DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1941

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA. XVII Legislatura DISEGNO DI LEGGE S D'iniziativa del Sen. SACCONI. Annunciato nella seduta del 21 Maggio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di solidarietà intergenerazionale. d iniziativa del senatore MARINELLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2857

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata POLVERINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2887

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 713

d iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 252

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2019

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1958

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori SACCONI, AIELLO, CONTE, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO e PAGANO

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) (V. Stampato Camera n. 3594)

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

d iniziativa dei senatori ORELLANA, DE PIETRO, BATTISTA, BOCCHINO, MOLINARI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, SIMEONI, DE PIN e MASTRANGELI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

d iniziativa dei senatori COMAROLI, CONSIGLIO e MUNERATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

risultante dallo stralcio, deliberato dall Assemblea il 6 ottobre 2016, dell articolo 34 del

d iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI, CATALFO, PUGLIA, MONTEVECCHI, SERRA, DONNO e BATTISTA

Art. 7 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo per la disciplina delle monete complementari locali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

A cura di Villiam Zanoni

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori SCILIPOTI, MANCUSO, PAGANO, GENTILE, AIELLO, CARIDI, VICECONTE e TORRISI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1686

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 2017

d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5389

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2753

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2329

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2722

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 62

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURER, CENNI, VELO, GARAVINI, MOSCATT, MARTELLA, BERLINGHIERI, CIMBRO, D INCECCO, BIONDELLI, MARCHI

La Riforma del sistema previdenziale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 782

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d Italia

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGE DI STABILITÀ APPROFONDIMENTI

Fondo Generale ENPAM Quota A e Quota B pensione di vecchiaia (compiuta l età pensionabile)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

d iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO, ARACRI, AUGELLO, BILARDI, BONFRISCO, COMPAGNA, DAVICO, DI GIACOMO, FUCKSIA e GIOVANARDI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE FEDRIGA, CAPARINI

Pensione di vecchiaia

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

d iniziativa dei senatori TREU, GHEDINI, CASTRO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, Vincenzo DE LUCA, ICHINO, NEROZZI e PASSONI

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Circolare N.21 del 11 Febbraio 2014

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 518

COMMISSIONE LAVORO CAMERA DEI DEPUTATI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Riforma Camere di Commercio: Riunione Giunta camerale del

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DDL Interventi per l'accesso flessibile e graduale alla pensione ai fini dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 13

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2381

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1602

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1951

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1788

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2019 LE MISURE PER IL LAVORO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Disegno di legge per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3274

d iniziativa dei senatori GUALDANI, AIELLO, CONTE, DALLA TOR, Luciano ROSSI, TORRISI, ALBERTINI, COLUCCI, MANCUSO, BIANCONI e VICECONTE

