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REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D AOSTE Comune di Chamois Commune de Chamois VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE ANNO 2014 N. 27 del Reg. Delibere OGGETTO : APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC - IMU - TASI - TARI) - MODIICHE. L'anno 2014, il giorno 08 del mese di MAGGIO alle ore 15:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. DUCLY Remo nella sua qualità di Sindaco e con l assistenza del Segretario Comunale Glarey Alexandre. Sono intervenuti nella seduta: Nominativo Carica Presente/Assente DUCLY Remo Sindaco Presente RIGOLLET Marco Vice Sindaco Presente BRUNET Paola Consigliere Presente LUBRINI Giovanni Consigliere Presente GIUNTA Emanuela Consigliere Presente ROSSET Sara Consigliere Presente RIGOLLET Renzo Consigliere Presente FACCHINI Ermes Consigliere Assente RIGOLLET Fabio Consigliere Assente RIGOLLET Paolo Consigliere Presente BERRUQUIER Paolo Consigliere Presente LANTERNA Laura Consigliere Presente CASAROTTO Antonio Luca Consigliere Presente Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DUCLY Remo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

RICHIAMATO: la Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in VdA); il vigente Statuto comunale; il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; il vigente Regolamento del Consiglio comunale; il vigente Regolamento di contabilità; RICHIAMATO, inoltre, la CC. N. 21/14 ad oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC - IMU, TASI, TARI); DATO ATTO che a seguito della pubblicazione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 6 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche gli schemi di regolamento tipo CELVA sono stati ulteriormente variati per recepire le necessarie modifiche normative (cfr. http://www.celva.it/datapagec.asp?id=742&l=1 ) RITENUTO quindi opportuno procedere all adeguamento di vigenti regolamenti; VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell Ente, ai sensi del combinato disposto dell art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 «Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d Aosta» e dell art. 49bis L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 «Sistema delle autonomie in Valle d Aosta»; All unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano, in forma palese; D E L I B E R A 1. di approvare le seguenti modifiche ai regolamenti di disciplina dell imposta unica comunale (IUC), istituita dall art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 e composta da tre distinte entrate: l imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a. IMU: Art. 13 nuova formulazione: Immobili di edilizia residenziale pubblica 1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n.

616, sono imponibili ai fini dell imposta municipale propria sulla base dell aliquota ordinaria, fatta salva l approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune. b. TARI: Art. 17 nuova formulazione: Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti 1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. 2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore. 3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda. 4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico. Art. 18 Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti Ai sensi dell art. 1, comma 661 L. 147/2013, con proprio provvedimento, adottato in attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le modalità di applicazione dell esenzione dalla Tari delle superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative. 2. Il titolare dell attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione: - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero; - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero; - periodo di avvio a recupero. 3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione. 4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione. 5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l applicabilità del tributo per l anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti. 6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture); - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. c. TASI: Art. 24 comma 3: In deroga all art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Art. 3 comma 1, 2 e 3: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall IMU nel Comune di Chamois, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell elenco dei Comuni predisposto dall ISTAT, ai sensi dell art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. Art. 5 comma 2: Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011. Art. 13 Comma 2: Il Comune può, in deroga all art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell IMU, ovvero del Tributo sui

rifiuti vigente nel 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall occupante. Comma 3: In deroga all art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili; 2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell interno del 19 dicembre 2013, con cui è stato differito al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1 gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l anno 2013, in base a quanto disposto dall art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell IMU dall art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 5. di trasmettere, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d Aosta (CELVA). AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. Il Sindaco Remo DUCLY Dott. Alexandre Glarey RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 12/05/2014 al 27/05/2014, ai sensi dell art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003. Chamois, lì Dott. Alexandre Glarey PARERI Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze: In ordine alla legittimità (LR 46/98 art. 9 comma 1 lettera d) dott. Alexandre Glarey In ordine alla regolarità tecnica (combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98) Il Responsabile dell UTC arch. Maurizio Caputo In ordine alla regolarità contabile (ord. Finanz. Reg. n 1/99 art. 3 comma 3 e art 27 comma 1 ) Il Segretario comunale dott. Alexandre Glarey RELAZIONE DI ESECUTIVITA` Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i. Chamois, lì 12/05/2014 dott. Alexandre Glarey