Direttive inerenti all ammissione all esame di professione per massaggiatori e massaggiatrici medicali OdA MM

Documenti analoghi
1 Foglio ufficiale 6/2013 Venerdì 18 gennaio 412 Termine d iscrizione 30 marzo 2013

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107

Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2

Raccomandazione: Equipollenza delle qualifiche per i gradi di garanzia della qualità (GGQ)

1 Foglio ufficiale 5/2010 Martedì 19 gennaio 400 Termine di iscrizione 30 giugno 2010

Doc. A.HF. 030 (HFBF 503) Data Vers. 1.0 Stato definitivo Classe pubblico

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

REGOLAMENTO CANTONALE COLLABORATRICE SANITARIA CRS Settore Corsi Croce Rossa Ticino

SCUOLA SPECIALIZZATA PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI, CANOBBIO

Scuola specializzata superiore di tecnica

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Sommario. Disposizioni d'esecuzione VAE_ _finale 1

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

L istituto offre inoltre un sito internet di riferimento a cui si accede digitando:

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

REGOLAMENTO D ESAME. Esame di professione. Massaggiatrice medicale Massaggiatore medicale

1. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SVIZZERA

del 1 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/carrozziere lattoniere

L orientamento scolastico e professionale in Ticino. SM Barbengo, 16 ottobre 2014

del 14 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13 maggio 2004 (SUP-sanità)

Sommario. i_ab für VAE_Kaufleute_ _Präzisierungen vom _final 1

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Regolamento concernente l esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta (del 27 marzo 2013)

REGOLAMENTO CANTONALE COLLABORATORE SANITARIO CRS

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, approfondimenti e durata

Ordinanza sulla formazione professionale di base

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

F O - F o r m u l a r i o

La formazione professionale superiore: flessibile e orientata al mondo del lavoro

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

F O - F o r m u l a r i o

L esperienza del Canton Ticino

Modulo di domanda di ammissione come membro attivo SGfB su dossier

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

[Signature] Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Manuale per la formazione di base in azienda

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

al CPC di Le denominazioni personali e professionali usate nel presente documento si intendono al maschile e al femminile.

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta di ristorazione/addetto di ristorazione

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Bachelor of Arts in Conservazione

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Direttive di applicazione

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Odontotecnica/odontotecnico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente di studio veterinario con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori

INDIRIZZI DI STUDIO INSEGNANTE DI SCUOLA DELL INFANZIA / INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Grafica/Grafico con attestato federale di capacità (AFC)

Candidatura per l assunzione alla scuola cantonale di polizia 2012

Regolamento concernente l esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta (del 27 marzo 2013)

Responsabili della formazione professionale Domande frequenti (FAQ)

Bachelor of Science in Ingegneria meccanica

Ordinanza sulla formazione professionale di base

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Domanda di ammissione ad un corso Bachelor/Diploma/Master 2018/2019: informazioni generali per i candidati

Sezione 1: Oggetto, specializzazioni e durata. del 12 dicembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018)

Iscrizione alle scuole professionali sanitarie e sociali

del 22 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Denominazione e profilo professionale

del 3 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata Profilo professionale e orientamenti

Formulario per la domanda d iscrizione al corso di COLLABORATRICE SANITARIA / COLLABORATORE SANITARIO CRS CS CRS 120 ore

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione

Indice 1 IL SISTEMA SVIZZERO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI) ordina:

Equipollenze titoli di studio conseguiti all estero da cittadini italiani e/o cittadini comunitari

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE. Dicembre 2017

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Domanda di ammissione ad un corso Bachelor/Diploma/Master 2019/2020: informazioni generali per i candidati

Informazioni dal segretariato FFA

Transcript:

