Regolamento di esecuzione

Documenti analoghi
del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Regolamento Fondo per la formazione professionale forestale (FFP forestale) Aprile 2011

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali

Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

novembre Regolamento comunale concernente l aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare Domande e risposte

Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale forestale

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Posa di ponteggi

del 19 aprile 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

Regolamento sui costi

del 22 maggio 2012 Art. 2 professionale e della tecnologia.

del 5 dicembre 2012 Art. 2 l innovazione.

Aggiunta n 3 al Regolamento 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale, decreta:

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale

Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Verband Werbetechnik+Print COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Iscrizione per l'affiliazione

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

REGOLAMENTO CONCERNENTE L AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE E L ASSEGNO EDUCATIVO

Tariffa comune Z

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari

Decreto del Consiglio federale

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Comunicazione relativa agli accordi con effetto limitato sul mercato (Comunicazione PMI)

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Ordinanza sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Regolamento delle spese. Settembre 2016

Decreto del Consiglio federale

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

REGOLAMENTO. sulla tenuta dei conti di libero passaggio. Fondazione istituto collettore LPP. Conti di libero passaggio. Valido dal 1 gennaio 2018

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Di principio la documentazione deve essere presentata in originale.

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

REGOLAMENTO SULLE RENDITE DI COMPENSAZIONE PREVI- DENZIALE IN SEGUITO A DIVORZIO

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Promozione della proprietà abitativa nel quadro della previdenza professionale

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell Unione svizzera del metallo (USM)

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

I. Disposizioni generali

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Proroga e modifica del 12 dicembre Il Consiglio federale svizzero decreta:

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei giardinieri e dei fioristi

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni)

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Convenzione di affiliazione

MODELLO DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEL RAMO PITTURA E GESSATURA. Perché un modello di pensionamento anticipato

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul programma di sgravio 2004

DIRETTIVA N. 6 (Valida dal 1. gennaio 2014 Versione 1.0)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

REGOLAMENTO COMUALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO (1993)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

REGOLAMENTO Novità

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Convenzione di affiliazione

Transcript:

Regolamento di esecuzione In virtù degli art. 1 e 13 del Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica (Regolamento del fondo per la formazione professionale) del 28 novembre 2006, il Consiglio della fondazione per la formazione professionale e per la formazione professionale continua in odontotecnica (Fondazione Odontotecnica ALPDS) rilascia il seguente regolamento di esecuzione: I. Basi, amministratrice 1. Basi legali Art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale del 13.12.2002. Art. 68 dell Ordinanza sulla formazione professionale del 19.11.2003. Decreto del Consiglio federale conferente obbligatorietà generale al Fondo nazionale formazione professionale odontotecnica (di seguito denominato Fondo Odontotecnica) del 28.11.2006. Regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2206 2. Amministratrice Amministratrice del Fondo Odontotecnica è la Fondazione Odontotecnica AL- PDS quale organizzazione responsabile del mondo del lavoro (cfr. art.1 cpv. 1 regolamento del fondo per la formazione professionale ). II. Scopo del regolamento 1. Il presente regolamento di esecuzione precisa, ove necessario, le disposizioni del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. 2. Descrive esaurientemente le funzioni, le competenze e le responsabilità delle commissioni incaricate della gestione strategica, operativa e amministrativa (Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS, Commissione del fondo, sede). 3. Contribuisce ad un trattamento uniforme e giuridicamente paritario delle aziende e delle organizzazioni nell ambito della fissazione dei contributi, dell esenzione dall obbligo contributivo e delle richieste di sostegno. 4. Nel contesto delle risorse limitate contiene regole per la priorizzazione delle prestazioni generali ai sensi dell art. 8 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Regolamento di esecuzione 1/6 21.09.2010/ch,cn

