EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

Documenti analoghi
EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per lo sviluppo regionale. Relatore: Iskra Mihaylova A8-0021/2019

ECOMP.2.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19

A8-0063/16. Emendamento 16 Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il commercio internazionale. Relatore: Klaus Buchner A8-0071/2019

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en)

GSC.TFUK. Consiglio europeo Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en) EUCO XT 20013/19 BXT 38. ATTI GIURIDICI Oggetto:

A8-0251/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

A8-0227/19 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

GSC.TFUK. Bruxelles, 22 marzo 2019 (OR. en) EUCO XT 20006/19 BXT 26. ATTI GIURIDICI Oggetto:

DGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A8-0252/ Abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

GSC.TFUK. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 gennaio 2019 (OR. en) XT 21106/18. Fascicolo interistituzionale: 2018/0426 (NLE) BXT 125

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE AZIONE PER IL CLIMA

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 103 I. Legislazione. Atti legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 aprile 2019.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

JAI.1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 aprile 2019 (OR. en) 2018/0390 (COD) PE-CONS 71/19 VISA 49 COMIX 136 PREP-BXT 77 CODEC 572

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2013/0313 (COD) LEX 1530 PE-CONS 78/1/14 REV 1 FIN 242 CODEC 888

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

A8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2019/0040 (COD) PE-CONS 72/19 TRANS 155 PREP-BXT 78 CODEC 573

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 85 I. Legislazione. Atti legislativi. 62 o anno. Edizione in lingua italiana. 27 marzo 2019.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0324/

6778/14 don/ms/s 1 DPG

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D039870/02.

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

IT Unita nella diversità IT A8-0409/29. Emendamento. Eric Andrieu a nome del gruppo S&D

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 369/5

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 BIS AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Maria Grapini A8-0329/2016

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A8-0126/2. Emendamento 2 Roberto Gualtieri a nome della commissione per i problemi economici e monetari

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

DECISIONI (2014/836/UE)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

***I PROGETTO DI RELAZIONE

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 181. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 12 luglio 2017.

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Transcript:

7.3.2019 A8-0009/25 Emendamento 25 Karima Delli a nome della commissione per i trasporti e il turismo Relazione A8-0009/2019 Karima Delli Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'unione (COM(2018)0568 C8-0385/2018 2018/0299(COD)) Proposta di regolamento EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione --------------------------------------------------------- REGOLAMENTO (UE) 2019/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'unione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 172, * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo. AM\1179165IT.docx 1/10 PE635.384v01-00

vista la proposta della Commissione europea, AM\1179165IT.docx 2/10 PE635.384v01-00

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, visto il parere del Comitato delle regioni 2, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 3, 1 GU C 62 del 15.2.2019, pag. 301. 2 GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173. 3 Posizione del Parlamento europeo del (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del AM\1179165IT.docx 3/10 PE635.384v01-00

considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. (2) Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ha istituito il meccanismo per collegare l'europa, che è un fondamentale strumento di finanziamento dell'unione. Il meccanismo per collegare l'europa si propone di rendere possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse transfrontaliero e comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e di aumentare la competitività, nonché di contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 4 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). AM\1179165IT.docx 4/10 PE635.384v01-00

(3) L'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1316/2013 stabilisce un elenco di nove corridoi della rete centrale. Tali corridoi costituiscono uno strumento per facilitare la realizzazione coordinata della rete centrale. Essi dovrebbero contribuire alla coesione della rete centrale attraverso una migliore cooperazione territoriale, perseguire obiettivi più ampi nell'ambito della politica dei trasporti e agevolare l'interoperabilità, l'integrazione modale e le operazioni multimodali. (4) Il Regno Unito fa parte del corridoio della rete centrale Mare del Nord Mediterraneo, che comprende collegamenti nell'isola d'irlanda tra Belfast, Dublino e Cork e in Gran Bretagna da Glasgow e Edimburgo nel nord a Folkestone e Dover nel sud. Le sezioni e i nodi del Regno Unito figurano nella tabella intitolata "Sezioni individuate in via preliminare compresi i progetti" dei corridoi della rete centrale inclusa nell'allegato I, parte I, punto 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013. (5) In vista del recesso del Regno Unito dall'unione, le parti dell'allineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord Mediterraneo relative al Regno Unito e le sezioni e i nodi del Regno Unito figuranti nella tabella "Sezioni individuate in via preliminare compresi i progetti" diventeranno obsoleti e non produrranno più effetti giuridici a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito. AM\1179165IT.docx 5/10 PE635.384v01-00