Direttive inerenti all ammissione all esame di professione per massaggiatori e massaggiatrici medicali OdA MM Direttive inerenti all equipollenza di titoli di livello secondario II 1. Definizione livello secondario II Per livello secondario II si intende il proseguimento della formazione una volta terminata la frequenza delle scuole dell obbligo. Comincia a circa 9 anni dall inizio della scuola elementare (a circa 16 anni) e comprende sia formazioni nell ambito professionale sia formazioni nell ambito della cultura generale. In linea di massima, tali formazioni hanno una durata di 2-4 anni e si concludono con l ottenimento di una maturità, di un certificato di scuola media specializzata, di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica. I titoli di livello secondario II permettono, ad eccezione del certificato federale di formazione pratica, di accedere a una formazione di livello terziario. Il certificato federale di formazione pratica invece permette di accedere a una formazione professionale di base della durata di tre o quattro anni che si conclude con l ottenimento di un attestato federale di capacità. 2. Sistema di formazione svizzero Versione Gennaio 2017 1

2. Titoli di livello secondario II riconosciuti per l ammissione all esame di professione per massaggiatori medicali 2.1 Titoli di cultura generale collocati al livello secondario II Maturità liceale Certificato di scuola media specializzata (già scuola di diploma formazione triennale) Maturità specializzata Certificato di un liceo o una scuola cantonale (liceo/collegio, lycée/collège, scuola media di commercio, scuola d arti e mestieri di informatica, ecc.) 2.2 Titoli professionali di livello secondario II Attestato federale di capacità (AFC) (titolo ottenuto dopo un apprendistato della durata di tre o quattro anni oppure dopo una formazione professionale di base) con o senza maturità professionale 2.3 Titoli professionali di apprendistati che in passato duravano due anni La commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) riconosce quali titoli professionali equivalenti al livello secondario II, i titoli professionali conseguiti in passato al termine di formazioni biennali che attualmente non esistono più nella stessa forma, a condizione che vi sia un esperienza professionale di almeno 3 anni nella rispettiva professione (grado di occupazione dell 80% = 624 giorni di lavoro con un impiego al 100%). Tale eccezione vale unicamente per le formazioni che al momento in cui sono state svolte non esistevano quali formazioni triennali. La formazione svolta e la relativa esperienza professionale sono da comprovare con diploma/certificato, certificati di lavoro o dichiarazioni. I rispettivi documenti devono contenere la durata e il grado d impiego (in %) della formazione e/o dell esperienza professionale. Persone che lavorano quali indipendenti possono comprovare l esperienza professionale con un autocertificazione ed i relativi conteggi AVS (estratto del proprio conto AVS). 2.4 Persone portatrici di handicap con diritto alla compensazione degli svantaggi Persone portatrici di un handicap che non le ha permesso di concludere una formazione professionale in precedenza, possono svolgere una formazione triennale specifica per massaggiatore medicale che sia adatta a persone con disabilità. Tale formazione deve comprendere dei periodi di pratica clinica nell ambito delle cure e delle pratiche cliniche e viene a compensare il mancante titolo professionale di livello secondario II. Versione Gennaio 2017 2

3. Titoli stranieri di cultura generale a livello secondario II Per le candidati/i candidati provenienti dall estero, la commissione GQ, in linea di massima, riconosce i seguenti titoli quali equivalenti al livello secondario II: formazione di almeno 3 anni riferita a un attività professionale e conclusasi con un esame finale titolo di livello secondario II che è equivalente titolo di livello terziario 4. Verifica dell equipollenza da parte della commissione GQ 4.1 All iscrizione all esame di professione Alle candidate/ai candidati che richiedono la verifica dell equipollenza dei propri titoli soltanto al momento dell iscrizione all esame di professione, non è garantita l ammissione allo stesso. 4.2 Prima di iniziare la formazione Vedi punto 4.2, pagina 6. Versione Gennaio 2017 3

