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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VITTORIA N.3140 di Rep. Del 22/01/2014 CONTRATTO DI CONCESSIONE (Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu) Esternalizzazione. Concessione di servizi ai sensi dell art. 30 D. Lgs. n.163/2006. L'anno duemilaquattordici,il giorno Ventidue (22) del mese di Gennaio in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me Dott. Paolo Reitano, Segretario Generale del Comune di Vittoria, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell interesse del Comune, ai sensi e per gli effetti dell art. 97 comma 4 lett. c) del T.U.E.L., si sono costituiti: Da una parte: l ing. Angelo Piccione, nato a Vittoria il 24/05/1955 (C.F. PCCNGL55E24M088X), Dirigente dell Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria (RG) C.F. 82000830883 P.I. 00804320885 ai sensi dell art. 107 del testo unico 267/2000. - dall altra parte: la Sig.ra MASSARI Agata nata a Pag. 1

Ragusa il 26/04/1966, ed ivi residente in via Delle Madonie n.74, Cod.Fiscale:MSSGTA66D66H163H, la quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della Coop. Sociale Aurora a.r.l. - P. IVA 01153930886, con sede legale a Ragusa in Viale dei Platani, 33/A, che in prosieguo nel presente atto sarà denominata semplicemente Concessionario. Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e le parti stesse, d accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di questo atto per la migliore intelligenza del quale si premette: - Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 29/06/2012, e per le motivazioni nella stessa riportate, è stato deciso di esternalizzare la gestione del parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (Zona blu); - Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 619 del 09/10/2012, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto del Servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu) per l'affidamento in concessione ai sensi dell art. 30 Pag. 2

del D.Lgs.163/2006,autorizzando l esternalizzazione del servizio di che trattasi a soggetto esterno secondo le modalità, condizioni e termini meglio descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed approvati altresì lo Schema di contratto, stimando il valore della concessione del servizio di che trattasi, presumibilmente, a Euro 311.212,00 per dodici mesi, e complessivamente pari ad Euro 933.636,00 per la durata della concessione (trentasei mesi). - Che con Determinazione del Dirigente n.2988 del 31/12/2012 è stata adottata determina a contrarre e stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all affidamento della Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu) Esternalizzazione mediante concessione di servizi ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii e con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art. 83 del D.lvo. 163/2006 e ss.mm.ii. - Che il bando di gara con allegato disciplinare per l affidamento dell appalto di che trattasi è stato pubblicato nelle forme di legge e cioè nel testo Pag. 3

integrale all Albo Pretorio dell Ente, sul sito internet dell Ente e per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sulla GUCE GU/S S250-29/12/2012-414483-2012-IT e sulla GURS n. 52 del 28/12/2012. - Che con Determinazione del Dirigente n.272 del 06/02/2013 è stata costituita la commissione di gara. - Che con verbale di gara del 20/02/2013 la commissione ha dato atto che l offerta economicamente più vantaggiosa per l Amministrazione, relativa all affidamento della GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO E DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO (ZONA BLU) ESTERNALIZZAZIONE. CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL ART. 30 del D. Lvo 163/06 e ss.mm.ii. è risultata essere quella presentata dalla Ragusa Servizi di Vivera Giovanni E C. S.a.s. di Chiaramonte Gulfi (RG) che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 82,266, sulla base delle graduatorie finali delle offerte; - Che con il suddetto verbale del 20/02/2013 e per le motivazioni che nello stesso si leggono, la Commissione di gara ha proposto l aggiudicazione dell appalto di che trattasi alla ditta Ragusa Servizi di Vivera Giovanni E C. S.a.s. di Pag. 4

