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REGOLAMENTO (Modificato con delibera Consiglio di Amministrazione del 17/05/2007) 50056 Montelupo Fiorentino Via Sammontana, 39 - tel. 0571 53271 fax 0571 5327265 e-mail: assistenza.dirigenti@ancc.coop.it web: www.dirigentiancc.it cod.fisc.94061990480

CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI REGOLAMENTO Art. 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Cassa di Assistenza Cooperative di Consumatori (di seguito la Cassa ), in conformità alle disposizioni dello Statuto (di seguito lo Statuto ). Art. 2 Iscritti Modalità di iscrizione Sono iscritti alla Cassa di assistenza dirigenti cooperative di consumatori, previa accettazione da parte del Consiglio di amministrazione della stessa, i soggetti di cui all art. 4 dello Statuto che abbiano comunicato la propria volontà di adesione e per i quali sia stata versata la contribuzione. La richiesta di iscrizione, completa della documentazione di cui al successivo art. 3, deve pervenire alla sede legale della Cassa mediante lettera raccomandata o altro mezzo comportante certezza di ricezione e deve essere accompagnata dal versamento: o per i dirigenti, dei contributi posti a carico del datore di lavoro e del dirigente considerati inscindibili nelle misure stabilite per ciascuna prestazione dal CCNL Dirigenti Cooperativi (di seguito definito CCNL ); o per i soggetti di cui all art. 4, comma 2, dello Statuto, del contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per ciascuna prestazione. L iscrizione ha effetto : per i dirigenti, dalla data di decorrenza dell assunzione in servizio o della nomina, a condizione che la richiesta di iscrizione pervenga entro i 10 giorni successivi alla decorrenza dell assunzione o della nomina; in caso di richiesta di iscrizione oltre tali termini, l iscrizione ha effetto dal giorno del ricevimento; per i soggetti di cui all art. 4, comma 2, dello Statuto, dal giorno di valuta indicato nel mezzo di pagamento utilizzato per il versamento della contribuzione. Art. 3 Documentazione per l iscrizione Per i dirigenti la richiesta di iscrizione deve essere corredata dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale, data di assunzione in servizio o di nomina. In caso di variazione della posizione del singolo dirigente, i datori di lavoro sono tenuti a darne tempestiva comunicazione entro 10 giorni nonché a mettere a disposizione della Cassa gli elementi necessari per l effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Per i soggetti di cui all art. 4, comma 2, dello Statuto, la richiesta di iscrizione deve essere corredata dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale. In caso di - 2-

variazione del domicilio, dovrà esserne data comunicazione alla Cassa nei 10 giorni successivi alla variazione stessa. Art. 4 Beneficiari delle prestazioni Beneficiari delle prestazioni della Cassa sono gli iscritti. Oltre agli iscritti possono beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria, previa idonea documentazione inoltrata alla Cassa, i seguenti soggetti: a) i familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun iscritto, nei limiti ed alle condizioni previste dal CCNL Dirigenti Cooperativi (di seguito definito CCNL ), per le prestazioni di assistenza sanitaria fornite all iscritto; le figure sono specificatamente indicate nella Guida per l iscritto fatta pervenire dalla Cassa. b) i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria ai quali sia stata applicata fino al momento del pensionamento la disciplina prevista dal CCNL. L assistenza sanitaria integrativa è estesa ai familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun dirigente pensionato le cui figure sono specificatamente indicate nella Guida pratica per l iscritto fatta pervenire dalla Cassa. c) i soggetti di cui all art. 4, comma 2, del presente Statuto, titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria. L assistenza sanitaria è estesa ai familiari presenti nel nucleo familiare di ciascun pensionato le cui figure sono specificatamente indicate nella Guida pratica per l iscritto fatta pervenire dalla Cassa. d) i superstiti dei dirigenti iscritti alla Cassa da almeno 8 anni che in conformità a quanto previsto dal CCNL risultino: beneficiari di pensione indiretta INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell A.G.O.; presenti nel nucleo familiare del dirigente al momento del decesso; e) i superstiti dei dirigenti pensionati che in conformità a quanto previsto dal CCNL risultino: beneficiari di pensione di reversibilità INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell A.G.O; presenti nel nucleo familiare del dirigente pensionato al momento del decesso. Art. 5 Tenuta dei libri La Cassa, nei limiti delle disposizioni assunte dai suoi organi in conformità allo Statuto, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri: -libro degli iscritti; -libro dei dirigenti pensionati; - 3-

- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione; - libro dei verbali dell Assemblea; - libro dei verbali del Collegio dei Revisori. La Cassa avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi richiesti dalla legge. Art. 6 Versamento dei contributi Sono obbligati al versamento dei contributi: gli iscritti e i loro datori di lavoro o eventualmente i loro committenti; i dirigenti pensionati; i superstiti dei dirigenti in servizio; i superstiti dei dirigenti pensionati. Per i dirigenti, i contributi vengono versati alla Cassa a cura dei datori di lavoro, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico del dirigente, nella misura prevista dal CCNL, alle scadenze e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La contribuzione destinata al finanziamento di prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio della Cassa. I dirigenti in aspettativa possono versare alla Cassa su base volontaria, nei casi previsti dal CCNL, le contribuzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto eventualmente previsto dal CCNL. Per i soggetti di cui all art. 4, comma 2, dello Statuto, l importo annuale dei contributi nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in ordine alle forme di assistenza prescelte, sarà dagli stessi versato alla Cassa entro i termini e le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione. Qualora la contribuzione sia anche a carico del committente, quest ultimo provvederà a versare alla Cassa sia il contributo a suo carico sia quello a carico del lavoratore. La contribuzione a carico dei dirigenti pensionati e dei superstiti dei dirigenti in servizio e dei dirigenti pensionati è definita, per le forme di assistenza sanitaria, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la misura e le modalità di versamento. Nel caso di ritardato versamento dei contributi oltre i termini previsti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, si applicano le disposizioni di cui all art. 9 dello Statuto. Art. 7 Contributi per spese di gestione Il Consiglio di Amministrazione determina di anno in anno, tenute presenti le esigenze di bilancio, l ammontare della contribuzione di cui all art. 8, comma 4, dello Statuto, per far fronte agli oneri di gestione della Cassa. La suddetta contribuzione viene versata entro i termini e le modalità previste per il versamento dei contributi. - 4-

Art. 8 Evidenze contabili Eventuali altre entrate della Cassa, diverse dai contributi, hanno separate evidenze contabili. La Cassa istituisce una gestione e una contabilità separata al fine di distinguere i contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario da quelli che vanno ad alimentare tutte le altre prestazioni assistenziali, nonché le conseguenti erogazioni. La Cassa istituisce inoltre una gestione e una contabilità separata per il Fondo Mutualistico di assistenza sanitaria pensionati disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 9 Prestazione agli iscritti La Cassa può, nel rispetto dell art. 7 dello Statuto, erogare tutte o parte delle seguenti prestazioni: - integrazione per assistenza sanitaria; - liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa; - liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extra professionali; - liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia. Per i dirigenti le prestazioni sono erogate dalla Cassa in conformità a quanto previsto dal CCNL in vigore e sono adeguate automaticamente agli accordi che interverranno tra le parti in sede di contrattazione nazionale. In aggiunta a tali prestazioni, la Cassa può erogare ai dirigenti prestazioni migliorative di quelle previste dal CCNL in vigore; in questo caso il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con apposita delibera, la tipologia delle prestazioni migliorative, i requisiti di accesso e le modalità di erogazione delle stesse, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio della Cassa. Per gli iscritti di cui all art. 4, comma 2, le prestazioni sono quelle da essi prescelte tra le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo. I familiari degli iscritti possono ottenere l estensione del diritto alle prestazioni a richiesta dell iscritto medesimo, al quale unicamente compete tale facoltà. I familiari non conseguono alcun diritto autonomo all assistenza, né sono titolari di posizione propria alla Cassa. Essi sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della Cassa su domanda degli iscritti e decadono dal diritto nel momento in cui cessa per gli iscritti l iscrizione alla Cassa. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere erogate dalla Cassa sia in forma diretta che tramite la stipulazione di apposite convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione. In quest ultimo caso, le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono quelli previsti dalle convenzioni assicurative e contenute nella guida operativa della Cassa fatta pervenire ad ogni iscritto. - 5-

Art. 10 Cessazione delle prestazioni Il venir meno della qualità di iscritto nei casi previsti dall art. 5 dello Statuto e dei requisiti di accesso alle prestazioni previsti per i beneficiari di cui all art. 4, comma 2, del presente Regolamento, determina la cessazione del diritto alle prestazioni della Cassa. Art. 11 Norma finale Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alle opportune integrazioni. - 6-