Direttive inerenti al riconoscimento di un anno di esperienza pratica 1. Regolamento d esame OdA MM Secondo il punto 3.31 del Regolamento d esame OdA MM sono da soddisfare i seguenti requisiti per l ammissione all esame di professione: All esame finale è ammesso chi: a) ha svolto una formazione professionale di base ed è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo considerato equivalente; b) può attestare almeno un anno di esperienza pratica; c) dispone delle necessarie convalide dei moduli rispettivamente delle relative conferme di equipollenza; d) non ha nessuna iscrizione nel casellario giudiziale che possa compromettere la sua attività professionale. e) Possono essere ammessi all esame anche candidati portatori di una disabilità che non hanno avuto la possibilità di svolgere una formazione professionale in precedenza, che però hanno effettuato una formazione triennale per massaggiatore medicale specifica e adattata a persone disabili. La stessa deve comprendere dei periodi di pratica clinica nell ambito delle cure e delle pratiche cliniche. I candidati devono inoltre soddisfare quanto richiesto al punto d). 2. Esperienza pratica secondo la LFPr L articolo 28 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) stabilisce che l ammissione a un esame di professione presuppone un esperienza pratica. Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato. 2 Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali. 2 3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione. 4 I Cantoni possono proporre corsi preparatori. 3. Comprovazione esperienza pratica Al momento della loro iscrizione all esame di professione per massaggiatori medicali, le candidate/i candidati sono tenuti a comprovare di aver svolto un attività pratica per la durata complessiva di un anno. Nel calcolo dell esperienza pratica sono cumulabili varie attività. La durata totale dell esperienza pratica deve corrispondere almeno a un anno con un grado d impiego dell 80% risp. a un totale di 208 giorni di lavoro con un grado d impiego del 100% Versione Gennaio 2017 4

Sono considerate esperienze pratiche: Attività lavorative in una professione in cui è stata svolta una formazione Attività lavorative non facenti parte di nessuna formazione che sono state svolte prima, durante o dopo la formazione per massaggiatore medicale Periodi di pratica non facenti parte di nessuna formazione (volontariato, servizio civile) Lavori svolti durante i periodi di vacanza nell ambito della scuola, della formazione e degli studi Volontariato in istituti sociali e associazioni sportive o assistenza in colonie, ragazza/o alla pari, ecc. Servizio militare Non sono considerate esperienze pratiche: Stage pratico svolto durante la formazione per massaggiatore medicale (convalida modulo 8) Stage pratici che sono stati svolti nell ambito di una formazione (p.es. OSS, maturità professionale, scuola media di commercio, ecc.) Attività lavorativa svolta nell ambito di un apprendistato Versione Gennaio 2017 5

4. Valutazione della commissione GQ 4.1 All iscrizione all esame di professione Alle candidate/ai candidati che richiedono una valutazione dell equipollenza del proprio titolo soltanto nel momento in cui si iscrivono all esame di professione e/o che non riescono a comprovare in modo chiaro la propria esperienza pratica e richiedono una relativa valutazione da parte della commissione GQ unicamente quando si iscrivono all esame di professione, non è garantita l ammissione all esame di professione. 4.2 Prima di iniziare la formazione La commissione GQ dell OdA MM valuta, se richiesto, l equipollenza di titoli formativi ed il riconoscimento dell esperienza pratica di candidate/candidati prima che essi svolgano la formazione per massaggiatore medicale o nel corso della stessa. Per tale valutazione sono da inoltrare all OdA MM i seguenti documenti: curriculum vitae diploma / certificato / pagella finale della formazione svolta descrizione della durata e dei contenuti della formazione svolta se disponibile, certificato di equivalenza rilasciato dall autorità che ha rilasciato il titolo certificati di lavoro e/o dichiarazioni del datore di lavoro autocertificazione per indipendenti corredata dai relativi conteggi AVS (estratto del conto individuale AVS) Tutti i documenti devono contenere delle informazioni riguardanti la durata e il grado d impiego (%) concernenti l esperienza pratica. I documenti inoltrati devono essere redatti in una lingua nazionale svizzera o in inglese. Nel caso di originali redatti in altre lingue si richiede una traduzione autenticata. Una volta che la commissione GQ dell OdA MM ha concluso la valutazione dei documenti, la candidata/il candidato riceve una decisione scritta che sarà da allegare al dossier d iscrizione nel caso di una successiva iscrizione all esame di professione. Per le valutazioni di cui sopra si richiede una tassa di CHF 200.--. Tale importo sarà dedotto dalla spesa amministrativa richiesta nel momento dell iscrizione all esame di professione. Versione Gennaio 2017 6