Chiaramonte Gulfi (RG). -Che il verbale di aggiudicazione provvisoria del 20/02/2013 è stato pubblicato all albo pretorio dell Ente dal 26/02/2013 al 01/03/2013, senza opposizioni né reclami, e sul sito internet dell Ente. - Che con Determinazione del Dirigente UPIGA n.665 del 25/03/2013 è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Ragusa Servizi di Vivera Giovanni E C. S.a.s. di Chiaramonte Gulfi (RG) la GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO E DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO (ZONA BLU) ESTERNALIZZAZIONE. CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL ART. 30 del D. Lvo 163/06 ess.mm.ii. - Che con Determinazione del Dirigente UPIGA n.1684 del 18/07/2013, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata revocata l aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, alla ditta Ragusa Servizi di Vivera Giovanni E C. S.a.s. di Chiaramonte Gulfi (RG), disposta con la Determinazione del Dirigente UPIGA n.665 del 25/03/2013 ed il servizio è stato aggiudicato in via definitiva ed affidato alla Coop. Sociale Aurora di Ragusa, secondo concorrente classificato. - che con nota prot. 16891/IE1/Area I del Pag. 5

23/08/2013, l Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa ha comunicato che, nei confronti della Coop. Sociale Aurora con sede legale a Ragusa, e delle persone fisiche indicate nella certificazione camerale e dei familiari conviventi, non risultano sussistere, le cause di decadenza, di sospensione e di divieto, di cui all art. 67 del decreto Legislativo n.159/2011 e ss.mm.ii., né gli elementi, ai sensi degli artt.84, comma 4, e 91, comma 6, di cui al suddetto Decreto legislativo; -che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresa la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa assunta al protocollo UPIGA in data 24/04/2013 Prot N. 1045, ed è stata comprovata l idoneità a contrarre, in rapporto alla concessione di che trattasi; - Che l esito di gara è stato pubblicato nelle forme di Legge e cioè nel testo integrale all Albo Pretorio dell Ente, sul sito internet dell Ente e per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sulla GUCE GU/ 2014-007038 e sulla GURS - Parte II e III, n. 43 del 25/10/2013. TUTTO CIO PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto appresso in Pag. 6

un unico contesto con la superiore narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 1-Oggetto del Contratto L Ente, come sopra rappresentato, concede al CONCESSIONARIO, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). Concessione di servizi ai sensi dell art. 30 D. Lgs. n 163/2006. Il CONCESSIONARIO si impegna alla esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti. Art.2-Norme regolatrici del contratto di Concessione Il servizio viene concesso ed accettato sotto l osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni: -D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Codice, limitatamente all art. 30 ed agli articoli espressamente richiamati; - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a Pag. 7

lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Regolamento, limitatamente agli articoli espressamente richiamati. - L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii. - L.R. n. 12 del 12/07/2011 per quanto applicabile alle concessioni. - D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 per quanto applicabile alle concessioni. Art. 3-Documenti facenti parte del contratto I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai sensi dell art. 108 del DPR n. 207/2010: 1)Bando e disciplinare di gara con allegato Capitolato Descrittivo Prestazionale. 2)Offerta tecnica, gestionale ed economica prodotti in sede di gara; 3)Planimetrie con individuazione degli stalli di sosta; 4)Elenco operatori cui attingere; 5) Dichiarazione di non necessità del DUVRI; 6)Cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria di cui all art. 6; Pag. 8

7)Dichiarazione della Ditta resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circ.re n.593/2006 Ass. Reg.le LL.PP.; Eventuali altri documenti relativi al servizio da eseguire, che non formano parte integrante dei documenti di contratto, l Amministrazione si riserva di consegnarli al Concessionario in quell ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso del contratto. Il Concessionario nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni. Art.4-Ammontare e durata della concessione L importo presunto della presente concessione ammonta ad Euro 311.212,00 per ogni anno e complessivamente ad Euro 933.636,00 (euro novecentotrentatremilaseicentotrentasei) per il triennio. La percentuale da riconoscere contrattualmente all ente concessionario è così suddivisa: C.1) GESTIONE PARCHEGGI TRAMITE PARCOMETRI Percentuale delle somme incassate dalla gestione dei parcometri da corrispondere alla Stazione Appaltante 35,50%; Pag. 9

