REGOLAMENTO PER LE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



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Provincia di Verona COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Legge 18 marzo 1968 n. 337 REGOLAMENTO PER LE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

I N D I C E Art. 1 - Oggetto CAPO I OGGETTO CAPO II ATTRAZIONI E PARCHI DIVERTIMENTO Art. 2 Concessione delle aree Art. 3 Istruttoria delle domande Art. 4 Esito dell istruttoria Art. 5 Requisiti preferenziali Art. 6 Sostituzione dell attrazione Art. 7 Gestione diretta dell attrazione Art. 8 Successione nell esercizio Art. 9 Sub - concessione Art. 10 Esclusione dall assegnazione Art. 11 Oneri dei concessionari Art. 12 Attività commerciali complementari CAPO III PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI Art. 13 Definizione e periodi di svolgimento Art. 14 - Precedenza Art. 15 Sub - concessione Art. 16 Responsabilità dell organizzatore Art. 17 Istruttoria Art. 18 - Rinvio CAPO IV SINGOLE ATTRAZIONI Art. 19 Installazione e norme di rinvio CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ED INTEGRATIVE Art. 20 Aree private, demaniali e patrimoniali Art. 21 Sanzioni Art. 22 Disposizioni integrative

CAPO I OGGETTO Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di: Sagre Fiere Feste Tradizionali Parchi di Divertimento organizzati Installazione di singole attrazioni. Per l organizzazione dei Parchi di divertimento l organizzatore ha l obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge n. 337/68, dal Regolamento emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività, Regolamento emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Dipartimento dello Spettacolo e dal presente Regolamento. Il rilascio dell autorizzazione all installazione, a qualunque titolo, di attrazioni dello spettacolo viaggiante, ed il conseguente esercizio dell attività, sono soggetti al rispetto di tutte le norme vigenti in materia, e particolarmente a quelle di carattere igienico sanitario, di sicurezza, di tutela dall'inquinamento acustico, e al preventivo nulla osta dei competenti Uffici ed Organi, ivi compresa la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. CAPO II ATTRAZIONI E PARCHI DIVERTIMENTO Art. 2 Concessione delle aree Le concessioni delle aree per l installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l esercizio sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta (ai sensi della Legge 18/03/1968 n. 337) fra 120 e 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione dall Ente, sentiti gli interessati, partecipanti abituali. Nei novanta giorni precedenti la data di inizio della manifestazione, non può essere consentito l esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati, fatta eccezione, nel caso esista consuetudine; la consuetudine rimane inalterata anche in caso di interruzione se questa è dovuta a causa di forza maggiore. L organo amministrativo cui compete il rilascio delle concessioni, dovrà valutare in caso di variazioni in eccesso dell organico del Parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo. Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Contestualmente, tenendo conto dell utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare. La qualifica di attrazione di novità è attribuibile ad un attrazione, piccola, media, grande, avente caratteristiche notevolmente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza. Art. 3 Istruttoria delle domande Nell intento di incrementare l interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, dovrà essere mantenuta un area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali. La concessione rilasciata specificatamente per l attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione. E riconosciuto abituale frequentatore l esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni consecutive, fermo restando la graduatoria. Le istanze dovranno essere corredate da: 1. Generalità complete dell interessato unitamente agli estremi del codice fiscale e della licenza comunale; 2. Le esatte misure di ingombro dell attrazione, comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi. L attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all art.4 della Legge 18/03/1968 n. 337; in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata; 3. Una fotografia dell attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale; 4. I documenti originali di cui al punto 1. dovranno essere presentati all atto dell autorizzazione all esercizio. Art. 4 Esito dell istruttoria L esito dell istruttoria dovrà essere notificato agli interessati almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione; in difetto è presunta l accettazione dell istanza. L esito dell istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato. La motivazione ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al TAR. Art. 5 Requisiti preferenziali In sede di istruttoria, agli effetti dell accettazione, l organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all esercente e all attrazione: 1. Anzianità di domanda entro i termini (con riferimento al numero di edizioni per le quali è stata presentata ininterrottamente); 2. L attrazione che installa nello spazio riservato alle novità casualmente libero non acquisisce il diritto all anzianità nello stesso sito; 3. A parità di punteggio, avrà priorità chi è residente nella provincia o nella regione; 4. L attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un altra già regolarmente concessa non acquisisce alcun punteggio e successivamente lo stesso spazio sarà dato alla ditta con maggior punteggio in graduatoria; 5. Perde tutto il punteggio relativo alla presenza chi rinuncia alla partecipazione, fatte salve le cause di forza maggiore opportunamente giustificate.

E attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell ambito delle attrazioni dello stesso tipo. Il numero delle attrazioni dovrà essere relativo al concordato di cui al 4 comma dell art.2 del presente Regolamento. Il punteggio relativo ai requisiti preferenziali è stabilito come segue: a) Anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente negli ultimi 5 anni PUNTI 0,5 b) Per ogni precedente manifestazione nel corso della quale l attrazione è stata in esercizio PUNTI 15 c) Punteggio acquisito dal concessionario per ogni frequenza anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione negli ultimi cinque anni PUNTI 5 d) Residenza da almeno 5 anni: Nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino- Alto Adige PUNTI 8 Nella Provincia di Verona PUNTI 10 Il concessionario avente il maggior punteggio di cui al punto a), avrà diritto alla scelta dello stallo, fra quanti messi a disposizione per le attrazioni dello stesso tipo. I punteggi di cui al punto d) non sono cumulabili e saranno attribuiti una tantum. Art. 6 Sostituzione dell attrazione E consentita altresì la sostituzione, purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco. Ove tuttavia l accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell aumento delle misure d ingombro, comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta. L attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte nelle manifestazioni future. L attrazione che ha già partecipato al parco, fino a quando sarà gestita dall esercente cui è stata rilasciata la prima concessione, non potrà essere sostituita da altra dello stesso tipo, anche se appartenente o gestita da esercente avente punteggio superiore. Art. 7 Gestione diretta dell attrazione Il titolare dell attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi a carico, purché abbiano l età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa. Art. 8 Successione nell esercizio In caso di decesso, vendita o donazione di un attrazione, o di cessione definitiva dell attività del titolare, il punteggio rimarrà invariato e legato alla medesima attrazione; il subentrante manterrà quindi tutti i diritti acquisiti.

