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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L INIZIATIVA STRAORDINARIA INERENTE IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PARTICOLARMENTE DISAGIATE PER IL MANTENIMENTO DELL ABITAZIONE IN LOCAZIONE. L anno 2015, il giorno del mese di negli Uffici del Comune di.., siti in..., TRA Il Comune di (di seguito indicato come Comune), cod. fisc..., nella persona del Responsabile dell Area Servizi Sociali Dott.., giusto incarico conferito con decreto n. del.., E La società, con sede legale in CF nella persona della nato a il delegata per la firma per la filiale con sede in, in seguito denominato CAAF, di seguito congiuntamente indicati come le parti ; PREMESSO CHE: l art. 48 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27, Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, in forza del quale: - è istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato (comma 1); - le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999 (Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abilitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi); 1

2 VISTI la legge 9 dicembre 1998, n. 431, Disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, come modificato dall art. 2 della legge 23 maggio 2014 n. 80; il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi ; l d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ; il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il decreto 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) a fini ISEE; il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, Regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, relativi alla disciplina dell ingresso nel Territorio dello Stato e al permesso di soggiorno, i quali prevedono che l ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno; la l. r. 1 febbraio 2012 n. 1, Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"; gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 SENTITI i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini - La Regione: dal 2 novembre 2015 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati una procedura informatica per agevolare l accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari. - Il Comune: 1. svolge le procedure per l individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione. 2. provvede a: consentire la presentazione delle domande e garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione; erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, nonché verifica della registrazione del contratto o l avvenuta richiesta di registrazione; rendicontare l avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota di sintesi; svolgere un attività di controllo allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l erogazione del contributo ai beneficiari, sulla base delle indicazioni dettate dagli Uffici regionali. Con D.G.R. Lombardia n. X/4154 del 08 ottobre 2015 è stato approvato l Allegato A Reddito di autonomia. Sostegno alle famiglie residenti nei Comuni ad elevata

tensione abitativa (Delibera CIPE 87/2003 e PRERP 2014-2016) per il mantenimento dell abitazione in locazione (di seguito semplicemente Allegato A ), recante indirizzi e criteri generali per il Sostegno alle famiglie residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa (Delibera CIPE 87/2003 e PRERP 2014-2016) per il mantenimento dell abitazione in locazione. In particolare l Allegato A stabilisce che: la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall ISEE-FSA, che deve essere determinato dai Comuni o dai CAAF/Società per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all atto della presentazione della domanda di contributo; il richiedente deve compilare la domanda utilizzando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte; i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF/Società e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF/Società per il calcolo dell'indicatore ISEE-FSA, con oneri economici a carico dei Comuni stessi; tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 (Premesse) 1.Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. Art. 2 (Oggetto e competenze) 1. II Comune affida a, lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo all iniziativa straordinaria inerente il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell abitazione in locazione, mediante l apposita procedura informatica, più precisamente: a) servizio d informazione circa le modalità di presentazione delle domande; b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l indicatore dell ISEE-FSA, prerequisito di accesso al bando. c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura 3

dei concorrenti; d) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando. 2. ll CAAF/Società dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAF. 1. Il Comune si impegna a: Art. 3 (Impegni del Comune) a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo straordinario per il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate al mantenimento dell abitazione in locazione; b) informare i cittadini sull ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF; c) fornire al personale indicato dal CAAF un adeguata informazione sull utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare; d) fornire al CAAF/Società un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio; e) consentire al CAAF/Società l accesso all utilizzo del software in rete per tutto il periodo di apertura del bando. Art. 4 (Trattamento dei dati personali) 1. Ai sensi dell art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF/Società assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune. Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento è il CAAF/Società nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale. Responsabile del trattamento interno al Comune è il Dirigente pro tempore / Segretario Comunale Dott... Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia. 2. Il CAAF/Società: a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; 4

b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio; d) si impegna a nominare, ai sensi dell art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati; e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la protezione dei dati personali ; f) consente l accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. Art. 5 (Presentazione, stampa e custodia della documentazione) 1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda a partire dal 02 novembre fino al 15 dicembre 2015 salvo diversa disposizione regionale. 2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF/Società provvede a stampare l attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda. Art. 6 (Presenza sul territorio) 1. Il CAAF/Società opererà presso le proprie sedi di cui è data informazione al Comune tramite i soggetti previsti dall art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy. Art. 7 (Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento) 1. Il CAAF/Società, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori. 2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante. 3. Il CAAF/Società deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine del 15 dicembre 2015 salvo diversa disposizione regionale. Art. 8 (Compensi) 5

1. Il Comune riconoscerà al CAAF (o società di servizi territoriale, convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale) un corrispettivo per l opera prestata di 20,00 IVA ESCLUSA per ogni domanda regolarmente raccolta; 2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAAF/Società, includendo nel computo tutte quelle elaborate e inserite nel sistema informatico anche se incomplete, ovvero non valide per l Ente in assenza di requisiti del richiedente, con le modalità segnalate dal CAAF/Società. Art. 9 (Durata) 1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello Misure straordinaria per il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell abitazione in locazione e conseguenti adempimenti delle parti, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/4154 del 08 ottobre 2015 e della relativa D.G.C. n... del... Art. 10 (Spese) 1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF/Società, salvo diversa previsione di legge. Art. 11 (Controversie) 1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di.. (per il Comune). Malnate,.. per il Comune Il responsabile d Area per il CAAF/Società Il Legale rappresentante 6