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Transcript:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICHIAMATI: - il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II del 07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio; - il DPR del 25 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio; PREMESSO CHE: con deliberazione del Commissario straordinario n. 23 del 15 settembre 2015, immediatamente esecutiva, è stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall art.244 del d.lgs.267/2000 e pertanto dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cutro; l art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell apposita deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili; ai sensi del comma 6 del sopracitato art.251, le deliberazioni di cui sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali; Richiamato l art. 243, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti dissestati siano soggetti per tutto il periodo di risanamento ai controlli di cui al comma 1, all obbligo di presentazione della certificazione di cui al comma 2 e all obbligo, per i servizi a domanda individuale, di rispetto del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo; VISTI i commi 1 e 2 dell art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. che testualmente recitano: 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all 80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. RITENUTO pertanto necessario, al fine di avviare e perseguire il risanamento dell Ente, procedere all attivazione delle entrate proprie, mediante la determinazione di aliquote, canoni e tariffe delle imposte, tasse e servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, in osservanza a quanto sopra espresso; DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2015 alla data della dichiarazione di dissesto non era stato approvato e pertanto è possibile superare i termini previsti in via ordinaria per l approvazione e per l invio delle deliberazioni concernenti i tributi locali; CONSIDERATO quindi che l Ente in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario; ATTESO che l Ente in questa sede intende determinare le tariffe relative all imposta di soggiorno; DATO ATTO che: - con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7 GIUGNO 2012 è stato approvato il Regolamento Imposta di Soggiorno ed istituito, a decorrere dal primo giugno 2012, l imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cutro; - che nella stessa delibera sono state approvate, per ogni pernottamento, le aliquote nelle seguenti misure: - Strutture ricettive alberghiere 1 e 2 stelle 1,00 3 stelle 1,50 4 stelle 2,00 5 stelle 5,00 b) Strutture ricettive all aria aperta Campeggi 1, 2 e 3 stelle 1,00 4 stelle 1,50 c) Agriturismo, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B. & B. Tariffa UNICA 1,00 che nel regolamento è stato inserito l art. 14 nel quale veniva riportato che: 1) A partire dalla data di entrata in vigore e fino al 31/12/2012 la misura dell imposta, stabilita dall art. 4 del presente regolamento, si riduce del 50%. ; Visto l art. 42 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l Art. 4; RITENUTO di dover approvare le seguenti tariffe per l imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure: a) Strutture ricettive alberghiere 1 e 2 stelle 1,00 3 stelle 1,50 4 stelle 2,00 5 stelle 5,00 b) Strutture ricettive all aria aperta Campeggi 1, 2 e 3 stelle 1,00 4 stelle 1,50 c) Agriturismo, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B. & B. Tariffa UNICA 1,00 ACQUISTO agli atti il parere favorevole dell organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 15 ottobre 2015 prot. n. 13700; VISTI: gli articoli 243 e 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; - l art. 42 del TUEL D.Lgs. 267/2000 s.m.i. DATO ATTO che, ai sensi dell art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato, sono stati espressi i seguenti pareri: a) dal Responsabile dell Area Programmazione e Risorse finanziarie in ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole; DELIBERA 1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Di determinare per l anno 2015 l imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure: a) Strutture ricettive alberghiere 1 e 2 stelle 1,00 3 stelle 1,50 4 stelle 2,00 5 stelle 5,00 b) Strutture ricettive all aria aperta Campeggi

1, 2 e 3 stelle 1,00 4 stelle 1,50 c) Agriturismo, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B. & B. Tariffa UNICA 1,00 3. Di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all approfondimento dell oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali della presente deliberazione, per l attivazione delle entrate proprie dell Ente propedeutiche alla predisposizione dell ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 4. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti dall ipotesi di bilancio riequilibrato; 5. Di demandare al Responsabile dell area Programmazione e risorse finanziarie i successivi adempimenti ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell interno entro 30gg dalla data di adozione, ai sensi dell art. 251, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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