DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE



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D.D. 96\Segr D.G.\2014 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il D.D. 27\Segr D.G.\2014 del 12/11/2014, allegato al presente atto, con il quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014; CONSIDERATO che, all art. 5 comma 2 del suddetto Regolamento - per mero errore materiale - dopo la parola nazionale non è stata riportata la parola obbligatoria, così come previsto dall art.31 comma 2 del Regolamento (CE) n. 651/2014; CONSIDERATO che, l art.10 del suddetto Regolamento è stato riformulato nel testo al fine di circoscriverne l applicazione al solo caso del regime di aiuti; RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla modifica del comma 2 dell art. 5 e dell art. 10 del Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 approvato con D.D. 27\Segr D.G.\2014 del 12/11/2014; VISTO il DPCM n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto2014 ed in particolare l art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; VISTO il DPCM del 9 settembre 2014 registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4886, di conferimento dell incarico di Direttore della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione al dott. Salvatore Pirrone; Tutto ciò premesso, adotta il seguente DECRETO ARTICOLO 1 1. Il comma 2 dell art.5 del Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 approvato con D.D. 27\Segr D.G.\2014 del 12/11/2014 è sostituito dal seguente: Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. 2. L art. 10 del Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 approvato con D.D. 27\Segr D.G.\2014 del 12/11/2014 è così riformulato: 1.Non possono essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 2. Le imprese beneficiarie di un aiuto in applicazione del Regolamento (CE) 651/2014 dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta in merito, resa nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000. ARTICOLO 2 1. E da intendersi invariato il restante contenuto del Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese

per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 approvato con D.D. 27\Segr D.G.\2014 del 12/11/2014. 2. La versione modificata del Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014 approvato con D.D. 27\Segr D.G.\2014 del 12/11/2014 è allegata al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. ARTICOLO 3 1. Il Regolamento - come sopra modificato - sarà comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI), ai sensi dell articolo 11 lettera a) del Regolamento (CE) n. 651/2014. Di tale comunicazione, sarà data informazione a tutti i Fondi Interprofessionali. Roma, il 17 DIC. 2014 Il Direttore Generale Firmato Dr. Salvatore Pirrone (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e segg., del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA ESENTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014 ART. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento riepiloga le modalità, al fine di una corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, in vigore dal 1 luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020, con le quali i Fondi Interprofessionali per la formazione continua (di seguito anche Fondi ) di cui all art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall art. 48 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti, allo scopo di promuovere la formazione continua dei lavoratori. 2. Rimane in ogni caso ferma la possibilità per gli stessi Fondi di erogare aiuti alle imprese per attività di formazione continua in regime di de minimis in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, al Regolamento (CE) 1408/2013 e al Regolamento (UE) 1379/2013. ART. 2 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli aiuti alla formazione concessi dai Fondi alle imprese di qualsiasi settore, nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) 651/2014. 2. Le presenti disposizioni si riferiscono alla corretta applicazione del Regolamento (CE) 651/2014 che considera gli aiuti alla formazione, purché rispettino determinate condizioni, compatibili con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, del Trattato ed esentati dall obbligo di notifica di cui all articolo 108, paragrafo 3, del Trattato. 3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al Regolamento (CE) 651/2014 e in ogni caso nulla di quanto previsto dal presente regolamento può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti del richiamato Regolamento comunitario. ART. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) aiuto, qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti dall articolo 107, paragrafo 1, del trattato; b) impresa, qualsiasi entità che eserciti un attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un attività economica; c) impresa autonoma, qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata; d) impresa associata, tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un altra impresa (impresa a valle); e) imprese collegate, le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. f) piccola e media impresa, qualsiasi impresa che occupi meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro; g) piccola impresa, qualsiasi impresa che occupi meno di 50 persone e che realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio che non superi i 10 milioni di euro; h) Lavoratore con disabilità, chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell ordinamento nazionale o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; i) lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; j) aiuti individuali : gli aiuti ad hoc e gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; k) regime di aiuti : qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