C.2) GESTIONE DEGLI INTROITI RELATIVI AL PAGAMENTO POSTICIPATO Percentuale delle somme complessivamente incassate dalla gestione della riscossione delle somme relative al pagamento posticipato di cui all art. 6, da corrispondere alla Stazione Appaltante 15,50% C.3) GESTIONE SERVIZIO DI VIGILANZA Percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie effettivamente incassati dalla Stazione Appaltante, da restituire al Concessionario 25,50% Il contratto è stipulato a misura. La concessione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data del verbale di consegna. Alla scadenza del termine stabilito, l Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la concessione con le medesime modalità, condizioni e termini per il tempo strettamente necessario a porre in essere tutti gli adempimenti e le procedure per l espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Art. 5-Variazioni al servizio ed al corrispettivo Qualora l ENTE richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso di esecuzione del servizio, fermo restando il rispetto della disciplina di cui Pag. 10

all art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, le stesse verranno liquidate a misura, mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. Il numero degli stalli e l importo del presente appalto potranno variare in aumento o diminuzione fino ad un quinto dell importo del contratto di concessione, agli stessi patti, prezzi e condizioni. In caso di superamento del quinto, in aumento o in diminuzione, verranno concordati eventuali nuovi prezzi e condizioni, esclusivamente per le quantità ed importi eccedenti il suddetto quinto (art. 1.5. del CSDP). Art.6-Cauzione definitiva Il Concessionario, a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito, a favore di questo Comune, cauzione definitiva di Euro 93.363,60 pari al 10% dell importo contrattuale (Euro 933.636,00) valida mesi 36 (trentasei) mediante polizza fidejussoria n. 723521514 rilasciata dalla ALLIANZ S.p.a. Agenzia di Ragusa, in data 11/10/2013. La durata indicata nella polizza fidejussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell Istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per Pag. 11

prolungare l efficacia di essa, sino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità (collaudo) del servizio. Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Art. 7-Responsabilità verso terzi Il Concessionario ha altresì prodotto, così come previsto ai sensi di legge, polizza assicurativa n. 723521820 valida dal 13/11/2013 al 02/01/2015 emessa dalla Allianz S.p.a - Agenzia n.708 di Ragusa, a copertura dei danni di esecuzione del servizio per responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a Euro2.500.000,00,che tenga indenne l Amministrazione concedente da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Il concessionario, nella qualità, si impegna a rinnovare la suddetta polizza che dovrà essere operativa per tutta la durata del servizio de quo ed inoltre dichiara ed accetta di farsi carico per intero delle franchigie previste nella suddetta polizza. Pag. 12

Art. 8-Revisione e aggiornamento del prezzo Il prezzo è fisso e invariabile per tutta la durata della concessione. Art.9- Penali In caso di difformità ai patti contrattuali si applicheranno le penali indicate agli artt. 26 e 27 del CSDP. ART. 10 Organizzazione del servizio Il Concessionario sarà tenuto a sviluppare il servizio secondo i criteri previsti dall art. 4 e seguenti Capo I Titolo I del CSDP. Il Concessionario dovrà, altresì, osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel CSDP e tutte le altre dettate dall Amministrazione, che siano, anche implicitamente esecutive delle norme del bando e dello stesso capitolato, così come espressamente previsto dall art. 14 Capo I titolo II del CSDP. ART. 11 Sospensione e ripresa del servizio Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni del servizio, la Direzione, a norma dell art. 15 del CSDP. e dell art. 308 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che Pag. 13

l hanno determinata. Durante il periodo di sospensione saranno comunque a carico del Concessionario gli oneri specificati nel CSDP. ART.12 - Subappalto Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il concessionario non potrà cedere o subappaltare, neanche in parte, il presente servizio. L inosservanza del divieto di sub-appalto comporterà la immediata risoluzione del contratto (Punto 16 del Capitolato descrittivo prestazionale e punto 11 del Bando di gara). ART. 13- Oneri a carico del Concessionario. Gli oneri a carico del Concessionario sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall art. 18 dello stesso Capitolato. ART. 14 Pagamenti L aggio concessorio spettante all Ente, dovrà essere corrisposto secondo le modalità previste dall art. 12 del CSDP; eventuali irregolarità e/o ritardi nella corresponsione delle somme dovute da parte del Concessionario porteranno all applicazione delle misure previste nell art.13 Pag. 14

