenute nella banca dati (specificando che non si garantisce l esaustività di tale elenco) per agevolare il richiedente nella dichiarazione. 5) Inserire la seguente frase riguardante la modulistica: La domanda di (specificare tipologia agevolazione) è compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e agli orientamenti dell Amministrazione regionale sull osservanza del regolamento de minimis vigente. Il modulo di domanda deve comunque contenere: 5.a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del l art. 47 del DPR n.445/2000 con l indicazione degli aiuti de minimis ottenuti nei tre esercizi finanziari precedenti alla data di presentazione della domanda, con l indicazione della data di chiusura dell esercizio finanziario del soggetto richiedente. (Si ricorda che per le imprese individuali e per le società di persone l esercizio finanziario coincide con l anno solare). 5.b) la dichiarazione sostitutiva riguardante eventuali agevolazioni ai sensi di altri regimi di aiuto ottenute per gli stessi investimenti. 6) Inserire nei provvedimenti la seguente frase : Il presente provvedimento è operativo per le domande di (specificare tipologia agevolazione) presentate a decorrere da (indicare termine). Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e per quelle attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006.

7) Qualora si consenta la presentazione della domanda a imprese non ancora attive (p.es. nuove imprese, quando gli investimenti oggetto di agevolazione sono propedeutici all ottenimento di autorizzazioni amministrative o dei requisiti minimi per l avvio attività) prevedere che l atto di concessione condizioni la concessione stessa alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva attestante l inizio dell attività.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) esente da bollo ai sensi dell art. 37 D.P.R. 445/2000 Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a Via in qualità di legale rappresentante dell impresa sede APPENDICE A (Fac simile) DICHIARA Di aver preso visione dell atto di concessione dell agevolazione (estremi) con cui l impresa è stata ammessa ai benefici di cui alla l.r. e di accettare integralmente quanto in esso disposto, in particolare, in ordine: al tipo, all entità, alla ripartizione annuale dell agevolazione, nonché alle condizioni ed ai termini posti per l ottenimento della loro erogazione. DICHIARA ALTRESI Di prendere atto del contenuto dell allegata informativa. Di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, alcuna agevolazione economica di qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti: Data dell atto di concessione dell agevolazione Provvedimento agevolativo (Legge, regolam., ecc.) Natura dell agevolazione (contributo c/capitale, mutuo agevolato, ecc.) Importo agevolazione in Euro dichiara inoltre di: essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003) timbro dell impresa e firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile) ---------------------------------------------------------- *La dichiarazione é sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

APPENDICE B Informativa 1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita. 2. Beneficiari: imprese ( specificare la tipologia di impresa) con le esclusioni indicate in appendice C. 3. Le agevolazioni in regime de minimis non possono superare i 200.000,00 (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada. 4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime de minimis ottenute dal beneficiario nell esercizio finanziario in cui è concessa l agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti.. Qualora l agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. 5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) L Equivalente Sovvenzione, è l unità di misura utilizzata per calcolare l entità dell aiuto erogato caso per caso. Per determinare l entità dell agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l elemento vantaggio dell aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull investimento, della durata del finanziamento, dell ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). Modalità di calcolo: per contributo a fondo perduto: ESL = importo contributo; per prestito agevolato ( vedi foglio di calcolo allegato) 1 6. È consentito il cumulo dell agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto. 1 considerata la complessità della formula si potrebbe, in alternativa, indicare un sito su cui il calcolo possa essere eseguito automaticamente, a cura della Regione o dell Ente gestore.

7. È consentito il cumulo dell agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l intensità prevista da tali regimi. oppure (a seconda dei contenuti del provvedimento) Non è consentito il cumulo dell agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo. timbro dell impresa e firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile) ----------------------------------------------------------

APPENDICE C ATTIVITA ESCLUSE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA : A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 ) 01 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 01.1 Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura 01.2 Allevamento di animali 01.3 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista) B PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002) 05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI 05.0 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 05.01 Pesca 05.02 Piscicoltura DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc. 15.20.2 Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO 51.38.1

Commercio all ingrosso di prodotti della pesca freschi 51.38.2 Commercio all ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone. Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore. ATTIVITA AMMESSE CON LIMITAZIONI IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA : TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 60.24.0 trasporto merci su strada Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti. ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 2 DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL ALLEGATO I DEL TRATTATO DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO G COMMERCIO ALL INGROSSO E AL DETTAGLIO 2 Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita. Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell ambito dell azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Sono inammissibili gli aiuti: - quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; - quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari. ULTERIORI ESCLUSIONI Sono altresì esclusi dall applicazione del regolamento gli aiuti: - destinati ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività di esportazione; - condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione; - concessi ad imprese in difficoltà.