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Transcript:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 34 del 19 giugno 2013 OGGETTO n. 8 Definizione della controversia contro ARIA Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

Definizione della controversia contro ARIA VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009; Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza, corredata della documentazione ivi elencata, pervenuta in data 16 marzo 2012 -prot. n.1298- con la quale, corrente in, Via, n. ha richiesto al CO.RE.COM. Umbria di definire la controversia nei confronti dell'operatore Aria descritta nel formulario GU14 n.31/2012; VISTA la nota datata 22 marzo 2012 -prot.n.1458- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla definizione della deferita controversia, assegnando perentori per il deposito di memorie e documenti; termini PRESO ATTO che l'operatore nulla ha depositato, nonostante il ricevimento in data 29 marzo 2012 del suddetto avviso di avvio del procedimento; VISTI gli atti di sostituzione del responsabile del procedimento in data 22 gennaio 2013- prot.n.517 e poi in data 23 maggio 2013 -prot.n.3913; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 04 giugno 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati ; quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA CONSIDERATO 1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: -di non avere sottoscritto un contratto,né di avere richiesto l'attivazione di servizi; -di avere ricevuto fatture e di averne erroneamente pagate due per un totale di euro 148,83; -di avere inoltrato reclamo al servizio clienti. Sulla base di ciò l'istante richiede la cessazione del contratto e delle fatturazioni, il rimborso di quanto pagato ed un indennizzo per i disagi subiti. 2.-RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-La domanda di annullamento delle fatture è fondata e va quindi accolta. Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

L'istante sostiene di non avere aderito ad un'offerta dell'operatore, né di avergli richiesto alcunché. In presenza di tale eccezione, in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio, spettava all'operatore dare prova della richiesta di attivazione, ovvero dell'adesione ad un'offerta commerciale, come pure dell'avvenuta erogazione del servizio. In atti non v'è documentazione in tal senso, dovendo escludersi che le fatturazioni contestate in atti costituiscano prova dell'intervenuta stipula del contratto e/o dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti unilateralmente predisposti dall'imprenditore (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915). Deve, quindi, necessariamente concludersi che l'operatore ha emesso fatture senza avere alcun titolo, le quali quindi devono essere tutte annullate, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contabile/amministrativa. 2.2-E' parimenti fondata la domanda di rimborso la quale va accolta. L'istante ha provato l'avvenuto pagamento della fattura n. del 4/8/2011 di euro 97,93 e della fattura n. del 12/10/2011 di euro 50,90 per un totale di euro 148,83, somma che deve essere rimborsata all'istante, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 2033 del codice civile dal giorno della domanda al saldo. 2.3-E' infine fondata anche la domanda di indennizzo formulata dall'istante e va quindi accolta. Il relativo quantum va determinato tenendo conto esclusivamente di quanto stabilito dal Regolamento Indennizzi, dato che la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo, l'operatore non si è impegnato né risulta che abbia erogato indennizzi all'istante, né sono noti gli indennizzi della carta dei servizi vigente al tempo. In particolare va tenuto conto dell'art. 8, comma 1 (Allegato A) il quale prevede un indennizzo giornaliere di euro 5,00 per ogni giorno di attivazione di servizi non richiesti. Il periodo indennizzabile è compreso tra il 11 luglio 2011 (data di attivazione risultante nella fattura n.121081159 del 4/8/2011) ed il 17 gennaio 2012 (data di conclusione del procedimento di conciliazione), pari a complessivi giorni 190. Fatti i calcoli, spetta all'istante a titolo d'indennizzo la somma di euro 950 (gg.190x 5,00= 950). 2.4-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo. Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

2.5-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in accoglimento dell'istanza presentata il 16 marzo 2012 da, corrente in, Via. n. l'operatore ARIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra indicati, è tenuto a: -annullare tutti gli importi addebitati all'istante, con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa; -corrispondere all'istante la complessiva somma di 1.098,83 oltre interessi legali a decorrere dal 16 marzo 2012 al saldo effettivo; -corrispondere all'istante la somma di 50,00 per spese di procedura. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2013\Delibere\Versioni Pubblicazione\luglio 2013\Deliberazione n. 34 del 19 giungo 2013.doc Via I Febbraio,43-05100 TERNI- Tel.075.5763102 Fax 075.576.3115