LEGGE 29 settembre 2015, n. 169



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LEGGE 29 settembre 2015, n. 169 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178) (GU n.247 del 23-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 57) Vigente al: 24-10-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Art. 2

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 486 dell'accordo stesso. Art. 3 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 settembre 2015 MATTARELLA Consiglio dei Renzi, Presidente del ministri

degli cooperazione Gentiloni Silveri, Ministro affari esteri e della internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA ATTO FINALE DEL VERTICE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE ATTO FINALE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA, PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA PROTOCOLLI Protocollo I Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo II Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale Protocollo III Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'unione europea e l'ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'ucraina ai programmi dell'unione DICHIARAZIONE CONGIUNTA