ALLEGATO 1 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 04/03/2008 COMUNE DI RUSSI Servizio Sviluppo Economico e Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE I:\SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTE\ATTIVITA' PRODUTTIVE\Parrucchieri ed Estetiste\Modifiche Bersani\Rregolamento acconciatori allegato 1 rev. 2.doc Rev. 02 Federico Vespignani 1
ARTICOLO 1 PREMESSA 1. Il presente regolamento disciplina l attività di acconciatore ai sensi della Legge n. 174 del 17 agosto 2005, del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 come convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, della Legge n. 735 del 29 ottobre 1984, della Legge n. 161 del 14 febbraio 1963, così come modificata ed integrata con Legge n. 1142 del 23 dicembre 1970; queste ultime due continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data indicata dalle disposizioni regionali emanate ai sensi dell art. 4 della Legge n. 174/2005. 2. L esercizio delle attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alle disposizioni sopraindicate, al presente regolamento e ad ogni altra norma di legge o di regolamento applicabile in materia. ARTICOLO 2 DEFINIZIONE ED ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE 1 L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. 2 L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a preventiva presentazione al Comune competente di apposita Dichiarazione di Inizio Attività (DIA ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990), fatti salvi il possesso dell abilitazione professionale, la conformità dei locali destinati all attività ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari. L attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione. La DIA opera esclusivamente in relazione ai locali in essa espressamente indicati. 3 Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 5. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 4 L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata, oltre a rispettare i requisiti del regolamento comunale di igiene, siano distinti e debitamente separati dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio. Essi devono altresì rispettare i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali, nonché in particolare le disposizioni di cui al successivo articolo 5, comma 2, punto a). 5 È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, in forma non pubblica, previo parere favorevole del competente Servizio dell AZIENDA USL. 2
6 L esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede, è ammesso nei seguenti casi: a) presso la dimora del cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo, nelle fiere, mostre, convegni; c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo e presso comunità assimilabili. Le prestazioni devono in ogni caso essere effettuate dal titolare dell impresa o da altro addetto in possesso di qualificazione professionale. 7 Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. ARTICOLO 3 - ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITA' E VENDITA DI COSMETICI 1 L attività acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività e devono essere in particolare rispettate le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati al comma 1 dell articolo 2, possono tuttavia svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, quali la limatura e la laccatura delle unghie. 2 I trattamenti e i servizi di cui al comma 1, art. 2, possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 3 Può essere svolta dall impresa di acconciatore una forma di commercio ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, fatto salvo il rispetto dei regolamenti in materia igienico-sanitaria ed edilizia, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d uso. 4 Per l esercizio dell attività di acconciatore, la stessa sede non può essere utilizzata da più di un impresa esercente detta attività. ARTICOLO 4 ABILITAZIONE PROFESSIONALE 1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessaria l abilitazione professionale di cui all art. 3, Legge 17 agosto 2005, n. 174, così come già previsto dall art. 2, Legge n. 1142 del 23 dicembre 1970. Tale abilitazione deve essere posseduta: a) nelle imprese individuali: dal titolare; b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci e dai dipendenti che svolgono l attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l attività e dal responsabile tecnico indicato ai sensi dell art. 3, comma 5, Legge n. 174/2005. c) In ogni caso, ai sensi dell art. 3, comma 5, Legge n. 174/2005, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, 3
almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile individuato deve svolgere attività esclusiva in un unica sede. 2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso di qualifica di cui al comma 1, operano sotto la direzione del responsabile tecnico, in possesso di tale qualifica. 3. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. 4. Fino all emanazione delle norme regionali relative ai corsi ed esami di abilitazione di cui al presente articolo ed alla Legge n. 174/2005, saranno considerati titoli di abilitazione professionale le idoneità rilasciate dalla Commissione Provinciale per l Artigianato così come previsto dalla legge n. 1142/1970. ARTICOLO 5 - INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA 1. Per potere esercitare l attività di acconciatore, è necessario presentare al competente Servizio del Comune apposita Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ove dovranno essere indicati: a) le complete generalità ed il Codice Fiscale del titolare o del legale rappresentante della società interessata; b) l ubicazione dei locali da adibirsi all esercizio dell attività e le loro dimensioni in mq.; c) il responsabile tecnico in possesso di comprovata abilitazione professionale di cui all art. 3, comma 5 della Legge n. 174/2005, sia esso titolare o meno dell impresa esercente l attività. 2. La DIA deve contenere la dichiarazioni sostitutiva di certificazione e/o dell atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti urbanistico-edilizi e della destinazione d uso dei locali, con particolare riferimento all agibilità dei locali ovvero all abitabilità qualora l attività venga svolta presso l abitazione in locali non superiori al 30% della superficie utile dell unità immobiliare e comunque non superiore a 30 mq., ai sensi dell art. 2 della Legge Regionale n. 46/1988 così come modificato dalla legge regionale n. 6/1995. 3. Alla Dichiarazione di Inizio Attività così redatta, devono essere allegati: a) planimetria dei locali (tre copie), in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonchè del relativo accesso; b) nel caso di società, copia dell atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati ovvero copia della dichiarazione notarile di avvenuta costituzione della società stessa: copia degli atti registrati o della ricevuta di avvenuto deposito dell atto dovranno essere prodotti entro 30 giorni dalla presentazione della DIA; c) il parere favorevole del competente servizio dell AZIENDA USL, previo sopralluogo, e relativo all idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento dell attività; se non allegato, può essere prodotto entro 30 giorni dalla presentazione della DIA e comunque prima dell inizio dell attività. Tale parere, su richiesta dell interessato, può inoltre essere acquisito dal Comune; in tal caso, l attività può iniziare solo dopo l avvenuta comunicazione al richiedente del parere favorevole; 4
d) certificazione della Commissione Prov.le dell Artigianato attestante il possesso da parte dei soggetti di cui all art. 4, comma 1, della qualificazione professionale. 4. Il trasferimento dell attività e l apertura di unità locali sono soggette alla presentazione di una DIA contenente l ubicazione del nuovo laboratorio ed la documentazione di cui al comma 3, lett. a) e c), e al comma 2 del presente articolo; per le nuove unità locali deve essere indicato il nominativo del soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ai sensi dell art. 4, co. 3. 5. L attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA regolare e comunque in presenza dei requisiti professionali, urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari. Contestualmente all inizio dell attività l interessato ne dà comunicazione scritta agli uffici comunali competenti. ARTICOLO 6 CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA E REQUISITI 1. Il Comune verifica la completezza della documentazione prodotta, la regolarità della stessa e l effettivo possesso dei requisiti dichiarati ovvero documentati. 2. In caso di accertata carenza di condizioni, modalità e requisiti previsti dalla Legge o dal presente Regolamento, adotta i provvedimenti di regolarizzazione o divieto di prosecuzione dell attività secondo quanto previsto dall art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, assegnando di norma un termine di regolarizzazione dell attività di giorni 60. 3. Entro 90 giorni dall inizio dell attività, in caso di nuova attività, il responsabile del procedimento, ai fini del controllo, provvederà d ufficio a richiedere: a) per le imprese artigiane, visura o certificazione attestante l iscrizione all albo delle imprese artigiane; b) per le imprese diverse da quelle artigiane, visura o certificazione comprovante l avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. ARTICOLO 7 SUBENTRO NELL ATTIVITA 1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell azienda esercente l attività di acconciatore per atto tra vivi è soggetto a Dichiarazione di Inizio Attività. 2. Il subentrante deve possedere i requisiti di abilitazione professionale previsti dalla Legge e dal presente Regolamento e può iniziare l attività contestualmente alla presentazione della DIA. Essa deve essere corredata anche dell atto di cessione o affitto d azienda debitamente registrati ovvero di copia della relativa dichiarazione notarile: in tal caso copia degli atti registrati o della ricevuta di avvenuto deposito dell atto dovranno essere prodotti entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 3. In caso di subingresso per causa di morte, invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono continuare nell esercizio dell attività, qualora l avente causa non risulti in possesso della 5
