A cura di Villiam Zanoni

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3 Le norme ordinamentali lavoristiche D.P.R. n 1092/1973, articolo 4 (STATO - 65 anno di età) Legge n 70/1975, articolo 12 (EPNE - 65 anno di età) D.P.R. n 761/1979, articolo 53 (SANITA - 65 anno di età) (personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale) (SANITA - 60 anno di età) (restante personale) DPR n 382/ Legge n 230/2005 (DOCENTI UNIVERSITARI - 65 /68 /70 anno di età) (RICERCATORI e ASSISTENTI - 65 anno di età) RDL n 511/1946, articolo 5 (MAGISTRATI - 70 anno di età) 3

4 Le norme ordinamentali lavoristiche Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Articolo 24, comma 4, D.L. n 201/2011, convertito in legge n 214/2011 (, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,.) (Circolare n 2 del 8 marzo 2012) ( rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale.) (STATO - 65 anno di età - EPNE - 65 anno di età) ( limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa ) 4

5 Le norme ordinamentali lavoristiche Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n 2 del 8 marzo 2012) una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall articolo 6, comma 2 bis, del decreto legge n 278 del 2007, convertito in legge n 31 del 2008 ) 5

6 Le norme ordinamentali lavoristiche D.L. n 248/2007 convertito in legge n 31/2008 Articolo 6. Proroghe in materia previdenziale. 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n 108, ècomunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionisticodi vecchiaia spettante al prestatore medesimo. 6

7 Le norme ordinamentali lavoristiche Legge n 108/1990 Articolo 4 Area di non applicazione 2.Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, 7

8 Decreto Legge n 201/2011 Articolo 24, comma 4 Si cerca di ripristinare lo spirito originale della riforma del 1995 con la reintroduzione della flessibilità in uscita che si realizza attraverso lo strumento dei coefficienti di trasformazione, che dal 2013 si sviluppano fino all età di 70 anni, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza. 8

9 Decreto Legge n 201/2011 Articolo 24, comma 4 Per garantire ai lavoratori l esercizio del diritto alla flessibilità viene previsto che le disposizioni di cui all articolo 18 dello statuto dei lavoratori, e quindi delle norme sui licenziamenti individuali per giusta causa, trovino applicazione fino alla età di 70 anni (e nel settore pubblico?) 9

10 Decreto Legge n 201/2011 Articolo 24, comma 4 (e nel settore pubblico?) Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell articolo 24 citato. (Circolare n 2/2012 Funzione Pubblica) 10

11 Le norme ordinamentali lavoristiche Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n 2 del 8 marzo 2012) Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per 1 accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge n 201 del 2011(sia per età, sia per anzianitàcontributiva di 40 anni indipendentemente dall età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. quota ), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra ), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento (combinato disposto dei commi 5 e 6). 11

12 Le norme ordinamentali lavoristiche Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n 2 del 8 marzo 2012) Pertanto, l amministrazione, nell anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di etàe di anzianitàcontributiva. 12

13 Le norme ordinamentali lavoristiche Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n 2 del 8 marzo 2012) Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l accesso al trattamento; l articolo 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di etàper la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata(comma 4 dell articolo 24). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l età ordinamentale costituisce il limite non superabi1e(se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego. 13

14 Le norme pensionistiche al VECCHIAIA (ex INPDAP) Età uomo = 65 anni Età donna = 61 anni Contribuzione = 20 anni con deroga 15 anni Finestra per decorrenza = 12 mesi 14

15 Le norme pensionistiche al VECCHIAIA (INPS) Età uomo = 65 anni Età donna = 60 anni Contribuzione = 20 anni con deroga 15 anni Finestra per decorrenza = 12 mesi 15

16 Circolare n 16 del 1 febbraio 2013 DEROGA AI 20 ANNI - per l INPS il criterio era quello del requisito costituito dalla somma fra l anzianità al e il periodo compreso fra l e la data di compimento dell età pensionabile, mai inferiore a 15 anni; - per l INPDAP il criterio era quello di consentire l accesso comunque con i 15 anni di contribuzione a chi aveva contribuzione al

17 Le norme pensionistiche al ANZIANITA A prescindere dall età = 40 anni Età = 60 anni Contribuzione = 35 anni Quota = 96 Finestra per decorrenza = 12 mesi 17

18 Le norme pensionistiche dal VECCHIAIA Età uomo e donna = 66 anni Contribuzione = 20 anni ANTICIPATA Contributi donna = 41 anni e 1 mese Contributi uomo = 42 anni e 1 mese 18

19 ANNO 2013 e seguenti NO Vecchi limiti di età ma con accompagnamento a pensione Compimento età ordinamentale Diritto a pensione? SI Vecchi limiti 19

20 Età Anni INDICIZZAZIONE 3 mesi 4 mesi 5 mesi 3 mesi 2 mesi 4 mesi 3 mesi 2 mesi 3 mesi 3 mesi 2 mesi 2 mesi 2 mesi 2 mesi RISULTATO COMBINATO 3 mesi 7 mesi 1 anno 1 anno e 3 mesi 1 anno e 5 mesi 1 anno e 9 mesi 2 anni 2 anni e 2 mesi 2 anni e 5 mesi 2 anni e 8 mesi 2 anni e 10 mesi 3 anni 3 anni e 2 mesi 3 anni e 4 mesi 20

21 La pensione di vecchiaia Uomini e donne pubbliche Comma 6 Età Anni UOMINI 65 anni 66 anni 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 67 anni 67 anni e 3 mesi DONNE PI 61 anni 66 anni 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 67 anni 67 anni e 3 mesi 21

22 La pensione di vecchiaia Lavoratrici private Comma 6 Età Anni DIPENDENTI 61 anni 62 anni 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 63 anni e 9 mesi 65 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 67 anni AUTONOME * 61 anni 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi 67 anni * Compresa la Gestione Separata 22

23 DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 7 Inoltre, per i lavoratori che hanno solo contributi dopo il 1995, è previsto che la pensione sia liquidabile solo con un importo pari a 1,5 volte l assegno sociale (2014 = 447,61 x 1,5 = 671,42 euro) (2015 = 448,52 x 1,5 = 672,78 euro) 23

24 DECRETO LEGGE N 201/2011 Comma 7 Si è derogati dall importo di 672,78 euro indicizzati solo al compimento dei 70 anni (indicizzati) e con una anzianità di contribuzione effettiva di almeno 5 anni. 24

25 INDICIZZAZIONE 70 ANNI anni 70 anni e 3 mesi 70 anni e 7 mesi 71 anni 71 anni e 3 mesi 71 anni e 5 mesi 71 anni e 9 mesi 72 anni 72 anni e 2 mesi 72 anni e 5 mesi 72 anni e 8 mesi 72 anni e 10 mesi 73 anni 25

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27 PARERE FUNZIONE PUBBLICA N DEL 19 MARZO

28 PARERE FUNZIONE PUBBLICA N DEL 4 APRILE

29 T.A.R. Lazio n 2446 del 10 gennaio/7 marzo 2013 Annulla la circolare n 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui essa stabilisce che l amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65 anno di età i dipendenti che nell anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia. 29

30 Decreto legge n 101 del Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale) 5. L articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. 30

31 Decreto legge n 101 del Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale) 5.. e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. Circolare n 2/

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33 Legge n 183/2010 (articolo 14) (Collegato lavoro) Articolo 14 Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici Dopo il comma 11 dell articolo 72 del decretolegge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all anzianità contributiva dei dipendenti interessati». 33

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