ART. 4 Soggetti beneficiari 1. Beneficiari di aiuti alla formazione di cui al presente Regolamento possono essere le imprese di ogni dimensione appartenenti a qualsiasi settore di attività, ivi compresa la pesca, l acquacultura nonché, alla luce della nota prot. 0008640 del 15/09/2014 del Dipartimento per le Politiche Europee Ufficio per il coordinamento delle politiche dell Unione Europea Servizio IV Aiuti di Stato -, il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 2. Per gli altri casi di esclusione si rimanda al Regolamento (CE) 651/2014. ART. 5 Attività agevolabili ed escluse 1. Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) 651/2014 sono ammessi per i progetti di formazione presentati dalle imprese aderenti ai Fondi, in forma singola o associata. 2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. ART. 6 Forma dell agevolazione 1. Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) 651/2014 possono essere erogati sotto forma di sovvenzione (art. 5, comma 2). ART. 7 Costi ammissibili 1. Ai fini del calcolo dell aiuto sono ammissibili i seguenti costi (Art. 31, comma 3 lettere dalla a) alla d)): a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. ART. 8 Intensità dell aiuto 1. In applicazione dell art. 31 del Regolamento 651/2014, l intensità di aiuto alla formazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. 2. L intensità dell aiuto di cui al comma precedente può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue: a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati; b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. 3. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari; b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'unione. ART. 9 Cumulo 1. Gli aiuti alla formazione previsti dalle disposizioni del Regolamento (CE) 651/2014 possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, anche in regime de minimis, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto di cui all articolo precedente; b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto di cui all articolo precedente. ART. 10 Condizioni per la concessione e l erogazione 1. Non possono essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. 2. Le imprese beneficiarie di un aiuto in applicazione del Regolamento (CE) 651/2014 dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta in merito, resa nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000. ART.11 Concessione degli aiuti 1. Gli aiuti alla formazione possono essere concessi dai Fondi interprofessionali per la formazione continua, in applicazione del regime di aiuti ovvero sotto forma di aiuti individuali di cui all articolo 2, paragrafo 14 del Regolamento (CE) 651/2014. 2. Gli aiuti concessi dovranno fare riferimento al Regolamento (CE) 651/2014 nonché alla comunicazione del regime di aiuti, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea ed al presente regolamento. 3. Gli aiuti alla formazione di cui al Regolamento (CE) 651/2014 possono essere concessi in applicazione di regimi esistenti al 31 dicembre 2020. ART. 12 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento, quale sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti è trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell articolo 11 del Regolamento (CE) 651/2014 e sarà pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si impegna altresì a renderlo facilmente accessibile agli operatori economici interessati. 2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvederà alla trasmissione alla Commissione europea delle relazione annuale di cui alla lettera b) dell articolo 11 del Regolamento (CE) 651/2014. Al fine di tale adempimento, i Fondi interprofessionali che concederanno aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (CE) 651/2014 invieranno ogni anno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, l elenco degli aiuti concessi nell anno precedente, con le relative informazioni.

D.D. 27\Segr D.G.\2014 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l art. 118 Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall art. 48 Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che ha previsto la costituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori; VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n.651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; CONSIDERATO che, nel rispetto di tale Regolamento, i Fondi Interprofessionali, possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti, allo scopo di promuovere la formazione continua dei lavoratori CONSIDERATO che il suddetto Regolamento (CE) n. 651/2014 ha abrogato il Regolamento (CE) n.800/2008; VISTA la comunicazione alla Commissione Europea del Regime di aiuti di stato alla formazione applicati dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua effettuata dalla scrivente Direzione Generale (ex Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro), per il tramite del sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI), cui veniva allegato il Regolamento, quale sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti; VISTO che al Regime di aiuti suddetto è stato assegnato il n. SA34883; VISTO il nuovo Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014, che sarà comunicato alla Commissione Europea attraverso SANI, ai sensi dell articolo 11 lettera a) del medesimo Regolamento; VISTO il DPCM n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in G.U. n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; VISTO il provvedimento in corso di registrazione, adottato in esito all entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all 8 settembre 2017 - ai sensi dell art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni - della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; Tutto ciò premesso, adotta il seguente DECRETO

ARTICOLO 1 1. Il Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014, unito al presente decreto, è a tutti gli effetti approvato. ARTICOLO 2 1. Il Regolamento sarà comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI), ai sensi dell articolo 11 lettera a) del Regolamento (CE) n. 651/2014. ARTICOLO 3 1. Di tale comunicazione e del Regolamento approvato con il presente decreto, sarà data informazione a tutti i Fondi Interprofessionali. Roma, il 12 NOV. 2014 Il Direttore Generale Firmato Dr. Salvatore Pirrone (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e segg., del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.