necessaria abilitazione, l attività deve essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno ai fini del conseguimento della abilitazione di cui all art 4. 4. Qualora vengano apportate variazioni sostanziali ai locali rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisito un nuovo parere igienico sanitario. In questo caso l attività potrà iniziare solamente a seguito del rilascio del parere favorevole della competente AZIENDA USL. ARTICOLO 8 - ORARI E TARIFFE 1. L apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale. In particolare non potrà essere previsto l obbligo della chiusura infrasettimanale, conformemente alle nuove disposizioni di cui al D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 come convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. E fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente regolamento, di esporre in modo visibile dall esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, secondo le modalità più precisamente stabilite dal Sindaco con l ordinanza di cui al comma 1. 3. E fatto altresì obbligo di esporre le tariffe praticate. 4. La dichiarazione/denuncia di inizio attività e le successive comunicazioni relative all attività devono essere tenute a disposizione degli organi di vigilanza. ARTICOLO 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI 1. Agli effetti di quanto dispongono il D.L n. 7/2007, la Legge n. 147/2005 e le altre norme vigenti in materia, è fatto obbligo a tutti coloro che svolgono attività disciplinate dal presente regolamento, di attenersi alle leggi ed in particolare alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari dei locali, le caratteristiche delle attrezzature e delle suppellettili, i procedimenti tecnici utilizzati nell esercizio dell attività, con il divieto, in ogni caso, di erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativo-sanitario. ARTICOLO 10 CONSULTAZIONE 1. Per le problematiche applicative e l eventuale modifica sostanziale del presente regolamento, viene disposta una forma stabile di consultazione e di partecipazione costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria e dai funzionari comunali incaricati. ARTICOLO 11 - SANZIONI 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti, o in violazione delle modalità previsti dalla Legge n. 174 del 17/08/2005, è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di. 250,00 a un massimo di. 5.000,00 secondo le procedure previste dalla Legge Regionale 28.04.1984, n. 21 e dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni. 6
2. Nei confronti di chi esercita l attività di acconciatore senza avere prodotto la DIA necessaria è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da. 516,00 a. 1033,00. 3. In caso di mancata comunicazione dell inizio effettivo dell attività ai sensi del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da. 50,00 ad. 240,00. 4. Il Responsabile del Settore Comunale competente dispone la cessazione definitiva dell esercizio in caso di sospensione dell attività per oltre un anno (eventualmente prorogabile di un ulteriore anno qualora l interessato documenti che la mancata ripresa dell attività non sia imputabile a cause dipendenti dalla sua volontà). 5. Il Responsabile del Settore Comunale competente dispone altresì la chiusura dell esercizio: a) in caso di svolgimento dell attività in assenza dell abilitazione professionale richiesta ovvero di inizio dell attività senza previa presentazione della DIA di cui all art. 2. b) qualora sia accertato, tramite la competente Azienda USL, che il laboratorio non presenti le caratteristiche igienico-sanitarie indispensabili per il suo funzionamento ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, su conforme proposta dell AZIENDA USL medesima. 4. Si applicano le sanzioni amministrative previste da Leggi, Regolamenti e da ordinanze specifiche. ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. E fatto salvo l esercizio delle attività di acconciatore esistenti e regolarmente autorizzate ai sensi della Legislazione pre-vigente. 2. A coloro i quali, fin dalla data di entrata in vigore della Legge n. 174/2005, erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitavano tale attività, è comunque garantito il diritto di svolgerla ai sensi dell art. 6 comma7, della Legge n. 174/2005. ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e abroga tutte le norme contenute nel regolamento disciplinante le medesime attività approvato in data 06 novembre 2002. 7