COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 07.08.2002 C(2002)3004 fin Oggetto: Aiuto di Stato n. N 407/02 - Italia Sostegno alla creazione d'impresa, con prevalenza ai nuovi bacini d'impiego della Regione Piemonte Signor Ministro, Con lettera in data 14 giugno 2002, (n. 7553), registrata dalla Commissione il 20 giugno, (n. A34540), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, prima della sua entrata in vigore, un regime di aiuti alla creazione di imprese finanziato dalla Regione Piemonte. Le imprese ammissibili devono operare in via prioritaria nei nuovi bacini d'impiego delle Regione. Il regime è stato istituito con delibera DGR 81-4451 del 12 novembre 2001 della Regione Piemonte. La notifica fa esplicito riferimento alla comunicazione della Commissione del 2 luglio 1992 relativa alla procedura di autorizzazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI 1 e alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle PMI 2. Su richiesta della Commissione, le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari con lettera del 22 luglio 2002, registrata dalla Commissione nella stessa data (n. A/35544) 1. Descrizione del regime Solo le imprese individuali, le microimprese e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 sono ammissibili al regime, il che implica in particolare che si tratta di imprese che hanno meno di 50 dipendenti e sono conformi al criterio di indipendenza. 1 2 GU C 213 del 19.08.1992, pag.10. GU L 107 del 30.04.1996, pag. 4. S.E.On. Silvio BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri ad interim P.le della Farnesina 1 I 00194 ROMA Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
Inoltre, conformemente alle condizioni per il ricorso alla procedura accelerata di autorizzazione dei regimi di aiuto alle PMI cui si richiamano le autorità italiane, le imprese operanti nei settori sensibili sono escluse dal beneficio del regime. La notifica distingue diversi tipi di misure istituite dal Consiglio regionale del Piemonte. 1 ) Ancor prima della costituzione dell'impresa, si possono richiedere gli aiuti previsti dalla misura D3, linea d'azione 2 del P.O.R. Detti aiuti sono erogati nella forma di messa a disposizione gratuita di servizi di sostegno all'elaborazione del business plan del futuro imprenditore, fino ad un massimo di 6633 euro per beneficiario. Allo stesso tempo, può essere concesso un contributo dell'importo massimo di 5164 euro nel quadro della misura D3, linea d azione 4, parte a) per compensare la totalità o una parte delle spese legate alle formalità amministrative preliminari alla costituzione dell'impresa. 2 ) Nella fase di lancio e di avviamento delle attività dell'impresa, può essere concesso, a titolo della misura D3, linea d azione 4, parte b), un contributo di sostegno all'occupazione dell'imprenditore o dei soci dell'impresa (5 persone al massimo per impresa). Questo contributo di 464 euro a persona al mese per un periodo di 6 mesi è da rimborsare nell'ipotesi che il progetto d'impresa non si realizzi. 3 ) Una volta che l'impresa abbia iniziato l'attività, può continuare a beneficiare, a titolo della misura D3, linea d azione 3, della messa a disposizione gratuita di servizi di consulenza e di tutoraggio per i primi 2 anni di attività, entro un massimale di 2 065 euro all'anno. I contributi di cui sopra sono finanziati a titolo di misure specifiche quando sono erogati a favore di imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (misure D4, linea d azione 2) o costituite da donne (misura E1, linea d'intervento 2) I contributi in questione presentano le stesse caratteristiche e sono del medesimo importo di quelli a titolo della misura D3, linea d azione 4, parti a) e b). 2. Valutazione del regime Dalle caratteristiche generali del regime istituito dal Consiglio regionale del Piemonte e cofinanziato dal FSE si può desumere che si tratta effettivamente di un regime di aiuti. Le imprese ammissibili beneficiano di un vantaggio finanziato mediante risorse statali; non si può escludere che alcune di esse, in parte grazie ai 2
