COMUNE DI CRESPIATICA PROVINCIA DI LODI

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1 COMUNE DI CRESPIATICA PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (EX ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA) (Legge n 174 del 17/08/ Legge n 161 del 14/02/1963 così modificata dalla Legge n 1142 del 23/12/1970) APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N 47 DEL 21/12/2005

2 INDICE PER ARTICOLO Articolo 1) Riferimenti normativi e attività escluse dal Regolamento Articolo 2) Definizione dell attività di acconciatore Articolo 3) Autorizzazione comunale Articolo 4) Commissione consultiva comunale Articolo 5) Compiti della Commissione Articolo 6) Funzionamento della Commissione Articolo 7) Contenuto della domanda di autorizzazione: nuovo rilascio Articolo 8) Contenuto della domanda di autorizzazione: trasferimento di sede Articolo 9) Contenuto della domanda di autorizzazione: ampliamento locali Articolo10) Subingressi Articolo11) Contenuto della domanda di autorizzazione: subingressi Articolo12) Autocertificazioni Articolo13) Requisiti professionali per l ottenimento dell autorizzazione Articolo14) Distanza fra esercizi Articolo15) Requisiti dei locali di esercizio Articolo16) Attività svolte nel domicilio dell esercente Articolo17) Inizio, sospensione, ferie e cessazione dell attività Articolo18) Orari, tariffe, e indicazioni obbligatorie Articolo19) Disciplina dell impianto sanzionatorio Articolo20) Sanzioni amministrative pecuniarie Articolo21) Ordinanza di revoca dell autorizzazione e sanzioni accessorie Articolo22) Commercio di cosmetici e prodotti per l igiene e la cura della persona Articolo23) Abrogazione delle norme precedenti Articolo24) Norme transitorie e finali 2

3 ARTICOLO 1 (Riferimenti normativi e attività escluse dal Regolamento) 1) L attività di acconciatore, dovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è disciplinata dalla Legge n 174 del 17/08/2005, dalla Legge n 161 del 14/02/1963 così modificata dalla Legge n 1142 del 23/12/1970, dal Regolamento Locale di Igiene Tipo e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 2) Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento: Le attività della lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale; Le attività di carattere terapeutico; Le attività di estetista e mestieri affini. 3

4 ARTICOLO 2 (Definizione dell attività di acconciatore) 1) L attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2) Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, l acconciatore può svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetici, come previsto dall art. 9 comma 2 della Legge n 1 del 04/01/

5 ARTICOLO 3 (Autorizzazione comunale) 1) Chiunque intenda esercitare, nell ambito del territorio comunale, l attività indicata nel precedente articolo 2 deve ottenere apposita autorizzazione comunale. 2) L attività di acconciatore è consentita solo in sede fissa. Può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 3) L autorizzazione necessita altresì per il trasferimento di sede o per l ampliamento di un esercizio già esistente. 4) L autorizzazione amministrativa è valida per l intestatario ed i locali in essa indicati. 5) Il Comune prima di rilasciare le autorizzazioni di cui al presente articolo dovrà sentire il parere della Commissione Comunale prevista dal successivo articolo 4. La Commissione esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. 6) Le autorizzazioni sono rilasciate dal Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio Comunale. 7) Il rilascio o il diniego motivato dell autorizzazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda salvo il caso in cui il Funzionario di cui al comma precedente non disponga di interrompere, con proprio provvedimento motivato, i termini per la valutazione dell istanza. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che il Comune si sia espresso in merito si perfeziona l istituto del silenzio assenso. 8) Il termine di valutazione dell istanza previsto dal comma precedente potrà essere interrotto, con provvedimento motivato, qualora la richiesta risulti incompleta o debba essere integrata mediante produzione di documenti o certificazioni che comunque non possono essere acquisiti d Ufficio. Nelle circostanze di cui al presente comma i termini per la valutazione dell istanza riprenderanno solo dopo l avvenuta integrazione della pratica con quanto richiesto dall Ufficio Commercio. 9) Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno indicati i termini, comunque non superiori a 60 giorni, utili per l integrazione della pratica. Decorso inutilmente detto termine senza che la pratica sia stata integrata comporterà il rigetto dell istanza. 5

