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Schema di contratto REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Contratto triennale per la Procedura aperta per l affidamento del noleggio stampante/fotocopiatrice colori per usi grafici/tipografici professionali presso l ISTITUTO Superiore di Sanità. L'anno., il giorno. del mese di..., nella sede dell'istituto Superiore di Sanità in Roma Viale Regina Elena n. 299, avanti a me Dott.ssa Rossella Galdino - Ufficiale Rogante - senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti da me consentita, sono presenti i Signori: - Dott., nato a.. il..,, il quale interviene in qualità di rappresentante dell'istituto Superiore di Sanità; - Dott.., nato a il., che interviene in qualità di Procuratore Legale della.., con sede in.., Viale.. n..., giusta procura conferita in data, con annessa certificazione del Notaio Dott...; comparenti della cui rispettiva identità e qualifica io Ufficiale Rogante sono personalmente certa PREMESSO 1

- che l'istituto Superiore di Sanità (C.F. n. 80211730587 e P. I.V.A. n. 03657731000), in seguito denominato "Istituto", con Determina a contrarre in data, ha attivato una procedura aperta per la conclusione di un Contratto per il noleggio di una stampante/fotocopiatrice a colori per usi grafici/tipografici professionali provvisto di relativo server e di assistenza tecnica presso l Istituto Superiore di Sanità; - che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui al D.Lgs. n. 50/2016; - che l aggiudicazione della procedura aperta sopra citata era prevista in un unico lotto; - che di tale procedura aperta, come da Decreto di aggiudicazione definitiva in data., la.di seguito indicata come Società, con sede in, Viale.. n.. (C.F./P.I.V.A. n..) è rimasta aggiudicataria; - che oggi si vuole dalle parti procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto in forma pubblica amministrativa; le medesime parti, come sopra costituite, dichiarano e convengono quanto segue: ART. 1 - OGGETTO 2

La Società, come sopra rappresentata, si impegna a fornire all'istituto, che accetta, alle condizioni tutte specificate nel presente contratto il noleggio di una stampante/fotocopiatrice a colori per usi grafici/tipografici professionali provvisto di relativo server e di assistenza tecnica presso l Istituto Superiore di Sanità dettagliatamente descritta nell offerta della Società stessa e nel Capitolato Tecnico che sono materialmente allegati al presente contratto e del quale ne sono parte integrante. Si conviene, di comune accordo, che le parti dell allegata offerta risultanti in contrasto e/o in contraddizione con quanto espressamente indicato nel presente contratto, sono da considerarsi non facenti parte del contratto stesso. Il noleggio di una stampante/fotocopiatrice a colori per usi grafici/tipografici professionali provvisto di relativo server e di assistenza tecnica presso l Istituto Superiore di Sanità è in possesso delle caratteristiche minime essenziali di cui all art. 4 del Capitolato Tecnico. ART. 2 IMPORTO L importo della fornitura, così come risultante dall'offerta economica della Società, ammonta 3

complessivamente ad Euro = (./00) + I.V.A. franco Istituto. Detto importo è comprensivo anche del trasporto, dell installazione nei locali destinati ad accogliere la strumentazione, della messa in funzione e della regolare esecuzione, nonché di quant altro previsto nell offerta allegata al presente contratto. ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO Per la durata della fornitura in parola si rinvia a quanto previsto dall art. 3 del Capitolato Tecnico. ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI Il pagamento dell'intero importo contrattuale, come specificato nell art. 8 del Capitolato Tecnico, verrà effettuato, previa ricezione della fattura elettronica posticipata, entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione, fermo restando che tale attestazione dovrà essere emessa entro i termini previsti dalla normativa vigente. Sono fatte salve situazioni impeditive del pagamento quali l esito negativo della verifica di conformità, ovvero per cause non dipendenti dall Istituto, quali ad esempio errori nella fatturazione. In caso di ritardato pagamento il saggio degli interessi che verrà corrisposto sarà 4

pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento la Società dovrà trasmettere una fattura elettronica intestata all Istituto Superiore di Sanità, nella quale dovrà essere riportata l indicazione dell oggetto della fornitura, il CIG, gli estremi del contratto (numero di Repertorio, numero di Fascicolo e data di stipula) e il codice univoco ufficio (BLEIS3). Oltre al Codice Univoco Ufficio suddetto, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sulla medesima fattura dovrà, ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., altresì, essere riportata la seguente dicitura: l Istituto Superiore di Sanità figura tra i soggetti a cui si applica l art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972 e s.m.i. (c.d. split payment ). Il prezzo offerto comprende ogni spesa per materiali, trasporto, spese generali ed utili per il fornitore. I pagamenti saranno effettuati trimestralmente a fronte di fattura elettronica posticipata. Gli stessi verranno disposti entro 30 giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. A tale proposito, si precisa che il certificato di regolare esecuzione suddetto dovrà essere 5

