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FOGLIO INFORMATIVO FIDO IN CONTO CORRENTE CCD INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA MONTE PRUNO Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino Soc. Coop. Sede Legale in Roscigno (SA) cap 84020 - Via IV Novembre, snc Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant Arsenio (SA) cap 84037 Via Paolo Borsellino, snc Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630 e-mail: segreteria@bccmontepruno.it PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it Sito internet: www.bccmontepruno.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 R.E.A. n. 115469 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A159517 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220. CHE COS'È IL FIDO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Per l applicazione delle norme relative al credito ai consumatori (CCD), l importo dell affidamento deve essere ricompreso da 200,00 e 75.000,00 CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 14,08% Si suppone che l importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato, si assume che abbia una durata pari a 3 (tre) mesi. Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Pagina 1 di 5

Importo totale del credito minimo 200,00 massimo 75.000,00 Durata del contratto di apertura di credito Indeterminata / A revoca Rimborso Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l importo totale del credito senza preavviso in caso di recesso per giusta causa della banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15 giorni TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI MMP 360 (Attualmente pari a: -0,362%) + 11,75 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,388% euribor 3M/360 media % mese precedente con frequenza di rilevazione mensile (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'european Money Markets Institute (EMMI). Commissione onnicomprensiva Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati Diritto di recesso dal contratto di credito Consultazione di una banca dati Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido 2% annuale Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Tasso di mora La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economicofinanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione). Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI MMP 360 (Attualmente pari a: -0,362%) + 14,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 14,138% euribor 3M/360 media % mese precedente con frequenza di rilevazione mensile (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'european Money Markets Institute (EMMI). Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura Finanziamento a tasso variabile L utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell indice, con Pagina 2 di 5

conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo. Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta: a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre; b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca; c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento; d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito. La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un attività di istruttoria veloce. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l aumento dello stesso. Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) 16,00 Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido) 500,00 CAPITALIZZAZIONE Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri Conteggio interessi dare Esigibilità interessi debitori TRIMESTRALE ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. SPESE Spese per la stipula del contratto Spese collegate all'erogazione del credito 0,00 Imposta sostitutiva (aliquota D.P.R. 601/1973) Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva) Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche Spese per la gestione del rapporto Trasparenza: informativa precontrattuale 0,00 Spese per altre comunicazioni 0,25% oppure 2% della somma concessa secondo la tariffa tempo per tempo vigente secondo la tariffa tempo per tempo vigente Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale. Massimo 500,00 recupero spese effettivamente sostenute Spese per richiesta copia documentazione 30,00 per ogni documento Spese collegate al rinnovo del credito 0,00 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli Pagina 3 di 5

informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bccmontepruno.it ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 01.08.2019-0,367% 01.07.2019-0,331% 01.06.2019-0,315% RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Variazioni unilaterali delle condizioni Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Contratto a tempo determinato Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto (cd. Diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso, seguendo le modalità ivi indicate. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento al ricorrere di una giustificata causa. In ogni caso, il cliente sarà tenuto a rimborsare l importo utilizzato, gli interessi ed ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Contratto a tempo indeterminato Se l apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare l importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Il recesso ha l effetto di sospendere l utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell apertura di credito. Il cliente, anche senza un espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovuto dal cliente alla banca a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant Arsenio (SA), indirizzo di PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it, indirizzo di posta elettronica trasparenza@bccmontepruno.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine predetto, può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Pagina 4 di 5

Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. LEGENDA Tasso di interesse debitore Tasso di mora EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) Commissione onnicomprensiva Indicatore Sintetico di Costo (ISC) Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca. Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. È determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito. Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua Tasso di interesse debitore effettivo (TAE) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) sull ammontare del prestito concesso. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Fido Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti, verificare che la differenza tra il tasso ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (in tal caso occorre ridurre il tasso in modo che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l importo massimo della somma messa a disposizione e l eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. Sconfinamento Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ( utilizzo extrafido ); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ( sconfinamento in assenza di fido ). Pagina 5 di 5