COMUNICATO STAMPA. Diritto d autore: approvato schema di regolamento, 60 giorni per la consultazione

Documenti analoghi
SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA CAPO I PRINCIPI GENERALI

Attività di Ricerca AGCOM sui Contenuti Digitali

agcom.aoo_agcom.registro UFFICIALE

DELIBERA N. 356/19/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d autore

DELIBERA N. 65/12/CONS MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 25/07/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI L AUTORITA

INTERNET. STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE OPPORTUNITÀ

Capo I Principi generali

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

Programma Gioventù in Azione

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

CCIAA Reggio Calabria. 3 novembre 2015

Il whistleblowing nel Comune di Venezia

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Verso una legge regionale per lo sviluppo del settore musicale

DELIBERA N. 667/13/CONS

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DELLA COMUNITA SERRAVALLESE NON ITALIANA

DELIBERA N. 232/19/CONS

MERCATO ITTICO ALL INGROSSO Via F.sco Crispi, 3/5 CAP Palermo 11 settembre 2015 ore 09.00

Prefettura di Venezia CONTROLLO DI VICINATO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL INTESA E DEL GRUPPO TECNICO

OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA CONFERENZA DELLA REPUBBLICA

DELIBERA N. 726/13/CONS

CENSIMENTO AMIANTO 2016

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA

Riferimento giuridico. Durata. Finalità. Azioni

Sommario. DIPARTIMENTO/DIREZIONE Denominazione Struttura Indirizzo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 535

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

ORGANISMO DI VIGILANZA - REGOLAMENTO INTERNO (adottato con determina dell Amministratore Unico del Siese n.

DIRETTIVA IN MATERIA DI DISMISSIONE DI WORKING GAS NON PIÙ FUNZIONALE ALL ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

DELIBERA N. 235/19/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COLLEGNO PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

Delibera n. 307/08/CONS

DELIBERA N. 254/11/CONS

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL HATE SPEECH

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A alla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011

COMUNE DI MONTE URANO Provincia di Fermo

Allegato A alla delibera 401/10/Cons. Disciplina dei tempi dei procedimenti dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI - STUDENTI. Incontro PQA e CPDS del 13 novembre 2018

U.F. 6 Tecniche e strumenti per la peer observation of teaching DESTINATARI: docenti della scuola dell infanzia, primaria, I grado e II grado

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ministero della Giustizia

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Pacchetto Ricerca Base

Emendamento al Disegno di Legge Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all editoria locale - Reg. Gen.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E VOLONTARIATO ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA

del 15 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DELIBERA N. 474/18/CONS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 2-BIS DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO NELLA L. 30 OTTOBRE 2013, n. 125.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER L AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GESICO

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. NELLA riunione del 19 febbraio 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, Roma;

RELAZIONE. Roma, 14 maggio 2019

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 7/19/DIS

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ UOMO - DONNA.

BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE IN CURE INFERMIERISTICHE, SEDI BELLINZONA E LUGANO CARTA DEI SERVIZI

Statuto di Sinistra Per!

DELIBERA N. 237/19/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GONARS (UD) PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DELIBERA N. 235/14/CONS

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Progetto La scuola adotta un monumento in Campania A.M.A ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI A.S /

Comitato regionale di Coordinamento DPCM 21/12/07

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2017.

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 158/10/CSP

comunicazione Periodico d'informazione sul mondo della comunicazione In questo numero: DGTVi Bollino Grigio e Bollino Gold

ART. 1. (Oggetto) ART. 2. (Attività di coordinamento)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 173/07/CONS APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONE E UTENTI

ANNO DI PROVA DOCENTI NEO IMMESSI I.C. S.B.PO -MOGLIA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE ULIVO PARTITO DEMOCRATICO. Art. 1 Oggetto e finalità

REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI ASSOBIOMEDICA (GIA)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2005, n. 73

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autovalutazione della struttura, del funzionamento e dell efficienza del Consiglio di Amministrazione relativamente all anno 2013

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 DELIBERAZIONE 16 dicembre 2013, n. 1091

Ministero della Salute. Protocollo in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori del Gruppo Fincantieri. Premesso

Allegato A alla Delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013

progetti per l orientamento curricolo orientante PERCORSI FORMATIVI

DELIBERA N.243/10/CSP

Transcript:

COMUNICATO STAMPA Diritto d autore: approvato schema di regolamento, 60 giorni per la consultazione Nessuna inibizione dell accesso ai siti Internet Misure per la promozione legale e a costi ridotti dei contenuti digitali Possibile ricorso al giudice in ogni fase della procedura Siti esteri: prima il richiamo, poi segnalazione alla magistratura Calabrò: Eliminate ambiguità e possibili criticità, ora confronto a tutto campo Il Consiglio dell Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, nella sua riunione odierna, ha approvato a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno schema di regolamento in materia di tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l obiettivo di acquisire tutte le proposte e le osservazioni dei soggetti interessati e di consentire così un occasione aggiuntiva di confronto puntuale sul testo. Lo schema di regolamento è stato infatti rielaborato a seguito della consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento che ha visto la

partecipazione di 55 soggetti in rappresentanza, a vario titolo, delle diverse comunità e gruppi di interesse. Il presidente Calabrò ha dichiarato: Abbiamo messo a punto un testo attentamente riconsiderato, dal quale sono state eliminate ambiguità e possibili criticità, fugando così qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell Autorità e sul rapporto tra l intervento amministrativo e i preminenti poteri dell Autorità giudiziaria. L articolato verrà ora sottoposto a una nuova consultazione pubblica che prevede un ampio termine per far pervenire osservazioni e suggerimenti. E nostra intenzione stimolare un dibattito approfondito e aperto a tutti i contributi e a tutte le voci della società civile, del mondo web e di quello produttivo, della cultura e del lavoro. In questo spirito ho anche dato la mia disponibilità a un audizione presso le competenti Commissioni parlamentari sullo schema di regolamento qualora il Parlamento lo ritenga opportuno. Lo schema del provvedimento si divide in due parti. La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l offerta legale e la promozione effettiva dell accesso ai contenuti da parte degli utenti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: promozione dell offerta legale tramite l individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative; elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici;

promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti; promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento favorendo l accesso ai contenuti premium; individuazione di criteri e procedure per l adozione di accordi collettivi di licenza; realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti; osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell offerta legale di contenuti digitali; Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l istituzione presso l Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti. La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all Autorità. Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down). Nella seconda fase, qualora l esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà

rivolgersi all Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata. La procedura dinanzi all Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti. Inoltre, come tutti i provvedimenti dell Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio. La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use): o i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro; o l esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione; o l uso didattico e scientifico; o la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa. La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie: non si rivolge all utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer; non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti;

non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell interesse di tutte le parti coinvolte; inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l upoloader riceverà l avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica. Nel caso dei siti esteri, qualora, in esito all attività istruttoria, l Agcom richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza. Roma, 6 luglio 2011