Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarimenti e novità

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Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi: chiarimenti e novità di Giovanna Greco Pubblicato il 8 giugno 2019 Il prossimo 1 luglio scatterà l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA, con un volume d affari su base annua superiore a 400mila euro, che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per il quale ad oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale. Trasmissione telematica dei corrispettivi Il prossimo 1 luglio scatterà l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi Iva, con un volume d affari su base annua superiore a 400mila 1

euro, che effettuano operazioni ai sensi dell articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, per il quale ad oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale. Nello specifico, dove non ci sarà la fatturazione elettronica, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura. Tale documento vale a fini commerciali certificando l acquisto effettuato e costituisce il titolo per l esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta. E opportuno evidenziare che, a differenza di quanto accade per la fattura elettronica, la trasmissione dei corrispettivi non potrà però essere affidata a un intermediario fiscale, ma l esercente dovrà dotarsi di specifici registratori telematici in grado di effettuare quotidianamente la trasmissione dei corrispettivi di giornata. L intermediario fiscale, tuttavia, dovrà in ogni modo continuare, nella generalità dei casi, a registrare i summenzionati corrispettivi ai fini delle imposte sui redditi e soprattutto al fine di poter elaborare la liquidazione Iva con cadenza mensile ovvero trimestrale. Provvedimento direttoriale n. 99297 del 18.04.2019 Cosi come stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1 luglio 2019, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell ammontare del volume d affari realizzato. Infatti, l obbligo sussiste rispettivamente: 2

dal 1 luglio 2019, per i soggetti con un volume d affari superiore ad 400.000; dal 1 gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall ammontare del volume d affari. Con riferimento alla prima ipotesi, è doveroso verificare il volume d affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019 nel quadro VE. L Agenzia delle entrate, con il recente Provvedimento direttoriale n. 99297 del 18.04.2019 ha dettato le procedure tecniche per assolvere al predetto obbligo. Nello specifico: tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal registratore telematico al sistema dell Agenzia delle entrate; il conferimento e la revoca della delega sono effettuati con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 05.11.2018. le informazioni acquisite telematicamente dall Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell apparecchio o di un intermediario di cui all articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore; Un importante novità introdotta dal citato provvedimento riguarda la possibilità, in alternativa ai registratori telematici o di server telematici, di effettuare la 3

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anche utilizzando una procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell Agenzia delle entrate sul portale Fatture e corrispettivi, attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale. Per poter effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità telematica è necessario dotarsi di specifici dispositivi hardware e software, approvati dall Agenzia delle entrate, denominati Registratori Telematici RT. Tali dispositivi, al momento della chiusura giornaliera: generano il file Xml contenente i corrispettivi di giornata; appongono il sigillo elettronico avanzato dell AdE al file Xml; trasmettono telematicamente il file Xml sigillato all AdE. L autenticità e l inalterabilità dell Xml, e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni, sono garantite rispettivamente dall apposizione del sigillo elettronico e dall utilizzo di una connessione protetta tramite web service su canale cifrato Tls. L aggiornamento dei registratori di cassa Le regole operative sono quelle dettate dal provvedimento dell Agenzia del 28 ottobre 2016 e già utilizzate da chi ha esercitato l opzione per la trasmissione. In ogni caso gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri. 4

Per gli operatori che dispongono di più punti cassa per punto vendita che memorizzano e trasmettono i dati attraverso un unico registratore telematico o server-registratore telematico, è richiesta una certificazione di conformità del processo di controllo interno, rilasciata da un revisore legale prima dell avvio della trasmissione obbligatoria, con cui viene attestata la non modificabilità del dato anche anteriormente al momento della sua digitazione e trasmissione incrociando inoltre le informazioni di vendita con le risultanze dei corrispondenti pagamenti percepiti. Credito d imposta Agli operatori viene riconosciuta un agevolazione finanziaria in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l acquisto o l adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento: il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura. Per i soggetti che vendono farmaci è riconosciuta la possibilità di assolvere all obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi degli stessi strumenti e canali già utilizzati per l invio dei dati al sistema Tessera sanitaria. Soggetti esonerati Con il recente D.M. 10.5.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, vengono individuate le fattispecie di esonero dall obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei 5

dati dei corrispettivi giornalieri. L art. 1 D.M. 10.5.2019stabilisce che l obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica: a. b. c. d. alle operazioni non soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall articolo 2 D.P.R. 696/1996 (e che si riportano in calce al presente contributo); alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di personee di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all 1% del volume d affari complessivo dell attività esaminata dell anno 2018; alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale. Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti sono esonerati dall obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all 1% del volume d affari dell anno 2018; queste ultime operazioni continuano, quindi, ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale 6

ovvero dello scontrino fiscale. Nulla impedisce ai contribuenti che ricadono in uno dei richiamati casi di esonero, di poter comunque optare, volontariamente, per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. A cura di Giovanna Greco Sabato 8 Giugno 2019 7