6 ARTICOLO 4 (Commissione Consultiva Comunale) 1) La Commissione Consultiva Comunale (successivamente denominata Commissione) prevista dall articolo 2-bis della Legge 161/1963 è nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle norme statutarie. 2) La Commissione è presieduta dal Sindaco, o da un Assessore delegato ed è composta da: Tre rappresentati delle categorie artigiane operanti nel territorio comunale proposti dalle Associazioni territoriali dell artigianato, aderenti alle Confederazioni Nazionali e firmatarie dei C.C.N.L.; Tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative; Dal Responsabile del Servizio competente; Dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L., o da un Suo delegato; Da un rappresentante della Commissione Provinciale per l Artigianato. 3) La Commissione dura in carica quattro anni. 6

7 ARTICOLO 5 (Compiti della Commissione) 1) La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi: Domande di nuove autorizzazioni; Domande di trasferimento di esercizi esistenti; Domande di ampliamento di un esercizio già esistente; Domande di subingresso se vengono richieste modificazioni all autorizzazione; Domande di esercizio congiunto di attività di estetista; Modifica o revisione del presente Regolamento. 2) L Amministrazione Comunale, al di fuori dei casi espressamente previsti dal comma precedente, può sottoporre all attenzione della Commissione argomenti e problematiche relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento. 7

8 ARTICOLO 6 (Funzionamento della Commissione) 1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti che dovranno essere convocati per iscritto 10 giorni prima della riunione, oppure nei casi urgenti con telegramma 48 ore prima. 2) I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 3) La Commissione, all atto dell insediamento, provvede a nominare proprio Segretario con funzione di verbalizzante. Il Segretario è scelto tra uno dei membri della Commissione stessa. 4) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre 3 sedute consecutive di uno o più membri della Commissione il Comune provvede alla sostituzione. 5) Il verbale della seduta farà fede delle decisioni prese dalla Commissione e per la sua efficacia dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione stessa. 8

9 ARTICOLO 7 (Contenuto della domanda di autorizzazione: nuovo rilascio) 1) La richiesta di rilascio di nuova autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco su carta legale e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale o partita I.V.A. per le Società; Precisa indicazione dell ubicazione dei locali d esercizio; 2) Alla domanda dovrà essere allegato: Abilitazione del titolare o dei soci in caso di impresa artigiana, come previsto dalle Leggi 443/1985 e 1142/1970 o del Direttore dell Azienda quando trattasi di società non artigiana (art. 3 della Legge n 174/2005); Descrizione delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale ed elenco delle attrezzature con autocertificazione della corrispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni di Legge in particolare quelle che dettano discipline igienico sanitarie; Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato per Legge; Nulla osta igienico sanitario dei locali e delle attrezzature rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale; Documentazione attestante la disponibilità, la destinazione d uso e l agibilità dei locali; Certificato d iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (per le società); 9

10 ARTICOLO 8 (Contenuto della domanda di autorizzazione: trasferimento di sede) 1) Le richieste di rilascio di autorizzazione per trasferimento di sede di una attività già esistente devono essere indirizzate al Sindaco su carta legale e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale o partita I.V.A. per le Società; Precisa indicazione dell ubicazione dei locali d esercizio. 2) Alla domanda dovrà essere allegato: Descrizione delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale ed elenco delle attrezzature con autocertificazione della corrispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni di Legge in particolare quelle che dettano discipline igienico sanitarie; Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato per Legge; Nulla osta igienico sanitario dei locali e delle attrezzature rilasciato dalla competente Azienda sanitaria Locale; Documentazione attestante la disponibilità, la destinazione d uso e l agibilità dei locali. 10

11 ARTICOLO 9 (Contenuto della domanda di autorizzazione: ampliamento locali) 1) Le domande di rilascio di autorizzazione per l ampliamento dei locali di una attività già esistente devono essere indirizzate al Sindaco su carta legale e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale o partita I.V.A. per le Società; Precisa indicazione della modifica apportata ai locali. 2) Alla domanda dovrà essere allegato: Descrizione delle caratteristiche strutturali e di arredo del locale ed elenco delle attrezzature con autocertificazione della corrispondenza ai requisiti previsti dal presente Regolamento e alle altre disposizioni di Legge in particolare quelle che dettano discipline igienico sanitarie; Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato per Legge; Nulla osta igienico sanitario dei locali e delle strutture rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale. 11