Pensioni, quale sarà la mia? Ecco una guida per orientarsi

d iniziativa dei senatori Rita GHEDINI, BROGLIA, FEDELI, GRANAIOLA, PINOTTI, SANTINI, LO GIUDICE e BERTUZZI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1941 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SACCONI e PAGANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2015 Delega al Governo per l introduzione del pensionamento flessibile, il sostegno alla maternità e l allungamento della vita attiva TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1941 ONOREVOLI SENATORI. L invecchiamento della popolazione, che pure contiene l elemento positivo dell allungamento dell aspettativa di vita, rappresenta nel complesso una sfida per il futuro della nostra comunità nazionale, per la sua coesione sociale, per il suo dinamismo economico. In questo contesto, la lunga crisi dell economia e il crollo dell occupazione hanno reso ulteriormente necessario accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e del sistema produttivo con la previsione di un sistema di sicurezza e di protezione sociale sostenibile nel lungo periodo, le cui componenti risultino sufficientemente integrate tra di loro, superando lo sbilanciamento nell allocazione delle risorse verso la componente pensionistica. L introduzione del metodo contributivo con la legge n. 335 del 1995 ha senz altro operato una razionalizzazione del sistema previdenziale, attraverso il contenimento, se non la definitiva stabilizzazione, della spesa. È con l applicazione del metodo contributivo che si sono progressivamente superate le disparità di trattamento legate ai regimi speciali di pensione provenienti dalla nostra tradizione categoriale, stabilendo l uniformità delle prestazioni in rapporto ai contributi versati. Parimenti, con la medesima legge è stata introdotta una prima idea di flessibilizzazione dell età di pensionamento. Ogni sistema previdenziale tanto più se organizzato in base al criterio contributivo è caratterizzato da regole flessibili con riferimento all età di accesso alla prestazione previdenziale in quanto ovunque si ravvisa la necessità di consentire, entro limiti definiti e con prestazioni ridotte, la possibilità di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro date le crescenti complessità nella vita, non solo lavorativa, delle persone. Solo la più recente riforma del 2012 ha invece rigidamente determinato l allungamento dell età di pensione senza disporre transizioni graduali né, ancorché limitate, eccezioni. Non a caso essa ha indotto il fenomeno largamente accettato e riconosciuto dei cosiddetti «esodati», che ha già comportato impegni di spesa per circa 12 miliardi ed ha ulteriormente allargato il divario nella società tra i destinatari di diverse regolazioni relative all età di pensionamento. Ferma restando la prioritaria necessità di agevolare la possibilità per i più di raggiungere l età ordinaria di pensione con un adeguato accantonamento contributivo, il presente disegno di legge delega il Governo a prevedere forme di flessibilità dell età di pensione attraverso una gradazione delle penalizzazioni riferite all assegno pensionistico, nonché ad incentivare, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l accesso al pensionamento o che sono impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari, il ricorso al contratto di lavoro part time, e inoltre a predisporre un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche attraverso attività di tutoraggio e di affiancamento ai neo-assunti come di conseguente riorganizzazione del lavoro sia in ambito pubblico che privato. Nel dettaglio, l articolo unico di cui si compone il disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l introduzione del pensionamento flessibile, il sostegno alla maternità e l allungamento della vita attiva,

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1941 anche mediante la revisione dei trattamenti previdenziali vigenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) accesso, per i lavoratori che abbiano maturato un anzianità contributiva di almeno 35 anni, al pensionamento anticipato in relazione al compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l importo dell assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l importo dell assegno sociale; b) garanzia dell invarianza degli oneri, prevedendo, rispetto all importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, penalizzazioni graduate in relazione all età di pensionamento effettivo, non superiori nel complesso all 8 per cento e per ciascun anno al 2 per cento; c) riconoscimento alle lavoratrici madri, ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica, della valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni, e, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento; d) agevolazione e incentivazione di contratti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l accesso al pensionamento nonché ai lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari; e) predisposizione di un piano nazionale per l allungamento della vita attiva, finalizzato ad incentivare il rinnovamento dell organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche nell ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti; f) introduzione della nuova disciplina mediante la modifica o l integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, con abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1941 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l introduzione del pensionamento flessibile, il sostegno alla maternità e l allungamento della vita attiva, anche mediante la revisione dei trattamenti previdenziali vigenti, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) accesso, per i lavoratori che abbiano maturato un anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, al pensionamento flessibile dopo il compimento del requisito minimo di sessantadue anni di età, purché l importo dell assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l importo dell assegno sociale; b) garanzia dell invarianza degli oneri, prevedendo, rispetto all importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, penalizzazioni graduate in relazione all età di pensionamento effettivo, non superiori all 8 per cento totale e al 2 per cento per ciascun anno di anticipo; c) riconoscimento alle lavoratrici madri, ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica, della valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni, e, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento; d) agevolazione e incentivazione di contratti di lavoro a tempo parziale, con par-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1941 ticolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l accesso al pensionamento nonché ai lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari; e) predisposizione di un piano nazionale per l allungamento della vita attiva, finalizzato ad incentivare il rinnovamento dell organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche nell ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti; f) introduzione della nuova disciplina mediante la modifica o l integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, con abrogazione espressa delle norme incompatibili. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, il termine per l emanazione dei decreti legislativi è prorogato di venti giorni. Decorso il termine previsto per l espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1941 per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui al presente articolo. 5. Dall attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In applicazione dell articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata nell ambito della delega di cui al comma 1 e dell impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi adottati nell esercizio della delega medesima, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell adozione di ciascun decreto legislativo. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell ambito del medesimo decreto, quest ultimo è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

E 1,00