MEDIAFOND. Codice Etico

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MEDIAFOND Codice Etico MEDIAFOND Fondo Pensione Complementare a contribuzione definita Iscritto all Albo dei Fondi Pensione - Sezione n. 126 Viale Europa 48-20093 Cologno Monzese (Mi) Tel 02/25149089-7911 Cod Fisc. 94577960159

PREMESSA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione, finalità e Destinatari CAPO II PRINCIPI E VALORI Art. 2 Principi generali e valori Art. 3 Comunicazione e diffusione Art. 4 Imparzialità Art. 5 Correttezza Art. 6 Conflitto di interessi Art. 7 Riservatezza Art. 8 Trasparenza Art. 9 Risorse Umane e Tutela della persona Art. 10 - Utilizzo beni e materiali del Fondo Art. 11 Controllo e trasparenza contabile Art. 12 Tutela della personalità individuale CAPO III COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI Art. 13 Relazioni d affari Art. 14 Tutela della concorrenza Art. 15 Rapporti con i fornitori Art. 16 Rapporti con gli iscritti Art. 17 Rapporti con le istituzioni Art. 18 Antiriciclaggio CAPO IV SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE Art. 19 Salute e sicurezza sul lavoro Art. 20 Tutela dell ambiente 2

CAPO V SISTEMA SANZIONATORIO Art. 21 Violazioni e sanzioni CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Approvazione e modifiche 3

MEDIAFOND CODICE ETICO Premessa Come noto la riforma del sistema della previdenza pubblica ha introdotto in Italia i fondi pensione per dare ai lavoratori la possibilità di costituirsi una pensione complementare. Mediafond (di seguito anche il Fondo ) è un Fondo Pensione Complementare a contribuzione definita, costituito in attuazione dell Accordo Integrativo Aziendale del 13 gennaio 1997 e dell Accordo siglato in data 13 maggio 1998 tra le società del Gruppo Mediaset, Reteitalia SpA e Medusa Video Srl, da una parte, e le OOSS SLC-CGIL, FISTELCISL e UILSIC-UIL, dall altra. Mediafond è un associazione senza scopo di lucro, il cui unico obiettivo è quello di garantire ai lavoratori iscritti una pensione complementare. Possono aderire a Mediafond: i lavoratori dipendenti ai quali si applica l accordo integrativo aziendale siglato in data 13 gennaio 1997 tra le aziende del gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa Video S.r.l. e le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL FISTel-CISL UILSIC-UIL, e sue successive modificazioni ed integrazioni. i lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Fininvest e delle aziende del Gruppo Mediaset che non applicano il CCNL per le imprese radio televisive private, previa verifica dell esistenza di appositi accordi aziendali tra le suddette società e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui al presente articolo 5; per essi dovrà essere richiesta l attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Radio Televisivo Privato aderenti alla F.R.T., nel caso in cui accordi nazionali sottoscritti dalla F.R.T. e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva prevedano per gli stessi una forma di previdenza complementare i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nel presente Statuto. I lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo. i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell art.47 della Legge n. 428/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell attività aziendale, abbiano perso i requisiti e sempre che per l azienda cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con possibilità di conseguimento della qualità di associato anche per l impresa cessionaria o trasformata. Mediafond, nello svolgimento delle proprie attività, rispetta le leggi e i regolamenti vigenti ed agisce in ottemperanza dei principi di lealtà, correttezza, responsabilità, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico. 4

Nel contesto di crescente attenzione alla corporate governance e tenuto conto dello specifico ambito in cui il Fondo opera, è stato pertanto ritenuto di primaria importanza predisporre un codice etico di Mediafond (di seguito Codice o Codice Etico ), con l obiettivo di definire con chiarezza l insieme dei valori e delle responsabilità che il il Fondo riconosce, accetta, condivide ed assume. Mediafond assicura un attività di diffusione ed informazione sulle disposizioni del Codice Etico e sull applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, in modo che tutti coloro che operano - a qualunque titolo - per Mediafond svolgano la propria attività e/o il proprio incarico o funzione secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori in esso contenuti. 5