rilasciato dal RUP, fermo restando che l emissione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di fattura elettronica posticipata. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi che verrà corrisposto sarà pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente. Sono fatte salve le situazioni impeditive al pagamento, quali l attestazione di non regolare esecuzione, la fatturazione anticipata rispetto all espletamento della prestazione, ovvero per cause non dipendenti dall Amministrazione quali ad esempio gli errori nella fatturazione. Verrà applicata la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010. I relativi mandati saranno emessi a favore della., mediante versamento in conto corrente dedicato n., intestato alla suddetta Società, ed esistente presso il... Il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. - per il presente contratto è il seguente:. ART. 5 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Società è tenuta ad assicurare, ai sensi dell art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari 6

derivanti dal presente contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i. Le parti concordano, ed accettano che - ai sensi dell art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. - i futuri pagamenti relativi al contratto di che trattasi verranno effettuati sul conto corrente dedicato trasmesso dalla Società all Istituto. La Società si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all Istituto ogni eventuale modifica riguardante sia i dati relativi al conto corrente dedicato, sia i soggetti (persone fisiche) delegati dalla Società ad operare sul conto corrente dedicato stesso. ART. 6 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA La Società si assoggetta agli effetti delle garanzie previste dagli artt. 1490-1497 del codice civile, rimanendo stabilito che il termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. è di sei mesi. La Società si obbliga, inoltre, a prestare per il termine di mesi, decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 7

del contratto, la garanzia di buon funzionamento della stampante/fotocopiatrice a colori per usi grafici/tipografici professionali provvisto di relativo server e di assistenza tecnica presso l Istituto Superiore di Sanità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1512 c.c. Resta stabilito che per gli interventi e le sostituzioni, effettuate durante il periodo di garanzia, nessun addebito di qualsivoglia natura sarà a carico dell'istituto, restando a totale cura e spese della Società i relativi costi ed oneri. Nell ipotesi in cui, durante il periodo di garanzia, si renda necessario un intervento (quale, ad esempio la riparazione o la sostituzione di uno dei componenti dell apparecchiatura) che determini l impossibilità di utilizzare la stampante/fotocopiatrice a colori per più di un mese, il termine della garanzia suddetto sarà protratto per il tempo di mancato utilizzo. Per quanto non disposto dal presente articolo, si richiamano le prescrizioni di cui all articolo 5 del Capitolato Tecnico. ART. 7 LUOGO, MODALITA E TEMPI DI CONSEGNA Per la consegna e l installazione della stampante/fotocopiatrice a colori per usi 8

grafici/tipografici professionali, nonché per la consegna dei materiali di consumo e gli interventi di asssistenza tecnica si rinvia a quanto previsto dall art. 7 del Capitolato Tecnico. ART. 8 PENALI In caso di inadempienze contrattuali, saranno applicate le penali di cui all art. 9 del Capitolato Tecnico. L Istituto si riserva, comunque, la facoltà di avvalersi degli artt. 1218 e ss. e 1223 e ss., nonché degli artt. 1453 e 1454 del codice civile. Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha prestato cauzione definitiva di Euro..= (./00) costituita con polizza fidejussoria n.. emessa in data.. dalla... Tale cauzione verrà svincolata, ai sensi di quanto stabilito dall art. 324 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., successivamente all emissione del certificato di verifica di conformità attestante l avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, non prima del termine del periodo di garanzia di cui al precedente art. 6. Art. 10 SPESE CONTRATTUALI 9

Le spese del presente contratto e da esso dipendenti sono a carico della Società, la quale dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura oggetto del presente contratto viene effettuata nell'esercizio di Impresa (art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s.m.i.) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto, è soggetta all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Art. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in., via.., Cod. Fisc. N... e P.IVA N..., e l'istituto presso la propria sede di Roma, Viale Regina Elena n. 299, c.a.p. 00161. Art. 12 OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO Il presente atto, mentre è impegnativo per la Società sin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà per l'istituto solo dopo intervenute le prescritte approvazioni di legge. Art. 13 - FORO COMPETENTE Le eventuali controversie derivanti dall esecuzione del presente contratto saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma. 10

Atto fatto e come sopra ricevuto, letto da me Ufficiale Rogante ai signori comparenti, i quali a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e, quindi, con me lo firmano in modalità digitale. Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di pagine n... (..), e di un allegato di complessive pagine n... ( ), consistente nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dalla Società. Ai sensi dell art. 1341, co. 2 del codice civile, si intendono specificamente approvati gli artt. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 e 13 del presente contratto. 11