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Transcript:

giunta regionale X Legislatura Proposta n. 966 / 2016 PUNTO 89 DELL ODG DELLA SEDUTA DEL 23/12/2016 ESTRATTO DEL VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2186 / DGR del 23/12/2016 OGGETTO: Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", articolo 7: disciplina del procedimento di riconoscimento dei mercati di nuova istituzione e delle modifiche e variazioni ai mercati esistenti. Pagina 1 di 6

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE Presidente Luca Zaia Vicepresidente Gianluca Forcolin Assessori Luca Coletto Giuseppe Pan Roberto Marcato Gianpaolo E. Bottacin Manuela Lanzarin Elena Donazzan Federico Caner Elisa De Berti Cristiano Corazzari Segretario verbalizzante Mario Caramel RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI ROBERTO MARCATO STRUTTURA PROPONENTE AREA SVILUPPO ECONOMICO APPROVAZIONE: Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. Dgr n. 2186 del 23/12/2016 Pagina 2 di 6 Dgr n. [_natto2] / [_sigla2] del [_dodg3]

X Legislatura OGGETTO: Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", articolo 7: disciplina del procedimento di riconoscimento dei mercati di nuova istituzione e delle modifiche e variazioni ai mercati esistenti. NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento disciplina il procedimento previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001 inerente al riconoscimento regionale delle modifiche apportate dai comuni ai mercati che si svolgono sulle aree pubbliche. Il relatore riferisce quanto segue. Il settore del commercio ambulante in Veneto conta oltre diecimila imprese attive, prevalentemente a conduzione familiare, il cui patrimonio professionale e tradizionale, oltre a rappresentare un importante strumento di valorizzazione dei centri storici, fornisce altresì un essenziale servizio di prossimità ai residenti nelle aree periferiche. La relativa normativa è contenuta nella legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" (di seguito denominata legge regionale ) che disciplina l esercizio dell attività sia in forma itinerante sia su posteggio. Al fine di garantire l'equilibrato e sostenibile sviluppo della rete commerciale e l'integrazione del commercio su aree pubbliche con le altre forme distributive, la legge regionale attribuisce ai comuni la funzione di pianificazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, in conformità ai criteri generali di programmazione definiti dalla Giunta regionale. I comuni devono, dunque, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, approvare un apposito piano del commercio su aree pubbliche che individua i mercati e le fiere, ne approva i regolamenti e determina i settori merceologici dei singoli posteggi all interno dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere, definendo la superficie dei singoli posteggi. L istituzione di nuovi mercati e le modifiche e variazioni ai mercati esistenti stabilite dai comuni con i provvedimenti di pianificazione sopra citati sono assoggettate al riconoscimento regionale ai sensi dell articolo 7 della legge regionale. Il settore del commercio su aree pubbliche rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/123/CE relativa ai servizi del mercato interno (di seguito denominata "Direttiva"), recepito a livello nazionale con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. In attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo, la Conferenza Unificata, con atto del 5 luglio 2012 (di seguito denominato "Intesa"), ha provveduto a stabilire i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, individuando la scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 a partire dal mese di maggio 2017. All'Intesa sono seguiti i Documenti Unitari della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016, finalizzati a «fornire ai Comuni e agli operatori di commercio su aree pubbliche linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell Intesa che presentano particolari criticità, al fine di garantire un applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l assegnazione dei posteggi in concessione». I sopra citati provvedimenti sono stati recepiti dalla Regione del Veneto con deliberazioni nn. 986 del 2013, 1017 e 1552 del 2016. In vista delle scadenze individuate dalla normativa sopra citata per cui tra maggio e luglio 2017 scadrà la più parte delle autorizzazioni/concessioni in essere per l esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio i Comuni dovranno provvedere ad avviare le prime procedure di selezione finalizzate alla riassegnazione già entro il 31 gennaio 2017. A tal fine, numerosi comuni stanno provvedendo ad approvare o modificare il proprio piano del commercio su aree pubbliche, sia per recepire la sopra citata normativa, sia Proposta Dgr n. 2186 n. 966 del 23/12/2016 / 2016 Pagina 3 di 6