Art. 9 Sub concessione E vietata ogni forma di sub concessione. In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l attrazione in oggetto, che perderà ogni punteggio. Art. 10 Esclusione dall assegnazione Sarà motivo di esclusione dell assegnazione dell area per l anno successivo: ɡ Non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti; ɡ Il mancato pagamento del plateatico o dei rimborsi spese manifestazioni, di cui all art. 11 ultimo comma, pulizie ecc., relativamente alla concessione; ɡ Il ritardo nell inizio dell attività, l anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, non specificatamente autorizzata; ɡ La non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato; ɡ La mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali; ɡ Litigi e alterchi fra gli operatori ed inoltre l assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli incaricati comunali. Art. 11 Oneri dei concessionari Il concessionario non è tenuto a contribuire a spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza del parco, salvo non siano state preventivamente concordate con la maggioranza dei partecipanti al Parco. Art. 12 Attività commerciali complementari Sono compatibili all interno dell area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni. Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre piccolissime attrazioni. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall Amministrazione. Gli orari d esercizio di tutte le attività presenti nel Parco sono fissati dal Dirigente del competente Settore del Comune, all atto del rilascio dell autorizzazione

CAPO III PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI Art. 13 Definizione e periodi di svolgimento Si considerano parchi divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel Comune da organizzatori qualificati, specie in concomitanza di esposizioni e mostre campionarie, ovvero nel corso di attività turistiche stagionali ed in occasioni diverse. L organizzazione è vietata in occasione di sagre e fiere. Tra un parco divertimenti e l altro devono trascorrere 60 giorni dalla fine dell uno all inizio dell altro, fatta salva la consuetudine. Art. 14 Precedenza Le concessioni di aree per l installazione dei parchi organizzati sarà fatta dando la preferenza all esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo, e che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decorosità sia per correttezza di conduzione delle singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione comunale, e che abbia presentato regolare istanza. Art. 15 Sub concessione E vietato all esercente organizzatore concessionario dell area di sub concedere ad altri organizzatori la stessa. Art. 16 Responsabilità dell organizzatore L organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune del buon andamento del parco, del pagamento del canone e dei tributi dovuti, del funzionamento e dell efficienza dei vari servizi. Art. 17 Istruttoria Gli esercenti che hanno intenzione di partecipare al parco sono tenuti a presentare regolare istanza in carta semplice all organizzatore, corredata da quanto previsto dall art. 3 del presente regolamento, almeno 90 giorni prima della data di inizio del parco. L esercente anche se abituale frequentatore che non abbia ottemperato a quanto sopra è considerato rinunciatario a tutti gli effetti. All organizzatore cui è stata presentata l istanza compete l obbligo di evaderla e dare riscontro scritto con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data di inizio del parco. In difetto di ciò, la domanda è da considerarsi accettata a tutti gli effetti. L organizzatore potrà stabilire norme di comportamento, sentito il parere dell Amministrazione comunale, oltre a quelle previste nella concessione. Art. 18 Rinvio Rimangono valide tutte le norme del Capo II, se ed in quanto applicabili. Gli organizzatori dovranno altresì osservare le norme che saranno emanate in materia di organizzazione di parchi, ivi comprese le norme sui requisiti di preferenza di cui all art. 5 del presente Regolamento.

CAPO IV SINGOLE ATTRAZIONI Art. 19 Installazione e norme di rinvio Per le singole concessioni valgono le norme fissate agli artt. 2 3 5 8 10 11. Le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire trascorsi almeno 60 giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti parchi divertimento tradizionali, e fino a non meno di 45 giorni prima di dette manifestazioni. Non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone (pugnometri, pesche verticali e simili) purché debitamente segnalate nella richiesta ed autorizzate. Non possono assolutamente essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante, non previste nell elenco ministeriale delle attrazioni. L area individuata per l installazione di queste e delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante è riportata negli elaborati grafici allegati al presente Regolamento, del quale fanno parte integrante. Per cause di forza maggiore, le stesse possono essere individuate altrove, ampliate o ristrette con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta degli Uffici competenti. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ED INTEGRATIVE Art. 20 Aree private, demaniali e patrimoniali Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal presente regolamento. Art. 21 Sanzioni Per quanto non diversamente previsto dalle vigenti norme in materia, ogni infrazione al presente Regolamento, ed in particolare alle norme di cui all art. 10, comporta l applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di EURO 250 ad un massimo di EURO 1500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche. Sono fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste nel presente Regolamento, e quelle derivanti da altre Leggi vigenti in materia. Art. 22 Disposizioni integrative Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune sia dalle organizzazioni sindacali della categoria, e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.