12 ARTICOLO 10 (Subingressi) 1) Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell autorizzazione sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale. 2) Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis causa, alla data di acquisto del titolo può iniziare l attività solo dopo aver presentato richiesta di autorizzazione al Comune. 3) Il subentrante per causa di morte privo della qualifica professionale può ottenere l intestazione dell autorizzazione per un periodo di tre anni ove dimostri che l attività viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che il subentrante comprovi il possesso del requisito professionale l autorizzazione decade di diritto. 4) In caso di subingresso per l inizio dell attività non occorre aspettare il materiale rilascio dell autorizzazione salvo i casi in cui contestualmente venga effettuato il trasferimento di sede o ampliamento dei locali. 12

13 ARTICOLO 11 (Contenuto della domanda di autorizzazione: subingresso) 1) Le domande di rilascio di autorizzazione per subingresso in attività devono essere indirizzate al Sindaco su carta legale e contenere i seguenti elementi essenziali: Generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale o partita I.V.A. per le Società; Indicazione dell attività per cui si richiede il subingresso. 2) Alla domanda dovrà essere allegato: Certificato di qualifica professionale del subentrante o dei soci in caso di attività artigiana, come previsto dalle Leggi 443/1985 e 1142/1970 o del Direttore dell Azienda quando trattasi di società non artigiana o della persona qualificata nel caso di cui all art. 10 comma 3 del presente regolamento; Copia dell atto di cessione d azienda. 13

14 ARTICOLO 12 (Autocertificazioni) 1) In tutti i casi in cui è previsto allegare alle richieste di cui ai precedenti articoli 7,8,9,10 e 11 della documentazione essa può essere sostituita, quando possibile, da autocertificazione ai sensi della Legge 445 del 28/12/

15 ARTICOLO 13 (Requisiti professionali per l ottenimento dell autorizzazione) 1) Le imprese possono svolgere l attività di acconciatore in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 443/1985, se trattasi di impresa artigiana. 2) I titolari di impresa artigiana e, in caso di esercizio della stessa in forma societaria, almeno la maggioranza dei soci che svolgono professionalmente l attività devono essere in possesso di una apposita abilitazione professionale (articolo 3 della Legge n 174/2005). 3) Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale. 4) In caso di società non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell azienda. Il Direttore dell azienda deve comunque essere in possesso della abilitazione professionale per l attività svolta. 5) Come previsto dall articolo 9 comma 1 della Legge 1/1990, l attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività, nonché in conformità a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l esercizio dell attività di estetista. 6) Per l effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui all art. 2 del presente Regolamento, le imprese esercenti l attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all impresa, purché in possesso dell abilitazione prevista dall art. 3 della Legge n 174 del 17/08/

16 ARTICOLO 14 (Distanza fra esercizi) 1) L apertura di un nuovo esercizio o il trasferimento di uno esistente la cui autorizzazione sia stata rilasciata da meno di 5 (cinque) anni, potrà avvenire, sentito il parere della Commissione, tenendo conto della distanza minima di mt 50 (cinquanta) tra un esercizio e l altro e di un rapporto tra la popolazione residente di n 1 esercizio ogni 400 (quattrocento) abitanti. 2) Il vincolo della distanza minima è derogabile per il trasferimento delle attività esistenti con autorizzazione rilasciata da almeno 5 (cinque) anni nel caso di sfratto esecutivo o per sopraggiunta inagibilità dei locali. 3) La misurazione della distanza tra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso più breve; l attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. 16