in considerazione di specifiche esigenze di razionalizzazione delle aree mercatali e di adeguamento alle normative in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza. Appare altresì opportuno evidenziare che, nel quadro del processo di semplificazione amministrativa delle procedure regionali di cui alla deliberazione n. 1599 del 2011, la deliberazione n. 986 del 2013 ha, fra l'altro, avviato un percorso di semplificazione e razionalizzazione delle procedure previste dalla normativa di settore, intervenendo specificamente in merito all'assegnazione dei posteggi nei mercati. In tale contesto, nell imminenza della data di scadenza delle concessioni individuata dall Intesa, e nelle more di un riordino complessivo della disciplina di settore, già avviato con deliberazione n. 219 del 3 marzo 2016 recante Costituzione di un Gruppo di lavoro ai fini della revisione della normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area pubblica, si ritiene di proseguire nel percorso di semplificazione e razionalizzazione in corso, operando una semplificazione del procedimento di cui all articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001 che assoggetta le modifiche ai mercati al riconoscimento regionale disciplinandolo in modo puntuale e snellendone le relative procedure, valorizzando nel contempo il ruolo di pianificazione e tutela del territorio svolto dai comuni, in conformità ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Si ritiene, pertanto, di limitare l'intervento regionale di riconoscimento delle modifiche ai mercati ai soli casi in cui le stesse abbiano valenza sostanziale in ordine alle caratteristiche complessive dell area mercatale, e dunque esclusivamente nei casi di istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati, potenziamento, riduzione o soppressione di quelli esistenti. Ai fini di cui sopra, occorre precisare che l aggiunta di una o più giornate di svolgimento costituisce istituzione di un nuovo mercato o posteggio isolato con riferimento alle giornate aumentate. Analogamente, la modifica del giorno di svolgimento che non sia giustificato da esigenze oggettive costituisce istituzione di un nuovo mercato o posteggio isolato (con contestuale soppressione di quello preesistente). Infine, si evidenzia che l estensione pari o superiore a trenta giorni del periodo di stagionalità del mercato o posteggio isolato stagionale esistente ovvero la trasformazione del mercato o posteggio isolato da stagionale ad annuale comportano l istituzione di un nuovo mercato o posteggio isolato stagionale per il periodo di estensione. Quanto sopra al fine di consentire, in conformità ai principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento posti dalla normativa europea e statale, l accesso a nuovi e diversi operatori e di ampliare l offerta commerciale a vantaggio dei consumatori. In caso contrario, infatti, all operatore già concessionario del posteggio verrebbe riservato un trattamento di favore, a scapito di altri operatori eventualmente interessati ad accedere a tale tipologia di attività economica. Al fine di snellire ed uniformare le procedure di riconoscimento dei mercati e dei posteggi isolati di nuova istituzione, nonché dei potenziamenti, delle riduzioni e delle soppressioni di quelli esistenti di cui all'articolo 7 della legge regionale, si ritiene inoltre di delegare la struttura regionale competente in materia di commercio a predisporre idonea modulistica per la presentazione delle istanze di riconoscimento, nonché della relativa documentazione accompagnatoria. Infine, appare opportuno precisare che resta fermo l obbligo del Comune di comunicare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le modifiche apportate ai mercati ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2001 (predisposizione del calendario regionale dei mercati). Il presente provvedimento si applica anche ai procedimenti di riconoscimento di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001 pendenti alla data di approvazione della presente deliberazione e con riferimento ai quali non sia ancora stato adottato l'atto di conclusione del procedimento. Occorre altresì rilevare che, in vista dell'avvio delle procedure di selezione per la riassegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, è stato segnalato un rilevante incremento delle richieste di subingresso per reintestazione da parte dei proprietari delle aziende di commercio su aree pubbliche su posteggio, aumento che sta sovraccaricando i comuni nella gestione delle relative pratiche. Ciò in quanto la disciplina di cui alla deliberazione n. 986 del 2013 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall Intesa e dai successivi Documenti Unitari, stabilisce che il titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione e, di conseguenza, il titolare anche della concessione in scadenza, benefici del punteggio legato all anzianità acquisita sul posteggio oggetto di selezione. L articolo 6 della legge regionale prevede che il subingresso in autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sia soggetto ad autorizzazione; il subentrante può continuare l attività senza alcuna interruzione previa presentazione della domanda di subingresso al comune sede del posteggio. Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di Proposta Dgr n. 2186 n. 966 del 23/12/2016 / 2016 Pagina 4 di 6

definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell articolo 5 della legge 7 agosto 2015, 214 introduce, con riferimento al subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggio, il regime della comunicazione per i posteggi del settore non alimentare (punto 2.1.54 della Tabella A allegata al citato decreto legislativo) ovvero della SCIA unica (comunicazione più SCIA per notifica sanitaria) per i posteggi del settore alimentare (punto 2.3.60 della citata Tabella A). L adeguamento alle disposizioni del sopra citato decreto legislativo deve avvenire, a cura di Regioni ed enti locali, entro il 30 giugno 2017. In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei comuni nel complesso percorso di riassegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche, si ritiene opportuno provvedere a recepire già in questa sede quanto stabilito dal decreto legislativo n. 222 del 2016, con specifico e limitato riferimento ai subingressi nei posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati. Dalla data di approvazione del presente provvedimento, con riferimento ai subingressi nelle autorizzazioni/concessioni su posteggio, trova pertanto applicazione il regime stabilito nei punti 2.1.54 e 2.3.60 della Tabella allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; VISTO l articolo 117 della Costituzione; VISTA la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell articolo 5 della legge 7 agosto 2015, 214 ; VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.; VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche ; VISTA l Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno pubblicata nella G.U. del 4 aprile 2013 n. 79; VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l attuazione dell Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di aree pubbliche; VISTO il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche ; RICHIAMATA la deliberazione n. 1902 del 20 luglio 2001 come modificata dalle deliberazioni nn. 633 del 14 marzo 2003, 1028 del 16 aprile 2004 e 2113 del 2 agosto 2005; RICHIAMATE altresì la deliberazione n. 986 del 18 giugno 2013, la deliberazione 29 giugno 2016 n. 1017 e la deliberazione 10 ottobre 2016 n. 1552; SENTITO in data 16 settembre 2016 il Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione n. 219 del 3 marzo 2016, partecipato da rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Associazioni di categoria; VISTO l articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; Proposta Dgr n. 2186 n. 966 del 23/12/2016 / 2016 Pagina 5 di 6

DELIBERA 1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che la Regione riconosce le modifiche ai mercati di contenuto sostanziale di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"; 3. di dare atto che il presente provvedimento si applica anche ai procedimenti di riconoscimento di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001 pendenti alla data di approvazione della presente deliberazione e con riferimento ai quali non sia ancora stato adottato l'atto di conclusione del procedimento; 4. di dare atto che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, per il subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggio, trova applicazione, in luogo del previgente regime autorizzatorio, il regime di cui al decreto legislativo n. 222 del 2016 (comunicazione per i posteggi del settore non alimentare ovvero SCIA unica per i posteggi del settore alimentare); 5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento all'approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi dell articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2001, nonché della relativa documentazione accompagnatoria; 6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL VERBALIZZANTE Segretario della Giunta Regionale Avv. Mario Caramel Proposta Dgr n. 2186 n. 966 del 23/12/2016 / 2016 Pagina 6 di 6