finanziamenti in questione, e pur trattandosi in gran parte di imprese di minime dimensioni, intraprendano attività atte a influire sugli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza. L aiuto concesso alla maggior parte delle imprese ammissibili sarà limitato a 18 718 euro in 2 anni; solo quelle che beneficeranno del sostegno al reddito di 5 soci dell'impresa beneficeranno dell'aiuto massimo di 29 882 euro. Trattandosi di aiuti non finalizzati ad obiettivi specifici in materia di investimenti e di creazione di occupazione, questi importi sono in qualsiasi ipotesi nettamente inferiori al massimale di 200 000 euro fissato dalla comunicazione della Commissione del 2 luglio 1992 relativa alla procedura accelerata. L'insieme degli aiuti che le misure comportano soddisfano questo requisito. Taluni aiuti soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento n. 70/2001 per i servizi alle piccole e medie imprese. Ciò vale per gli aiuti concessi nella forma di messa a disposizione gratuita di servizi ancora prima dell'inizio dell'attività dell'impresa, a sostegno dell'elaborazione del suo business plan, fino ad un massimo di 6633 euro per beneficiario. Lo stesso dicasi per la messa a disposizione gratuita di servizi di consulenza e di tutoraggio per i primi 2 anni di attività, entro un massimale di 2 065 euro all'anno. Anche il contributo dell'importo massimo di 5164 euro nel quadro della misura D3, linea d azione 4, parte a) per compensare la totalità o una parte delle spese legate alle formalità amministrative preliminari alla costituzione dell'impresa può essere considerato compatibile a norma dell'articolo 5 del regolamento sopra citato in quanto non è né continuativo né periodico e non può essere qualificato come aiuto al funzionamento. La misura D3, linea d azione 4, parte b), prevede un contributo di 464 euro a persona al mese (5 persone al massimo per impresa) per un periodo di 6 mesi, da rimborsare nell'ipotesi che il progetto d'impresa non si realizzi. La Commissione ritiene che tale aiuto è compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione. Non si tratta infatti di un aiuto legato all'investimento, come prescrive il punto 10, primo comma degli orientamenti stessi. Si ha invece una creazione netta di occupazione, come prescritto al punto 17 degli orientamenti medesimi, trattandosi per definizione dei primi posti di lavoro nell'impresa. Infine sono rispettate le condizioni di cui al punto 21 degli orientamenti: gli aiuti sono erogati a PMI (primo trattino), i contratti sono di lunga durata, e in linea di principio a tempo indeterminato (terzo trattino) e, infine, l'aiuto è di entità limitata e di natura temporanea (quarto trattino). 3
Da quanto precede risulta che gli aiuti in esame possono essere valutati alla luce della disposizione della comunicazione relativa alla procedura accelerata secondo la quale la Commissione, in linea di principio, non opporrà obiezioni a regimi di aiuto nuovi conformi ai criteri specificati. Il regolamento di esenzione degli aiuti alle PMI conforta questa posizione in quanto ricorda che la Commissione ha applicato gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite. La Regione Piemonte ha scelto di istituire linee di bilancio distinte per il finanziamento delle sovvenzioni destinate alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e alle imprese costituite da donne. Questa decisione non è evidentemente tale da influenzare negativamente la valutazione generale della Commissione. Questa assume tradizionalmente un atteggiamento estremamente favorevole nei confronti delle piccolissime imprese che effettuano attività di ricerca. Analogamente, disposizioni a favore delle donne imprenditrici sono state recentemente approvate sia dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, sia dalla Commissione. Nella relazione 2000 della Commissione sulla parità di opportunità tra uomini e donne si trova in particolare un riferimento all'obbligo di integrare la dimensione di genere nel settore d'azione "spirito imprenditoriale". Infine, la presente decisione è pienamente in linea con le precedenti decisioni della Commissione relative ai regimi N662/99 (Francia) Aiuto alla consulenza di breve durata, N87/2001 (Belgio) Aiuti alla creazione di posti di lavoro indipendenti mediante la concessione di un contributo, N602/2001 (Germania) Assistenza ad imprese avviate da un disoccupato 3. 3. Decisione L analisi del regime di aiuti istituito dalla Regione Piemonte, cofinanziato a titolo dell'obiettivo 3 del FSE, porta a concludere che gli aiuti in questione soddisfano le condizioni stabilite nella comunicazione relativa alla procedura di autorizzazione accelerata e, per quanto riguarda specificamente gli aiuti per servizi di consulenza, sono conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Ne consegue che le misure notificate possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE in quanto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. 3 cfr. GU C 40 del 2000, GU C 268 del 2001 e GU C 164 del 2002 4
Questa valutazione positiva non esime dall'obbligo di trasmettere alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione del regime e di notificare alla medesima tutte le eventuali modifiche del regime stesso. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato e Direzione Aiuti di Stato I Unità G2 B-1049 BRUXELLES Fax n.: 00-32-2-296-98-14 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione 5