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contro nei confronti di per l'annullamento

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente


contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

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N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

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Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 01094/2011 REG.PROV.COLL. N. 00463/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 463 del 2011, proposto da: Tortora Guido S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, via Ponte di Tappia, 47; contro Comune di Volla Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Leone, con domicilio eletto presso Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci, 23; nei confronti di De.Fi.Am. S.r.l., non costituta in giudizio; per l'annullamento delle determinazioni di cui al verbale del 25 novembre 2010 con cui la commissione giudicatrice ha escluso la ricorrente dalla procedura selettiva indetta dal Comune di Volla per l affidamento del servizio di ricezione, trattamento e

trasformazione della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; della determinazione n. 257 prot. n. 737 del 25/11/2010 emessa dal comune di Volla di approvazione del verbale di gara con aggiudicazione del servizio alla soc. De.fi.am. s.r.l.; e di ogni altro atto connesso e conseguente; e per la condanna dell amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti a seguito della gravata esclusione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell amministrazione resistente; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Si rileva che parte ricorrente contesta essenzialmente la sua esclusione dalla procedura selettiva in epigrafe, lamentando, in primo luogo, che possedeva il requisito (previsto dalla lex specialis) dell autorizzazione regionale all esercizio dell impianto di gestione rifiuti, sia al momento della presentazione dell offerta sia al momento della sua valutazione. Il Collegio osserva, viceversa, che è condivisibile il punto di vista della commissione giudicatrice, che ha escluso la ricorrente sulla base dell assunto che Allo stato, il soggetto è in possesso dei requisiti ma non è in grado di assicurare il servizio fino alla scadenza fissata dalla procedura di gara, avendo l autorizzazione regionale esibita in

sede di gara efficacia fino al 18 dicembre 2010, mentre, ai sensi dell art. 7 del capitolato, l appalto avrebbe avuto la durata di 68 giorni con decorrenza dalla data del verbale di consegna, la quale in ogni caso si sarebbe collocata non prima del verbale del 25 novembre 2010, relativo all apertura delle offerte. Più in dettaglio, si deve precisare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, che la sussistenza dei requisiti di partecipazione, come quello di specie, deve essere appurata dalla stazione appaltante non solo al momento della presentazione dell offerta, ma anche nelle successive fasi dell espletamento delle operazioni di gara, dell affidamento e dell esecuzione del servizio, essendo immanente al sistema degli appalti pubblici il principio che il contratto può essere stipulato e proseguito solo con il soggetto che conserva i requisiti idoneativi previsti dalla legge e dalla disciplina di gara. Ne deriva che, essendo incontestabile che parte ricorrente avrebbe perso il requisito del possesso dell autorizzazione regionale nelle imminenze dell affidamento del servizio o nel corso della sua esecuzione, né avendo la stessa prodotto in sede di gara (come risulta dal relativo verbale) almeno l istanza volta al rinnovo del titolo abilitativo, si palesa pienamente giustificata la decisione della stazione appaltante di escluderla dalla procedura. Pertanto, non convince nemmeno l ulteriore doglianza con cui la ricorrente deduce il difetto motivazionale del provvedimento di esclusione, viceversa corredato di sufficienti argomentazioni esplicative. Non merita, infine, condivisione l ulteriore censura con cui parte ricorrente stigmatizza la mancata attivazione del rimedio della regolarizzazione documentale postuma di cui all art. 46 del codice dei contratti pubblici, con conseguente lesione del principio del contraddittorio. Il Collegio si limita ad osservare che il rimedio della regolarizzazione postuma è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di

dubbio contenuto, ma che siano pur sempre stati presentati, e non anche laddove si sia in presenza di documentazione del tutto mancante o fisicamente incompleta (come nel caso di specie), risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis (orientamento consolidato, in linea con la giurisprudenza pure citata dalla difesa attorea: cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2009 n. 8386; TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010 n. 9649; TAR Trentino Alto Adige Trento, 4 dicembre 2006 n. 390). Orbene, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza. Analoga sorte subisce la connessa istanza risarcitoria, non essendosi profilata l ingiustizia dei danni asseritamente subiti. In conclusione, l odierno ricorso deve essere integralmente respinto, mentre sussistono giusti motivi, in virtù della novità delle questioni trattate, per disporre l integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: Antonio Guida, Presidente Fabio Donadono, Consigliere Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/02/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)