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e Destinatari 1. Le disposizioni del Codice Etico esprimono i principi fondamentali e i valori cui Mediafond si ispira e costituiscono altresì specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l adempimento delle prestazioni lavorative. 2. La finalità principale del Codice Etico è quella di rendere comuni e diffusi tali principi e valori in modo che tutti i Destinatari come oltre definiti possano agire sempre in conformità agli stessi. 3. I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i soggetti apicali di Mediafond, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con il Fondo ( Dipendenti ) e per tutti coloro che operano per/con Mediafond, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, Collaboratori, Fornitori, Clienti, Personale in Distacco etc.). L insieme dei soggetti cui si applica il Codice Etico di Mediafond sono qui di seguito definiti congiuntamente e per brevità Destinatari. 6

CAPO II PRINCIPI E VALORI Art. 2 - Principi generali e valori 1. Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e valori la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l affidabilità della gestione e l immagine di Mediafond. Tutte le varie attività poste in essere dal Fondo vengono svolte in un quadro di concorrenza leale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi etici comunemente riconosciuti, quali imparzialità, onestà, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede. A tali principi, pertanto, si devono orientare le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Fondo sia esterni allo stesso. 2. Mediafond rifiuta e deplora il ricorso a comportamenti illegittimi o scorretti per il raggiungimento dei propri obiettivi e adotta strumenti atti a prevenire la violazione delle disposizioni di legge, dei principi e dei valori espressi nel Codice Etico da parte dei Destinatari, vigilando sulla loro osservanza ed implementazione. Art. 3 Comunicazione e diffusione 1. Mediafond provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni contenute nel Codice Etico, invitando gli stessi a condividere e rispettare con la massima diligenza i principi e i valori in esso espressi nonché a promuoverne l applicazione e la stretta osservanza. 2. Il Codice Etico è pubblicato, con adeguato rilievo, nella sezione Il Fondo del sito internet (www.mediafond.it). Art. 4 - Imparzialità 1. Nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione ciascun Destinatario deve essere imparziale. Mediafond disconosce e ripudia ogni elemento di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico, sull età, sulla salute dei propri interlocutori, ivi inclusi gli iscritti. 2. Mediafond contrasta, pertanto, ogni comportamento o atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni o preferenze. Art. 5 - Correttezza 1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione nell ambito dei rapporti con Mediafond sono ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto nonché alla legittimità sotto l aspetto sia formale sia sostanziale, secondo le norme e i regolamenti vigenti e le procedure interne, anche al fine di tutelare il patrimonio e l immagine del Fondo. 2. In particolare, non sono consentiti: il perseguimento di interessi personali o di terzi a detrimento di quelli del Fondo, in particolare di quelli degli iscritti; il perseguimento di interessi del Fondo in violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti; l abusivo sfruttamento, nell interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione di Mediafond nonché delle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione; 7