III. Organi e loro funzioni; principio 1. Il Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS svolge le funzioni ai sensi dell art. 13 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Gli compete la vigilanza e la gestione strategica del Fondo Odontotecnica. Dispone di un ampio diritto d informazione e, con il consenso del Presidente, di visione. La protezione dei dati è garantita. 2. La Commissione del fondo svolge le funzioni ai sensi dell art. 14 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Le spetta l alta vigilanza e la gestione operativa del Fondo Odontotecnica. Dispone di un ampio diritto d informazione e di visione. La protezione dei dati è garantita. 3. L organo amministrativo svolge le funzioni ai sensi degli art. 15 e 16 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Gli spetta l esecuzione del regolamento e delle delibere nonché la gestione dell amministrazione e del segretariato. IV. I singoli incarichi 1. Il Consiglio di fondazione svolge in particolare le seguenti mansioni: Approvazione del bilancio e del conto annuale nonché del rapporto di revisione Approvazione del budget Emissione e adeguamento di regolamenti Decisione sulla liquidazione Scelta dell ufficio di revisione Scelta della Commissione del fondo Delibera sull adeguamento dei contributi ai sensi dell art. 10 cifra 7 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006 Delibera sulla politica delle riserve 2. La Commissione del fondo svolge in particolare le seguenti mansioni: Consulenza e approvazione del budget all attenzione del Consiglio di fondazione Definizione delle procedure di esenzione dall obbligo contributivo ai sensi dell art. 11 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006 Interlocutore dell organo amministrativo e sorveglianza dello stesso Rendicontazione al Consiglio di fondazione Conferimento del mandato all ufficio di revisione Regolamento di esecuzione 2/6 21.09.2010/ch,cn

Approvazione della rendicontazione all autorità di sorveglianza ai sensi dell art. 17 cpv. 2 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006 Delibere sull impiego delle riserve 3. L organo amministrativo svolge le seguenti mansioni: Fatturazione Procedure d incasso (sollecito, esecuzione, processo civile) Amministrazione e attualizzazione dei dati delle aziende soggette all obbligo contributivo in collaborazione con l Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera (ALPDS) e della Commissione Paritetica Professionale del CCL Odontotecnica Elaborazione del budget e del conto annuale, ivi compresa la domanda circa la politica delle riserve Dare risposta alle richieste Espletamento amministrativo di ricorsi e richieste all attenzione della Commissione del fondo Versamento delle prestazioni secondo il budget approvato Amministrazione del capitale del fondo Contabilità Approntamento delle documentazioni all attenzione dell autorità di sorveglianza ai sensi dell art. 17 cpv. 2 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. Stesura di inviti e protocolli Archiviazione dei documenti V. Prestazioni: principi 1. Sono applicabili le destinazioni dell art. 8 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006 e le delimitazioni dell art. 10 cpv. 3 dello stesso. 2. Le prestazioni del fondo vengono erogate nel contesto dei mezzi disponibili secondo le regole rilasciate dal Consiglio di fondazione e in conformità con le priorità deliberate dallo stesso. 3. Nell ambito delle sue decisioni, il Consiglio di fondazione priorizza, nel limite del possibile, le attività e i progetti che: comportano un diretto miglioramento delle offerte di formazione garantiscono l esistenza e la competitività a lunga scadenza della Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera Regolamento di esecuzione 3/6 21.09.2010/ch,cn