del CSDP. ART. 15- Verifica di conformità del servizio La verifica di conformità del servizio (collaudo) verrà effettuata ai sensi degli artt. 312 e seguenti del DPR n. 207/2010; ai sensi dell art. 313 comma 2 tale verifica verrà effettuata in corso di esecuzione. A prescindere dalle verifiche in corso d opera la verifica di conformità finale verrà avviata entro 20 giorni dall ultimazione del servizio, come certificata ai sensi dell art. 309 del DPR n. 207/2010; la verifica terminerà con l emissione del Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell art. 322 del DPR n. 207/2010 entro il termine di 90 giorni dall ultimazione. ART. 16- Trattamento e tutela dei lavoratori Nell esecuzione del servizio che forma oggetto della presente concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche Pag. 15

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. ART. 17 Definizione delle controversie Qualora intervengano controversie sull esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l ENTE potrà promuovere proposta motivata di transazione, a norma dell art. 239 del Codice. Ove non si proceda alla transazione come sopra disciplinato e per tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sarà deferita ai sensi dell art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Ragusa. E esclusa la competenza arbitrale. ART. 18 Protocollo di Legalità Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del Protocollo di Legalità Pag. 16

Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell Interno, le Prefetture dell isola, l Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. A tal fine, le dichiarazioni presentate dal Concessionario in sede di gara, richiamate al presente atto al punto 5 dell art. 3, vengono riconfermate in toto dalla Sig.ra MASSARI Agata nata a Ragusa il 26/04/1966, nella qualità di legale rappresentante della Coop. Sociale Aurora a.r.l. con sede legale in Ragusa. Inoltre la Ditta dichiara di essere a conoscenza delle clausole di autotutela previste dal bando di gara. ART.19- Regolarità contributiva Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione da parte dell INAIL di Ragusa, attestante la regolarità contributiva (DURC prot. N. 26940849 emesso il 28/10/2013). ART. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari Per assicurare la tracciabilità dei flussi Pag. 17

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Sig.ra MASSARI Agata, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata, ai servizi e alle forniture della presente concessione, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si indica il C.I.G.(Codice Identificativo Gara) del servizio in oggetto: CIG 480627793E Il Concessionario, il subconcessionario o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. Il Concessionario ha indicato apposito conto corrente acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Agenzia 1 - Codice IBAN: Pag. 18

IT16E0503617001CC0011024160, e di cui l impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Art. 21 Clausola risolutiva Ai sensi del comma 8 dell art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l applicazione delle sanzioni di cui all art. 6 della stessa legge. ART.22- Inadempimento e risoluzione del contratto Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte del Concessionario comporterà, Ipso-jure, la risoluzione del contratto in danno della ditta stessa. L ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il Pag. 19

contratto nei casi previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale nonché nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008. ART.23- Disposizioni discordanti Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, il Concessionario ne farà oggetto d immediata segnalazione scritta all amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali richiamati nel presente contratto, il Concessionario rispetterà, nell ordine, quelle indicate dal contratto bando capitolato speciale d appalto. ART.24- Disposizioni non previste Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni normative indicate all art. 2 e in subordine le norme del codice Pag. 20

civile. ART. 25- Domicilio del Concessionario Per tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge domicilio legale presso il Comune di Vittoria, via Bixio n.34 97019 Vittoria ed in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali darà occasione il presente atto. ART. 26- Legge sulla privacy Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell art.13 del D.L.gs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali informa il Concessionario che tratterà i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. ART.27 - Imposta di bollo Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l importo di Euro 45.00. Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il Pag. 21

presente atto in forma pubblica amministrativa, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli n.22 di carta resa legale dei quali occupa per intero n.21 facciate e quanto nella presente. Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto, con firma digitale, dalle parti nel seguente ordine: IL DIRIGENTE IL CONCESSIONARIO IL SEGRETARIO GENERALE Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell art.1341 del C.C., i seguenti artt. 17-18-20-21-22-23. IL DIRIGENTE IL CONCESSIONARIO IL SEGRETARIO GENERALE Pag. 22