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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1141 Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turisticoricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano 19/03/2018-01:51

Indice 1. DDL S. 1141 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1141 4

XVII Legislatura 1. DDL S. 1141 - XVII Leg. 1. DDL S. 1141 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

XVII Legislatura 1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1141 XVII Legislatura Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turisticoricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano Iter 5 marzo 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1141 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Gian Marco Centinaio ( LN-Aut ) Cofirmatari Nunziante Consiglio ( LN-Aut ), Sergio Divina ( LN-Aut ), Massimo Bitonci ( LN-Aut ), Paolo Arrigoni ( LN-Aut ), Raffaela Bellot ( LN-Aut ), Patrizia Bisinella ( LN-Aut ), Roberto Calderoli ( LN-Aut ), Stefano Candiani ( LN-Aut ), Silvana Andreina Comaroli ( LN-Aut ), Jonny Crosio ( LN-Aut ), Michelino Davico ( LN-Aut ), Emanuela Munerato ( LN-Aut ), Erika Stefani ( LN-Aut ), Giacomo Stucchi ( LN-Aut ), Raffaele Volpi ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 21 ottobre 2013; annunciato nella seduta ant. n. 132 del 24 ottobre 2013. Classificazione TESEO ALBERGHI E LOCANDE, INDUSTRIA TURISTICA, ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA Articoli RISPARMIO ENERGETICO (Art.1), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.2, 3), MUTUI EDILIZI (Art.2), CREDITO AGEVOLATO (Art.2), ACQUISTI (Art.2), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.1), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.1, 3), TURISMO (Art.3), TERRITORIO NAZIONALE (Art.3), IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI (Art.4), PROROGA DI TERMINI (Art.4) Assegnazione Assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 5 marzo 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 202 del 5 marzo 2014. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2

XVII Legislatura 1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1141 1.2.1. Testo DDL 1141 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1141 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013 Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turisticoricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano Onorevoli Senatori. -- Il settore alberghiero sta attraversando una fase di crisi estremamente delicata. Se è vero che la contrazione dei consumi, scaturita proprio dal prolungarsi della crisi in atto nel Paese, ha avuto un peso determinante sulla riduzione del numero di presenze turistiche in Italia, è vero anche che in Italia è divenuto ormai impossibile per le imprese in generale, e per quelle alberghiere in particolare, esercitare l'attività. La riduzione del fatturato, la scarsa liquidità finanziaria, riconducibile alla mancanza di possibilità di accesso al credito, e l'aumento della pressione fiscale costituiscono, infatti, gli ostacoli più gravi all'esercizio d'impresa, ed anzi in molti casi sono tra le principali cause dell'abbandono dell'attività da parte degli albergatori. In questo scenario bisogna anche considerare che il patrimonio alberghiero in molti casi appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazioni di ingenti investimenti. Da qui, la necessità di promuovere un intervento normativo che punti in primo luogo a favorire gli interventi per l'ammodernamento delle strutture alberghiere, necessari per restituire un nuovo impulso allo sviluppo dell'offerta turistica, che sia rinnovata e di maggiore qualità. Il presente disegno di legge mette in campo una serie di iniziative che agendo in forma sinergica possono veramente rappresentare un punto di partenza per l'adozione di una nuova ed organica politica di settore. L'articolo 1, estende, per il triennio 2013-2015, il regime delle detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento, alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica delle strutture turistico-ricettive. In favore dei contribuenti che si avvalgono di tali agevolazioni riconosce poi un'ulteriore detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo della struttura oggetto di ristrutturazione. La norma non solo offre un contributo importante allo sviluppo del settore, ma ha anche il pregio di far emergere forme di illegalità legate alle ristrutturazioni in nero. L'articolo 2, concede mutui agevolati, di durata fino a venti anni, in favore dei gestori di immobili ad uso turistico-ricettivo per favorirne la conversione in proprietà. Tale beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni. L'articolo 3, introduce un elemento di assoluta novità nel settore, con l'obiettivo di agevolare i soggiorni in patria dei cittadini italiani. La crisi economica è stata infatti la causa che ha obbligato molti italiani a rivedere le proprie abitudini di viaggio. Nel corso del 2013, infatti, la crisi ha costretto, fino ad ora, circa 7,8 milioni di italiani a rimanere a casa e condizionato le ferie di altri 23,3 milioni di Senato della Repubblica Pag. 4

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1141 connazionali. La contrazione dei consumi nel settore turistico ha ripercussioni sull'industria turistica. Per la stagione 2013, si stimano perdite per 2,7 miliardi di euro di fatturato. Per contrastare quindi la caduta della domanda turistica, viene data la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute, nel triennio 2013-2015, per i servizi di pernottamento nelle strutture ricettive-alberghiere. L'articolo 4, introduce infine una proroga di termini per l'adeguamento delle strutture alberghiere alla normativa antincendio. Il patrimonio alberghiero potrebbe rappresentare un punto di forza per il Paese da cui ripartire per inaugurare una nuova stagione di crescita economica. Ci auguriamo quindi che il presente disegno di legge venga quanto prima posto all'attenzione del Parlamento per una sua rapida, e possibilmente condivisa, approvazione. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica del patrimonio edilizio alberghiero) 1. Per il triennio 2013-2015, per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di strutture turistico-ricettive, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito di impresa pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000.000 di euro per unità immobiliare, nel limite massimo di spesa annuo di 100.000.000 di euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, nel triennio 2013-2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al precedente periodo, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 500.000 euro. 3. Per il triennio 2013-2015, per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 50.000.000 di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 500.000 euro. 4. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Art. 2. (Norme per favorire la conversionein proprietà delle affittanze alberghiere) 1. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno tre anni, in locazione immobiliare o in affitto da azienda, possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri sono defiscalizzate. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni. In caso di interruzione della gestione i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente articolo. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente. 3. La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai Senato della Repubblica Pag. 5

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1141 sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita dell'imposta sul valore aggiunto, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati in modo diretto o avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti necessari per avere accesso alle agevolazioni, ai criteri per l'individuazione delle priorità nella concessione delle agevolazioni e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni. 7. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse alle imprese in conformità alla normativa dell'unione europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, in materia di aiuti di Stato, ed in particolare alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni. Art. 3. (Agevolazioni fiscali per i soggiorniin patria dei cittadini italiani) 1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente: «i-ter) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 500 euro». 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo per il sostegno all'alloggio turistico» nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro. Art. 4. (Proroga di termini) 1. Il termine di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture turistico alberghiere che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano ammesse al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, il cui termine di ammissione è stato differito dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2012 Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Senato della Repubblica Pag. 6

XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1141 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Senato della Repubblica Pag. 7

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.