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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Transcript:

N. 04696/2011 REG.PROV.COLL. N. 04587/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Brigante Engeneering Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Saggiomo, Felice Laudadio, Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo n.15; contro Il Comune di Napoli in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Giuseppe Tarallo in Napoli, Avv. Municipale - p.zza S. Giacomo; nei confronti di

N.E.M. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto presso Enzo Napolano in Napoli, via Cappella Vecchia N.8/A; per l'annullamento GARA: ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 404920/2011 CON CUI IL COMUNE DI NAPOLI HA COMUNICATO L'ESCLUSIONE DALLA GARA RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.M. DEL PIANTO; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T. e di N.E.M. S.r.l.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Letto il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la avvenuta aggiudicazione, con il quale la Brigante srl si duole della sua esclusione dalla gara indetta da Comune di Napoli per l affidamento dell appalto relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l adeguamento ai sensi del DLgs 81/2008 del complesso immobiliare sede di Polizia Locale ubicato in Napoli, alla v. S. M. del Pianto; Esaminati i motivi di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge (L. 241/1990; art. 97 Cost.; bando di gara) e l eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l accoglimento; Letti gli atti difensivi delle controparti costituite che concludono per la reiezione;

Dato atto esplicitamente alle parti presenti che, sussistendo tutti i presupposti di legge, la controversia può essere definita con sentenza; Il Tribunale ritiene infondato il ricorso. Il carattere convergente delle censure ne consente una trattazione unitaria. L amministrazione ha escluso la ricorrente dalla gara indicata con la seguente motivazione: in quanto ha inserito nella documentazione relativa all offerta tecnica, il quadro economico, contenente elementi attinenti alla offerta economica in violazione di quanto disposto dall art. 74 del DLgs. 163/2006 (così testualmente il provvedimento impugnato n. 404920/2011). A supporto di quanto rettamente disposto dalla amministrazione, si analizzi il disciplinare ove si evidenzia come la lex di gara distingua (art. 4), ai fini della aggiudicazione, fra prezzo e progetto definitivo, richiamando per quest ultimo il contenuto dell'art. 25 DPR n. 554/1999 che elenca (anche) il quadro economico; distingue poi fra contenuto della busta 2 con la documentazione per l attribuzione dei punteggi ad esclusione del prezzo e la busta 3 con l offerta economica. Si appalesa quindi che la motivazione della esclusione come formulata, riferita ripetesi al quadro economico contenente però elementi attinenti all offerta economica (id est: prezzo offerto) coglie con chiarezza la erroneità della allegazione della attuale parte ricorrente in quanto il quadro economico per sua stessa natura non deve dettagliare i prezzi offerti, quanto far quadrare le somme stanziate con quelle previste in una fase di elaborazione teorica come la progettazione, al fine di dar conto della fattibilità complessiva dell opera per verificarne la sostenibilità. A ciò si aggiunga che, con pari linearità, l indicazione relativa al contenuto della busta n. 2 testualmente riportava la (summenzionata) dizione di documentazione da valutare per l acquisizione dei punteggi, con esclusione del prezzo (cfr., pg. 6 del disciplinare),

in coerenza al criterio generale per cui il seggio di gara, quando valuta gli aspetti tecnici, non deve essere influenzato da quelli economici. La motivazione qui contestata coglie dunque precisamente la illegittima commistione fra elementi relativi alla esplicazione del progetto (fra cui il quadro economico) ed elementi afferenti alla offerta economica. Ne consegue che la tesi difensiva della istante non convince ove tenta di riportare, sul presupposto della obbligatorietà del quadro economico, la menzione di elementi relativi al concreto prezzo offerto: trattasi di tesi suggestiva, ma non supportata dai dati normativi e contraddetta, soprattutto, dal chiaro costrutto della esclusione impugnata. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. RESPINGE il ricorso, integrato da motivi aggiunti, di cui in epigrafe. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte costituita. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore Renata Emma Ianigro, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/10/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)