Transfer price: le c.d. spese di regia al vaglio della Cassazione di Francesco Buetto Pubblicato il 10 dicembre 2009 la legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all estero e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite pro quota tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all oggetto dell attività sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile In tema di imposte sul reddito d impresa, la legittimità della deduzione, da parte di una società avente sede all estero (nella specie, in Belgio) e con stabile organizzazione in Italia, di una quota delle spese generali (c.d. spese di regia) sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite pro quota tra le società partecipate, esige che il requisito della inerenza dei costi sostenuti all oggetto dell attività sia dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi. Tale prova può dirsi raggiunta quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla stabile organizzazione e la loro funzionalità all attività di questa risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l incarico e della responsabilità, civile e penale, in cui 1
incorre il revisore, iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata. E questa la massima della sentenza n. 6532 del 18 marzo 2009 (ud. del 3 febbraio 2009) della Corte di Cassazione. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione staccata di Livorno ha con sentenza 22 febbraio 2006 sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della Società S. S.A. avverso l avviso di rettifica IRPEG-ILOR emesso dall Agenzia delle Entrate di Livorno per l anno 1996, con speciale riferimento alla riconosciuta deduzione delle spese per prestazioni di servizi rese dalla capogruppo (c.d. spese di regia, pari ad Euro 18.442.683,60) ed alla legittimità della ripresa a tassazione di minusvalenze derivanti dalla demolizione di beni strumentali non ancora ammortizzati, limitandosi a dichiarare non dovute le sanzioni attinenti a tale ultima ripresa in quanto, all epoca in cui le demolizioni erano state effettuate, non vi era ancora una normativa che ne regolasse il procedimento. 2
L Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. La Società resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Motivi della decisione La ricorrente principale censura la sentenza impugnata in relazione al solo capo attinente la deducibilità delle spese di regia, denunciando in proposito, oltre al vizio motivazionale, la violazione dell allora art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, e dell art. 7, par. 3, della convenzione Italia- Belgio 29 aprile 1983 approvata con L. 3 aprile 1989, n. 148, in quanto nel corso delle verifica fiscale non era stata offerta dalla Società documentazione adeguata a giustificare l entità delle spese sostenute a titolo di contributi alle spese dell Amministrazione Centrale, giustificazione che non sarebbe stata raggiunta neppure con la produzione, in sede di giudizio di documentazione ulteriore, ritenuta invece esaustiva dalla Commissione Regionale. In particolare, l inerenza delle spese suddetta non poteva ritenersi automaticamente provata attraverso la presentazione di prospetti di ripartizione eseguiti dalla casa madre, che nella specie ha imputato alle succursali il 75% delle sue spese generali, determinandone gli importi in proporzione alle quantità vendute di prodotti (il che non dimostra quale sia stato il contenuto dei servizi resi, e l entità di servizi inerenti alla stabile organizzazione italiana, essendo necessario un collegamento tra il costo sostenuto e la utilità derivatane alla stabile organizzazione, con riferimento al dettaglio dei servizi prestati, giusto quanto previsto anche dalla Convenzione 3
Italo-Belga del 1983); e ciò considerando che mentre lo stabilimento italiano produce soltanto soda, la casa madre, che addebita alla filiale italiana una parte delle spese sostenute per la ricerca, produce altri materiali (alcali, perossiodati, plastiche, prodotti per la salute) estranei all attività della società italiana. La Commissione Regionale ha invece ritenuto che in una realtà imprenditoriale multinazionale sia fondata la razionale organizzazione intesa al conseguimento di economia di scala,riguardando l inerenza dei costi, più che i ricavi dell impresa, l oggetto della sua attività. La sentenza Per la Cassazione, il ricorso principale non è fondato. Con esso l Agenzia, nel censurare la sentenza impugnata in primo luogo per violazione dell art. 75 cit. T.U.I.R., disconosce l intera categoria delle spese di regia intercorrenti fra la casa-madre e la stabile organizzazione. La Corte premette che non è in discussione, nella fattispecie, il principio di cui all art. 75 cit. T.U.I.R. per cui va provata l inerenza dei costi di cui si chiede la deduzione, il profilo dell inerenza affrontato dalla Commissione Regionale riguarda esplicitamente la valenza probatoria dei documenti fomiti dalla contribuente a sostegno della contestata deduzione delle spese generali o di regia. L Agenzia sostiene infatti che la società italiana non avrebbe documentato tale inerenza, se non con prospetti redatti dalla casa madre e certificati da una società internazionale di revisione (K.). L assunto dei giudici d appello, confermativo, sul punto, della sentenza 4