creano un beneficio misurabile per il ramo ai sensi del rafforzamento della competitività delle aziende e della commerciabilità degli studenti esplicano un effetto favorevole sui costi delle aziende formatrici 4. Il Consiglio di fondazione è attento a un adeguata politica delle riserve e ad un utilizzo economico delle risorse. 5. Per ogni pretesa nei confronti del Fondo Odontotecnica risponde esclusivamente il capitale del fondo. VI. Prestazioni a favore della formazione di base (art. 10 cpv. 3 regolamento del fondo per la formazione professionale ) 1. Dei mezzi disponibili (dopo deduzione delle spese amministrative e della eventuale costituzione di riserve nel contesto del politica delle riserve stabilita dal Consiglio di fondazione) viene versato al massimo il 20% a favore della formazione di base. 2. Di regola, dal relativo importo, fino a concorrenza di una somma di CHF 30'000, vengono riservati ogni anno il 10% quale riserva per progetti speciali nonché al massimo CHF 6'000.- per acconti destinati alle fiere regionali di formazione professionale. 3. L importo residuo, dopo gli accantonamenti e la costituzione delle riserve ai sensi delle cifre 1 e 2 della presente disposizione, viene versato proporzionalmente ai centri dei corsi interaziendali. Quale base di commisurazione per la ripartizione fa stato il numero complessivo, approvato dal cantone d ubicazione e indicato sul formulario ufficiale, dei giorni di corsi interaziendali svolti da ogni centro e corrispondentemente sussidiati durante il periodo di commisurazione e il numero di persone in formazione registrato per detto periodo di tempo nella relativa ubicazione. L ammontare a disposizione per il periodo di commisurazione viene ripartito alle ubicazioni secondo la seguente chiave: numero dei giorni di corsi interaziendali per ubicazione moltiplicato per il numero delle persone in formazione partecipanti presso detta ubicazione diviso per i prodotti dei giorni dei corsi interaziendali e per il numero delle persone in formazione in ogni ubicazione addizionati per tutta la Svizzera. 4. I centri sono tenuti a inoltrare la relativa documentazione all attenzione della Commissione del fondo. Nella misura in cui esiste un accordo di prestazioni cantonale, le documentazioni vanno inoltrate in conformità ai requisiti ivi definiti. 5. I centri sono attenti a un impiego conforme alla destinazione dei mezzi e ogni anno stendono un rapporto all attenzione della Commissione del fondo, allegando pure il bilancio e il conto economico. A tale scopo rientrano in considerazione in particolare: elaborazione e rinnovamento di guide metodiche modello e di documentazioni per i corsi, costi per l assicurazione della qualità e per i controlli della qualità, finanziamento dell infrastruttura specifica del ramo necessaria per la formazione, formazione e formazione continua dei formatori, reclutamento e rimunerazione dei docenti. Regolamento di esecuzione 4/6 21.09.2010/ch,cn

VII. Esonero dall obbligo contributivo 1. Sono applicabili le disposizioni dell art. 11 del regolamento del fondo per la formazione professionale del 28.11.2006. 2. L esonero avviene solo in casi eccezionali. 3. Possono essere completamente esonerati: le aziende che, presentando il conto economico, sono in grado di comprovare oltre ogni dubbio una cifra d affari lorda inferiore a CHF 75'000.-; le aziende individuali che, in base al relativo conto economico e fornendo i necessari giustificativi, sono in grado di comprovare un utile inferiore a CHF 40'000.- prima degli ammortamenti. le aziende individuali senza collaboratori il cui titolare nell anno contributivo raggiunge l età ordinaria di pensionamento AVS o decede. le aziende individuali il cui titolare unico comprova di percepire una rendita di invalidità o prestazioni complementari o che necessita di aiuto sociale, purché non svolga più alcuna attività professionale. 4. Possono essere parzialmente esonerate: le aziende che iniziano o cessano l attività durante l anno contributivo. In tali casi il contributo viene riscosso pro rata (numero di mesi con attività). VIII. Sconti 1. Le aziende che hanno sede in un Cantone con un proprio fondo beneficiano di uno sconto del 20%, a meno che, in caso di esistenza di un fondo nazionale, la legislazione cantonale non preveda alcun esonero a livello cantonale. 2. I soci dell ALPDS beneficiano di uno sconto del 50%. (art. 10 cpv. 2 regolamento del fondo per la formazione professionale) 3. Gli sconti sono cumulabili, venendo lo sconto di cui alla cifra 2 calcolato in base all ammontare della fattura ridotto del 20%. Regolamento di esecuzione 5/6 21.09.2010/ch,cn

IX. Procedure d incasso e di sollecito (art. 10 cpv. 6 regolamento del fondo per la formazione professionale) 1. I contributi vengono fatturati nel primo trimestre di ogni anno civile. Quale base fa stato la lista attualizzata della Commissione Paritetica Professionale del CCL Odontotecnica. 2. Le aziende morose ricevono al massimo tre solleciti. I solleciti vengono inviati dopo 30, 50 e 60 giorni. Sono dovuti interessi di mora pari al 5%. Il terzo sollecito viene recapitato con posta raccomandata e con comminazione di procedura esecutiva. Il costo forfettario per ciascun sollecito ammonta a CHF 50.-. 3. In caso di procedura esecutiva infruttuosa viene avviato un processo civile ordinario. X. Disposizioni finali 1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore al momento della sua approvazione tramite il Consiglio di fondazione. Approvato dal Consiglio di fondazione l 8 giugno 2010 Fondazione Odontotecnica ALPDS Patrick Zimmermann Presidente Richard Scotolati Vice-Presidente Regolamento di esecuzione 6/6 21.09.2010/ch,cn