Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

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Transcript:

Traduzione 1 Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978 Approvato dall Assemblea federale il 13 dicembre 1984 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l 11 marzo 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 (Stato 9 marzo 2007) Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari del presente Protocollo, nell intento di facilitare l applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 3 (in seguito denominata «la Convenzione»); considerato in oltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti, hanno convenuto quanto segue: Titolo I Art. 1 Il paragrafo 2 dell articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente: «Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.» Titolo II Art. 2 L articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Reati fiscali 1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l estradizione sarà concessa tra le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura. RU 1985 724; FF 1983 IV 121 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712). 3 RS 0.353.1 1

Estradizione 2. L estradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.» Titolo III Art. 3 La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti: «Sentenze contumaciali 1. Quando una Parte Contraente chiede a un altra Parte Contraente l estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l estradato. 2. Quando la Parte richiesta comunica all estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.» Titolo IV Art. 4 La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti: «Amnistia L estradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.» 2

Secondo Protocollo addizionale Titolo V Art. 5 Il paragrafo 1 dell articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.» Titolo VI Art. 6 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione. 3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l accetterà o l approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione. 4. Uno Stato membro del Consiglio d Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Art. 7 1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore. 2. L adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito. Art. 8 1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà. 2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d Europa, a ogni altro territorio designato nella 3

Estradizione dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d Europa. Art. 9 1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. 2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto: a. di non accettare il Titolo I; b. di non accettare il Titolo II, o di accettarlo soltanto per quanto concerne certi reati o categorie di reati previste nell articolo 2; c. di non accettare il Titolo III, o di accettare solo il paragrafo 1 dell articolo 3; d. di non accettare il Titolo IV; e. di non accettare il Titolo V. 3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione. 4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l applicazione della stessa disposizione da un altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l applicazione di questa disposizione nella misura in cui l ha accettata. 5. Nessun altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo. Art. 10 Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d Europa sarà tenuto al corrente dell esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall esecuzione del presente Protocollo. 4

Secondo Protocollo addizionale Art. 11 1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale. 3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo. Art. 12 Il Segretario Generale del Consiglio d Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione: a. ogni firma del presente Protocollo; b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data d entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 6 e 7; d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell articolo 8; e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell articolo 9; f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell articolo 9; g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell articolo 9; h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell articolo 11 e la data alla quale la denunzia produrrà effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti. (Seguono le firme) 5

Estradizione Campo d applicazione il 9 marzo 2007 4 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Albania 19 maggio 1998 17 agosto 1998 Armenia 18 dicembre 2003 17 marzo 1004 Austria * 2 maggio 1983 31 luglio 1983 Azerbaigian * 28 giugno 2002 26 settembre 2002 Belgio * 18 novembre 1997 16 febbraio 1998 Bosnia e Erzegovina 25 aprile 2005 24 luglio 2005 Bulgaria * 17 giugno 1994 14 settembre 1994 Ceca, Repubblica 19 novembre 1996 17 febbraio 1997 Cipro 13 aprile 1984 12 luglio 1984 Croazia 25 gennaio 1995 A 25 aprile 1995 Danimarca 7 marzo 1983 5 giugno 1983 Estonia 28 aprile 1997 27 luglio 1997 Finlandia 30 gennaio 1985 A 30 aprile 1985 Georgia * 15 giugno 2001 13 settembre 2001 Germania 8 marzo 1991 6 giugno 1991 Islanda 20 giugno 1984 18 settembre 1984 Italia * 23 gennaio 1985 23 aprile 1985 Lettonia * 2 maggio 1997 31 luglio 1997 Lituania 20 giugno 1995 18 settembre 1995 Macedonia 28 luglio 1999 26 ottobre 1999 Malta * 20 novembre 2000 18 febbraio 2001 Moldova 27 giugno 2001 25 settembre 2001 Montenegro 6 giugno 2006 S 6 giugno 2006 Norvegia * 11 dicembre 1986 11 marzo 1987 Paesi Bassi * 12 gennaio 1982 5 giugno 1983 Antille olandesi 12 gennaio 1982 5 giugno 1983 Aruba 12 gennaio 1982 5 giugno 1983 Polonia 15 giugno 1993 13 settembre 1993 Portogallo 25 gennaio 1990 25 aprile 1990 Regno Unito * 8 marzo 1994 6 giugno 1994 Guernesey * 25 aprile 2003 25 aprile 2003 Isola di Man * 25 aprile 2003 25 aprile 2003 Romania 10 settembre 1997 9 dicembre 1997 Russia * 10 dicembre 1999 9 marzo 2000 Serbia 23 giugno 2003 A 21 settembre 2003 Slovacchia 23 settembre 1996 22 dicembre 1996 Slovenia 16 febbraio 1995 17 maggio 1995 Spagna * 11 marzo 1985 9 giugno 1985 Sudafrica 12 febbraio 2003 A 13 maggio 2003 Svezia 13 giugno 1979 5 giugno 1983 4 Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html). 6

Secondo Protocollo addizionale Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Svizzera * 11 marzo 1985 9 giugno 1985 Turchia * 10 luglio 1992 8 ottobre 1992 Ucraina * 11 marzo 1998 9 giugno 1998 Ungheria 13 luglio 1993 11 ottobre 1993 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d Europa: http://conventions.coe.int/treaty/fr/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. Riserve e dichiarazioni Svizzera 5 La Svizzera dichiara di non accettare il Titolo II. 5 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712). 7

Estradizione 8