(6) Per l'irlanda, i collegamenti marittimi costituiscono uno strumento essenziale per garantire la sua connettività diretta con l'europa continentale, soprattutto in considerazione dell'evoluzione incerta dei flussi commerciali che passano per il "ponte terrestre" britannico. (7) Al fine di evitare che il corridoio della rete centrale Mare del Nord Mediterraneo sia separato in due parti distinte e non collegate e di garantire il collegamento dell'irlanda all'europa continentale, il corridoio della rete centrale Mare del Nord Mediterraneo dovrebbe includere nuovi collegamenti marittimi tra i porti irlandesi e i porti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi che fanno parte di tale corridoio. Inoltre, un collegamento tra il corridoio Mare del Nord Mediterraneo e il corridoio Atlantico via Le Havre, che è sul corridoio Atlantico, dovrebbe migliorare i collegamenti e l'integrazione nel mercato interno. (8) È importante che le conseguenze a medio termine del recesso del Regno Unito dall'unione sui collegamenti e i flussi di traffico, in particolare l'eventuale ridistribuzione dei flussi di traffico, siano tenute in considerazione nella progettazione dello strumento che sostituirà il meccanismo per collegare l'europa e per la valutazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1. Pertanto, entro il 2021 la Commissione dovrebbe effettuare un riesame anticipato del regolamento (UE) n. 1315/2013, al fine di tener conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel flusso di merci una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'unione. 1 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). AM\1179165IT.docx 6/10 PE635.384v01-00

(9) Garantire il collegamento tra l'irlanda e gli altri Stati membri nel corridoio della rete centrale Mare del Nord Mediterraneo e in una parte limitata del corridoio Atlantico è fondamentale per gli investimenti nelle infrastrutture in corso e futuri e per assicurare la certezza e la chiarezza del diritto per la pianificazione delle infrastrutture. È essenziale sviluppare le pertinenti infrastrutture per mantenere e sostenere i flussi commerciali esistenti e futuri tra l'irlanda e l'europa continentale. (10) Gli investimenti in attrezzature e infrastrutture per la sicurezza e i controlli alle frontiere esterne dovrebbero essere una delle azioni prioritarie nell'ultima fase di attuazione dell'attuale periodo di programmazione del meccanismo per collegare l'europa. (11) Per rispondere a tali esigenze, la Commissione dovrebbe proporre un nuovo programma di lavoro annuale. (12) All'atto del riesame del programma di lavoro pluriennale per adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'unione dovrebbe essere accordata un'attenzione particolare alle azioni miranti a rafforzare le infrastrutture di trasporto ai fini della sicurezza e dei controlli alle frontiere esterne. AM\1179165IT.docx 7/10 PE635.384v01-00

(13) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato: 1) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: "m) azioni di adeguamento delle infrastrutture di trasporto a fini di sicurezza e di controllo alle frontiere esterne."; 2) l'articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La Commissione riesamina i programmi di lavoro pluriennali almeno a metà periodo. Nel settore dei trasporti, riesamina il programma di lavoro pluriennale al fine di adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'unione. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui rivede il programma di lavoro pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2."; AM\1179165IT.docx 8/10 PE635.384v01-00

b) è inserito il paragrafo seguente: "5 bis. Nel settore dei trasporti, le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), sono una priorità di un programma di lavoro annuale adottato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]."; 3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cesserà di applicarsi al Regno Unito. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a, il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente AM\1179165IT.docx 9/10 PE635.384v01-00

ALLEGATO Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 Nell'allegato I, parte I, punto 2 ("Corridoi della rete centrale"), alla sezione "Mare del Nord Mediterraneo", sottosezione "Allineamento", dopo la riga "Belfast Baile Átha Cliath/Dublino Corcaigh/Cork" è inserita la riga seguente: "Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublino/ Corcaigh/Cork Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Anversa/ Rotterdam/ Amsterdam". Or. en AM\1179165IT.docx 10/10 PE635.384v01-00