di primo grado, va letto tuttavia con riferimento agli accertamenti complessivamente svolti dai giudici di merito sulla documentazione prodotta. Va dunque esaminata la validità delle argomentazioni spese dai giudici d appello in ordine alla portata probatoria di tale documentazione, tenendo innanzi tutto presente la funzione di controllo pubblicistico svolta dalla Società di revisione, e la responsabilità civile e penale del Revisore che attesti dati non veritieri. Il bilancio è, in primo luogo, fonte primaria di informazioni sulla tematica in esame, poichè sintetizza l insieme delle rilevazioni contabili ed in particolare i costi nella sezione costituita dal conto economico, con enunciazione dei criteri di valutazione utilizzati contenuti in apposite note. La società di revisione opera in posizione di indipendenza rispetto al soggetto che le conferisce l incarico, è iscritta in un Albo speciale tenuto dalla Consob e svolge, su incarico di una società quotata in borsa, funzioni di controllo, e non di mera progettazione, circa la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili, valutando quindi con apposita relazione il bilancio di esercizio o il consolidato. Di tali attestazioni la società di revisione è responsabile nei confronti della società che le ha conferito l incarico, dei terzi per i danni, e penalmente per false certificazioni, comunicazioni o dichiarazioni. Le illustrate caratteristiche, anche se non consentono di affermare che la relazione della società di revisione garantisce senz altro la veridicità del bilancio, rendono forte e affidabile l istituto della revisione,e particolarmente qualificate le sue attestazioni, che, attingendo al regime giuridico delle prove decisive, non possono essere disattese dall Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non sono contrastate da 5
prove di eguale portata; tali prove, da parte dell Ufficio, non possono dunque concretarsi in mere supposizioni o affermazioni, rimaste prive di riscontro,quali quelle secondo le quali nel Laboratorio Belga si svolgerebbero ricerche non riguardanti la produzione italiana affermazioni che intenderebbero riaprire,tra l altro accertamenti di merito inammissibili in questa sede o da generiche contestazioni circa la non congruità dei costi esposti, che la Commissione regionale ha correttamente rapportato alla loro incidenza in rapporto alla entità della produzione come documentato dalla Società e non contraddetto dall Ufficio. La Corte quindi conclude affermando che le censure dell Agenzia, anche in ordine all asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata, intendono soltanto riproporre una rivalutazione della documentazione prodotta, contrapponendo una interpretazione di tali documenti diversa da quella svolta dai giudici di merito, cui spetta esclusivamente il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, controllando l attendibilità e la concludenza dei materiale in atti. La disamina compiuta in tal senso dalla Commissione regionale, che correttamente va riferita non alla sola attività dell affiliatala all oggetto dell impresa (Cass. n. 10062/2002) nell ambito del gruppo internazionale di appartenenza,il quale governa il complessivo processo produttivo, da contezza, sul piano logico-giuridico dei costi comuni affrontati con riferimento alla documentazione prodotta e costituisce quindi appagante motivazione del convincimento del giudice di merito in ordine alla effettività delle spese addebitate alla contribuente italiana,motivazione dunque non suscettibile di censura in sede di legittimità. 6
Brevi riflessioni sulle spese di regia Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate tra società facenti parte di gruppi multinazionali, sono oggetto di attento esame da parte dell Amministrazione finanziaria, che alla luce dell art. 110, comma 7, del T.U. n. 917/86, può contestare alla società italiana, la violazione della normativa sul cd. transfer price, cioè la congruità dei prezzi di trasferimento. Le prescrizioni contenute nell art.7, terzo paragrafo, del modello OCSE 1979, prevedono che nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione comprese quelle di direzione e le spese generali di amministrazione sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. In ordine all inerenza delle cd. spese di regia, la sentenza qui in rassegna richiama un precedente illustre: il pronunciamento n. 10062 del 1 agosto 2000 17 maggio 2000, ove la Cassazione ha puntualizzato che spetta agli Uffici la facoltà di accertare in concreto la sussistenza, l effettività e la congruità dei costi dedotti sulla base della documentazione fornita e di qualunque altro dato rilevante a tali fini, con la possibilità per il Fisco italiano di chiedere, sia alla Casa madre che alla filiale sita nel territorio dello Stato, di fornire tutti gli elementi necessari per potere esprimere un giudizio in ordine all inerenza della spesa, alla congruità della quota di costo ripartita e ai metodi utilizzati per la determinazione della quota addebitata alla filiale. 7
Francesco Buetto 10 Dicembre 2009 8