l uso di beni e attrezzature di cui i Destinatari dispongano nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione per usi non consentiti o comunque per scopi diversi da quelli ad essi propri. Art. 6 - Conflitto di interessi 1. Il Fondo richiede ai Destinatari, nell ambito dei rapporti con lo stesso, la più rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il conflitto di interessi. 2. I Destinatari devono perseguire, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali di Mediafond e devono astenersi, pertanto, da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con il Fondo. 3. I Destinatari devono informare senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, il proprio superiore gerarchico (o, eventualmente, il soggetto cui siano tenuti, a seconda dei casi, a riferire) delle situazioni o attività nelle quali potrebbero avere direttamente o per conto di terzi interessi (anche solo potenzialmente) in conflitto con quelli del Fondo. I Destinatari rispettano le decisioni che, in proposito, sono assunte da Mediafond. Art. 7 - Riservatezza 1. Mediafond, nell ambito dello svolgimento delle proprie attività, raccoglie una quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le norme in materia di privacy vigenti e alle migliori prassi di protezione della riservatezza. A tal fine il Fondo garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell uso dei propri sistemi informativi destinati al trattamento di dati personali ed informazioni riservate. 2. Ciascun Destinatario, inoltre, assicura la massima riservatezza su dati, notizie ed informazioni riguardanti il Fondo e gli iscritti, acquisite e/o elaborate in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa e/o dell espletamento del proprio incarico o funzione. Art. 8 Trasparenza Veridicità, accuratezza, tracciabilità, completezza e chiarezza delle informazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, nella registrazione contabile e in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette agli iscritti e, in generale, ai terzi, rappresentano valori fondamentali per Mediafond. Art. 9 Risorse umane e tutela della persona 1. Mediafond riconosce la centralità delle risorse umane che costituiscono un indispensabile fattore di successo e di sviluppo per il Fondo. 2. La professionalità e l affidabilità delle risorse umane impiegate sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del Fondo. 3. La gestione delle risorse umane di Mediafond è improntata al rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse, in un quadro di lealtà, fiducia e rifiuto di ogni forma di discriminazione e di sfruttamento. 4. Mediafond favorisce la promozione delle pari opportunità con riferimento alle condizioni e alle opportunità di lavoro, alla formazione, allo sviluppo e alla crescita professionale, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei valori che ispirano il presente Codice Etico. 8

5. Mediafond si adopera attivamente al fine di assicurare che le condizioni di lavoro al proprio interno siano rispettose dell integrità morale e della dignità personale dell individuo, impegnandosi altresì a mantenere un ambiente di lavoro sicuro, salubre e libero da qualsiasi comportamento che implichi molestie personali di qualsiasi genere. Art. 10 Utilizzo di beni e materiali del Fondo 1. Ogni Dipendente deve salvaguardare il patrimonio del Fondo, è responsabile della protezione dei beni e dei materiali affidati ed è tenuto ad operare con diligenza per tutelare gli stessi (a titolo meramente esemplificativo, dal furto, dallo smarrimento, dal danneggiamento, da usi illeciti o inappropriati), attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le disposizioni predisposte dal Fondo per regolamentare l utilizzo degli stessi. 2. Particolare cura e attenzione è richiesta nell utilizzo dei sistemi informatici e telematici (es. supporti hardware, reti internet ed intranet, posta aziendale, accessi in remoto, ecc.), che devono essere impiegati esclusivamente per ragioni attinenti all attività professionale e nel rispetto delle normative vigenti e delle istruzioni impartite dal Fondo. 3. Quanto sopra previsto è applicabile anche ad altre categorie di Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere concretamente coinvolti nella salvaguardia del patrimonio del Fondo, in quanto sia loro consentito di utilizzare beni, materiali o risorse delle società dello stesso. Art. 11 Controllo e trasparenza contabile 1. Mediafond pone come valori fondamentali la trasparenza e la veridicità della contabilità e garantisce, pertanto, che i fatti relativi alla gestione del Fondo siano rappresentati secondo i seguenti principi: massima correttezza gestionale; completezza e trasparenza delle informazioni; legittimità sotto il profilo legale e sostanziale; chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme di legge e le procedure aziendali di tempo in tempo vigenti. 2. Le operazioni o transazioni poste in essere da Mediafond sono correttamente e tempestivamente registrate nel sistema di contabilità secondo i criteri dettati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili, in modo che ogni operazione o transazione sia autorizzata, coerente, legittima, verificabile e supportata da idonea e completa documentazione attestante l attività svolta. 3. I documenti attestanti l attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione di ogni singola operazione, l individuazione dell eventuale errore nonché del grado di responsabilità all interno del singolo processo operativo. 4. I Destinatari, in conformità ai propri ruoli, funzioni e mansioni, devono controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse. Art. 12 Tutela della personalità individuale Mediafond valuta quale valore imprescindibile la tutela della libertà e della personalità individuale e, pertanto, deplora e condanna ogni comportamento o attività che possa comportare sfruttamento o riduzione in stato di soggezione dell individuo. 9