17 ARTICOLO 15 (Requisiti dei locali di esercizio) 1) I locali in cui vengono svolte le attività contemplate dal presente Regolamento devono essere compatibili con le vigenti norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d uso e all agibilità dei locali. 2) I locali devono altresì essere conformi alle norme igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Locale di Igiene Tipo e devono essere dotati come minimo di: Essere adeguatamente aeroilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie totale deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 metri; Le pareti, i pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione; Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti o comunque direttamente raggiungibile dall area di lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di lavabi fissi con acqua corrente aventi rubinetteria a comando e non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso; Dovrà essere allestita apposita sala d attesa con almeno due posti a sedere; Biancheria pulita per ogni singolo cliente; Appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti; In caso venga svolta attività di estetista congiunta con quella di acconciatore, o comunque congiunta a qualsiasi altra attività compatibile, i locali devono essere separati con pareti (anche a tutta altezza) o con adeguati artifici tecnici tali da non permettere la visibilità. 3) E requisito essenziale per l ottenimento dell autorizzazione di cui all articolo 3 che i locali di esercizio abbiano ottenuto il nulla osta igienico sanitario rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale. 17

18 ARTICOLO 16 (Attività svolte nel domicilio dell esercente) 1) L attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività di acconciatore anche nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 2) In ogni caso i locali devono essere sempre accessibili dagli Organi addetti alla Vigilanza e al Controllo. 18

19 ARTICOLO 17 (Inizio, sospensione, ferie e cessazione dell attività) 1) L attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell autorizzazione. Se l attività non viene avviata entro detto termine l autorizzazione viene revocata d Ufficio con provvedimento che verrà notificato all interessato. 2) In caso di cessazione definitiva dell attività il titolare deve consegnare l autorizzazione entro 30 giorni dalla data di cessazione all Ufficio Commercio Comunale. 3) Il titolare di autorizzazione che intenda sospendere temporaneamente l attività per un periodo superiore a 30 giorni deve far pervenire all Ufficio Commercio Comunale apposita comunicazione almeno il giorno prima della data prevista della sospensione. La sospensione dell attività non potrà comunque essere superiore a un anno. In caso ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati l interessato potrà richiedere la proroga della sospensione per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. 4) In caso di chiusura per ferie vi è l obbligo di comunicazione al Comune. 19

20 ARTICOLO 18 (Orari, tariffe e indicazioni obbligatorie) 1) Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura obbligatorie sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria ed eventualmente della Commissione Comunale. 2) Nel provvedimento del Sindaco di cui al comma precedente potranno essere stabilite particolari prescrizioni relative ad orari e giornate di chiusura obbligatorie. 3) E fatto obbligo l esposizione ben visibile dall esterno di cartello o altro mezzo idoneo al caso che pubblicizzi in modo inequivocabile gli orari di apertura dell esercizio e le giornate di chiusura settimanale. 4) In caso di sospensione dell attività o chiusura per ferie dell esercizio questa dovrà essere pubblicizzata secondo le modalità di cui al comma precedente. 5) Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all attenzione della clientela in prossimità della cassa dell esercizio stesso. 6) E fatto obbligo di esporre all interno dell esercizio in luogo ben visibile l autorizzazione amministrativa. 7) I titoli attestanti le qualificazioni professionali di chiunque eserciti l attività, sia esso il titolare, socio o dipendente, devono essere tenuti presso l esercizio e mostrati a richiesta degli Organi addetti al Controllo e alla Vigilanza. 20

21 ARTICOLO 19 (Disciplina dell impianto sanzionatorio) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge n 174 del 17/08/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a Euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n 689 e successive modificazioni. 1) Salva l applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme dell articolo 22 (sanzioni accessorie), l applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali. 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. 3) L Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (nei successivi articoli denominata Autorità), entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza ingiunzione, la sanzione è individuata nella figura del Responsabile del Servizio. 4) Il titolare dell esercizio, sia esso persona fisica o società, è sempre obbligato in solido con l effettivo trasgressore al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento, così pure vale per l applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al successivo articolo

22 ARTICOLO 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie) 1) Chiunque eserciti l attività senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o effettui un subingresso in attività esistente senza chiedere la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 500,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettui l attività di barbiere o parrucchiere in forma ambulante. 2) Chiunque trasferisca la sede dell esercizio, ne modifichi la superficie, effettui il cumulo delle attività senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 500,00. 3) Chiunque, successivamente al regolare avvio dell attività, violi le disposizioni di cui all articolo 15 e 16 comma 1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di Euro 250,00. 4) Chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 17 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di Euro 250,00. 5) Chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 18 del presente Regolamento e le disposizioni emanate dal Sindaco ai sensi del predetto articolo 18 commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di Euro 250,00. 6) Chiunque non permetta agli Organi addetti alla vigilanza e al controllo di accedere senza impedimento alcuno al laboratorio dell attività e agli eventuali magazzini o comunque altri locali riferenti l attività o ometta di esibire senza esitazioni documenti o attestazioni che è obbligato a tenere per l esercizio dell attività è soggetto, salvo che il caso non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 500,00. In tale caso si perfeziona sempre il caso di particolare gravità previsto dall articolo 21 comma 4. 7) Chiunque continui l attività, nonostante l autorizzazione sia stata revocata o in caso di sospensione dell attività operata ai sensi ai sensi dell articolo 21 commi 5 e 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 500,00. Tale sanzione si applica ogni qualvolta si riscontri la violazione, anche se già in precedenza accertata, a seguito di distinti sopralluoghi da parte degli Organi addetti al Controllo e alla Vigilanza. 22

23 ARTICOLO 21 (Ordinanza di revoca dell autorizzazione e sanzioni accessorie) 1) L autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione o sospenda l attività per un periodo superiore a un anno, salva in quest ultimo caso, proroga non superiore a sei mesi per motivi di comprovata necessità. Nei casi di cui al presente comma il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio dispone la revoca dell autorizzazione. 2) Il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio dispone la revoca dell autorizzazione qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti per il rilascio dell autorizzazione stessa o quando venga meno la disponibilità dei locali. 3) Qualora i locali vengano dichiarati inidonei allo svolgimento dell attività il Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio dispone la sospensione dell attività fino ad avvenuta comprovata regolarizzazione dell esercizio 4) L Autorità può sospendere l attività per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni in caso particolare gravità o recidiva nelle violazioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell arco di un triennio. La recidiva non si applica in caso si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. La particolare gravità si perfeziona in caso di violazione alle norme igienico sanitarie o di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza e nel caso previsto dall articolo 20 comma 6. 5) In caso l attività venga svolta senza la prescritta autorizzazione, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è ordinata l immediata sospensione dell attività abusiva. Lo stesso dicasi per i subingressi non autorizzati. 6) In caso vengano apportate modifiche all attività (ampliamenti e trasferimenti di sede) non autorizzate, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, verrà disposta dall Autorità la sospensione dell attività fino ad avvenuta comprovata regolarizzazione dell esercizio. 7) In caso di cumulo di attività non autorizzate, oltre all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, verrà disposta dall Autorità la sospensione dell attività svolta in assenza di autorizzazione. 8) Qualora, durante il periodo di sospensione disposta ai sensi dei precedenti commi 4 e 6, l attività venga esercitata ugualmente l autorizzazione verrà revocata. 9) L Autorità competente all irrogazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo ai commi 4,5,6,7 e 8 è quella individuata al precedente articolo 19 comma 3. 23

24 ARTICOLO 22 (Commercio di cosmetici e prodotti per l igiene e la cura della persona) 1) I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 della Legge n 174/2005 possono essere svolti anche con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n 713 e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche o affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n 114 e successive modificazioni. 24

25 ARTICOLO 23 (Abrogazione delle norme precedenti) 1) Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri Regolamenti e disposizioni comunali. 25

26 ARTICOLO 24 (Norme transitorie e finali) 1) I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n 174/2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell art. 3 della citata legge. 2) I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n 174/2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n 161 e successive modificazioni, rilasciate per l esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 3) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge n 174/2005, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. 4) Per tutte le richieste e comunicazioni previste dal Presente Regolamento verrà predisposta dall Ufficio Commercio del Comune e approvata dalla Giunta Comunale apposita modulistica univoca da utilizzare prioritariamente per l inoltro delle istanze e delle comunicazioni. 5) Nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le imprese già esistenti non siano in regola con i requisiti fissati dagli articoli 15 e 16 le stesse dovranno regolarizzarsi secondo le modalità stabilite con Ordinanza del Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio nel termine massimo che verrà stabilito in sede di emanazione di detto provvedimento. 26

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