CAPO III - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI Art. 13 - Relazioni d affari 1. Mediafond nello svolgimento delle relazioni d affari si ispira, in generale, ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza ed opera conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti. 2. I Destinatari che agiscono in nome o per conto del Fondo, nei rapporti di affari di interesse dello stesso, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nelle relazioni con gli iscritti devono tenere un comportamento etico e rispettoso delle leggi e dei regolamenti vigenti, in coerenza con i principi di correttezza, trasparenza, diligenza ed economicità cui il Fondo impronta la propria attività. 3. In particolare, Mediafond pone in essere tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e conflitto di interessi. 4. Nei rapporti con i Fornitori, con gli iscritti e con i terzi in genere non sono ammesse offerte di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale tendenti ad ottenere indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura. 5. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a Mediafond o indebiti vantaggi per sé, per Mediafond o per terzi. Ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro, regali o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore o rappresentino atti di cortesia nell ambito di corretti rapporti commerciali e non siano correlati a richieste di alcun genere o espressamente vietati. Qualora un Destinatario riceva da parte di un terzo un offerta o una richiesta di denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, salvo omaggi di modico valore o di uso commerciale, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico (o, eventualmente, il soggetto cui sia tenuto, a seconda dei casi, a riferire) affinché siano assunte le iniziative del caso. Art. 14 - Tutela della Concorrenza Mediafond riconosce il valore della concorrenza laddove la stessa sia ispirata a principi di correttezza, leale competizione e trasparenza verso gli operatori presenti sul mercato e si astiene, pertanto, da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio (comprese le potenziali adesioni) in violazione della normativa vigente ovvero volti a danneggiare indebitamente l immagine dei propri competitors. Art. 15 - Rapporti con i Fornitori 1. La selezione dei Fornitori, la determinazione degli acquisti di beni e/o servizi e la formulazione delle relative condizioni di acquisto devono avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice Etico e sono basate sulla valutazione di parametri obiettivi quali la qualità, il prezzo del bene o servizio, le garanzie di assistenza, tempestività ed efficienza. Una particolare attenzione, nella scelta dei Fornitori, viene altresì dedicata alla verifica della loro affidabilità e serietà sotto il profilo del rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle specifiche norme che disciplinano l attività da loro svolta. 2. Nel rispetto della legalità e della best practice commerciale, tutti i processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Mediafond nonché all imparzialità e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore in possesso dei requisiti richiesti. 10

Art. 16 Rapporti con gli iscritti 1. Mediafond persegue la propria attività, nel rispetto delle norme di settore, offrendo ai propri iscritti vari profili di investimento, al fine di soddisfare le diverse esigenze degli iscritti e dei potenziali aderenti. 2. La promozione degli investimenti e la ricerca di nuovi sottoscrittori avviene nel rispetto della normativa di riferimento e dei principi di correttezza e completezza informativa, evitando qualsiasi forma di pubblicizzazione che possa ritenersi decettiva ed avendo sempre massimo rispetto del risparmio individuale, inteso come patrimonio non solo economico della persona. 3. Mediafond riconosce che l apprezzamento da parte dei propri iscritti è di primaria importanza per il proprio successo. Pertanto, l obiettivo perseguito dal Fondo è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle richieste dei propri iscritti, ispirando i propri comportamenti a correttezza e trasparenza nonché a cortesia e collaborazione. 4. Mediafond assicura un informazione chiara, costante e veritiera, anche attraverso il proprio sito web (www.mediafond.it). Le comunicazioni del Fondo si caratterizzano sempre anche per il linguaggio comprensibile, l esaustività e l accuratezza. Art. 17 Rapporti con le Istituzioni 1. Mediafond mantiene un rapporto collaborativo e trasparente con le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali ( Istituzioni ) con l obiettivo di facilitare il dialogo su temi di interesse specifico. 2. I rapporti di Mediafond nei confronti delle Istituzioni nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ( Pubblici Funzionari ) sono intrattenuti nel rispetto della normativa vigente, dei principi definiti nel presente Codice Etico in coerenza con i criteri generali di correttezza, trasparenza e lealtà. 3. Sono, pertanto, vietati pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni e con i Pubblici Funzionari. Sono altresì proibite pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione. Art. 18 Antiriciclaggio Mediafond rispetta tutte le norme e disposizioni, nazionali ed internazionali, in tema di antiriciclaggio e richiede ai Destinatari di astenersi dal compimento di qualsiasi operazion e che possa concorrere al trasferimento, alla sostituzione o comunque all impiego di proventi illeciti o che possa in qualunque modo ostacolare l identificazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa. 11

CAPO IV - SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE Art. 19 Salute e sicurezza sul lavoro Mediafond riconosce la rilevanza e la centralità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, intese quali diritti fondamentali dei lavoratori e si impegna, pertanto, a perseguire il continuo miglioramento delle proprie attività in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, in modo da adempiere in maniera adeguata alle disposizioni legislative vigenti in materia, alle norme tecniche e alle buone prassi. Art. 20 Tutela dell ambiente Mediafond considera la tutela ambientale un fattore chiave di ogni attività imprenditoriale, pubblica o privata, e si ispira ai principi di rispetto e salvaguardia dell ambiente e del territorio, considerati di massima rilevanza sia per il loro valore intrinseco sia in relazione alla loro incidenza sulla salute dell uomo e delle altre specie viventi. 12

CAPO V SISTEMA SANZIONATORIO Art. 21 Violazioni e sanzioni 1. La violazione delle disposizioni del presente Codice comporta, a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni - al fine di tutelare gli interessi del Fondo e compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente - l applicazione di provvedimenti sanzionatori. 2. In particolare, con riferimento ai Dipendenti (compresi coloro aventi la qualifica di dirigente), la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, anche con riferimento alle norme di ordinaria diligenza, e può, quindi, determinare l avvio di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti interessati, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e ciò a prescindere dall instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo e dall esito del conseguente giudizio, in quanto il Codice Etico contiene precise norme di comportamento vincolanti per i Destinatari. Le sanzioni possono essere applicate nel rispetto delle procedure previste dall art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore. 3. Per quanto, invece, riguarda i Collaboratori, i Fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d affari con Mediafond, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso, l inosservanza delle disposizioni del presente Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e può quindi comportare l applicazione dei rimedi contrattualmente previsti (a titolo esemplificativo, penali) ovvero nei casi più gravi la risoluzione del contratto e/o dell incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Fondo. 4. Mediafond valuta con estrema attenzione le violazioni del Codice Etico da parte di soggetti apicali, in quanto essi rappresentano il vertice del Fondo e ne manifestano l immagine verso l esterno. Pertanto, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle disposizioni del Codice Etico gli organi sociali competenti possono assumere le misure di tutela di volta in volta più opportune, nell ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, ivi compresa la revoca della delega e/o del mandato conferiti, fatta salva la facoltà di avvalersi delle misure previste a proprio favore dal Codice Civile (azioni di responsabilità e/o risarcitorie). 13

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Approvazione e modifiche 1. Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediafond. 2. Eventuali futuri aggiornamenti del presente Codice Etico, dovuti ad adeguamenti normativi, all evoluzione della sensibilità civile o altro, dovranno essere approvati così come indicato al paragrafo 1 del presente articolo - dal Consiglio di Amministrazione e diffusi tempestivamente a tutti i Destinatari. 14